Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3132 del 10/02/2020

Cassazione civile sez. III, 10/02/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 10/02/2020), n.3132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26465-2018 proposto da:

S.V., V.D. anche quale erede di

L.P.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 24,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE VALVO, rappresentati e

difesi dall’avvocato PAOLO BRESCHI;

– ricorrenti –

contro

ENEL DISTRIBUZIONE SPA, (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante p.t. C.S.M., rappresentato e

difeso dagli avvocati VITTORIO FIDOLINI, MARTA FIDOLINI;

– controricorrenti –

nonchè contro

T.T., C.L., C.M., C.A.,

V.C., EREDI V.D., AVIVA ITALIA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1352/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 17/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/10/2019 dal Consigliere Dott. MOSCARINI ANNA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.V. e V.D., in qualità di eredi di V.F., deceduto durante l’esecuzione di lavori di installazione di alcuni sostegni metallici per la realizzazione di una linea elettrica in località (OMISSIS) in data (OMISSIS), propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 2087 del 2013 che, rigettando l’appello, ha confermato l’esclusione della responsabilità dell’Enel per aver concorso al decesso del V. omettendo di fornire alla ditta appaltatrice di C.U., alle cui dipendenze il medesimo lavorava, una mappa illustrativa delle linee di alta tensione della zona. La statuizione di rigetto della sentenza di appello non ha in alcun modo inciso sulla statuizione di condanna del responsabile dell’impresa Capitoni al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dalle congiunte del V..

La Corte territoriale, per quel che ancora rileva in questa sede, ha ritenuto inammissibile il motivo di appello relativo alla funzione della mappa consegnata dall’Enel alla ditta appaltatrice perchè aspecifico in relazione alle argomentazioni addotte sul punto nella sentenza di primo grado; quanto alla culpa in eligendo e in vigilando dell’Enel il Giudice, rilevato che i dipendenti dell’Enel erano andati assolti in sede penale, e considerato che l’autonomia dell’appaltatore per i lavori eseguiti comporta la sua responsabilità per i danni derivati a terzi dall’esecuzione dell’opera, potendo configurarsi quella del committente solo nel caso in cui vi sia la prova di un ruolo meramente esecutivo dell’appaltatore rispetto agli ordini del committente medesimo, ha escluso qualunque profilo di responsabilità dell’Enel. Conclusivamente ha rigettato l’appello, ha dichiarato non esservi luogo a provvedere sulle deduzioni di Aviva Assicurazioni S.p.A., ha compensato le spese tra le appellanti ed Aviva e condannato le appellanti a rimborsare ad Enel le spese del grado.

Avverso la sentenza S.V. e V.D. propongono ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria. Resistono con distinti controricorsi E-distribuzione S.p.A. (già Enel Distribuzioni SpA) ed Aviva Italia S.p.A..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo – nullità della sentenza per omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte d’Appello apoditticamente escluso la rilevanza probatoria del contenuto della sentenza n. 1265/02 emessa dal Gip nel procedimento penale n. R.G. 111613/2000 nei confronti dei dipendenti di Enel S.p.A. in punto di accertamento della culpa in eligendo – le ricorrenti censurano la sentenza per motivazione apparente sul punto relativo all’esclusione della culpa in eligendo della committente Enel S.p.A..

1.1 Il motivo è inammissibile perchè di merito, spettando per l’appunto al giudice di merito la valutazione dei presupposti della culpa in eligendo che nel caso di specie è stata espressamente esclusa con motivazione certamente adeguata al minimo costituzionale richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte.

2. Con il secondo motivo di ricorso denunciano l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti quali la natura pericolosa dell’attività posta in essere dalla ditta appaltatrice, con conseguente culpa in eligendo e in vigilando di Enel S.p.A..

2.2 Anche il secondo motivo impinge nel merito in quanto con esso si chiede a questa Corte di rivalutare i fatti e di aderire ad una più appagante ricostruzione dei medesimi.

3. Con il terzo motivo denunciano la nullità della sentenza impugnata nel punto in cui ritiene aspecifiche le critiche proposte avverso la ritenuta irrilevanza dell’incompletezza della mappa in ragione del sopralluogo effettuato dalle parti.

3.1 Il motivo è privo di autosufficienza e comunque di decisività ed anch’esso impinge nel merito delle questioni decise.

4. Complessivamente il ricorso va dichiarato inammissibile e, compensate le spese tra le ricorrenti ed Aviva S.p.A. nei cui confronti non risultano proposti motivi di ricorso, le ricorrenti vanno condannate a pagare le spese nei confronti di E-Distribuzione SpA, liquidate come da dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del cd. “raddoppio” del contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e, compensate le spese tra le ricorrenti ed Aviva S.p.A., condanna le ricorrenti medesime a pagare in favore di E-Distribuzione SpA le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.400 (oltre Euro 200 per esborsi), oltre accessori di legge e spese generali al 15%. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2020

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