Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3132 del 07/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 07/02/2017, (ud. 18/11/2016, dep.07/02/2017),  n. 3132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16644/2014 proposto da:

P.R., S.S., S.G., R.C. e

S.V. questi ultimi due quali eredi legittimi di

S.A., tutti in proprio e nella qualità di eredi di

S.V., domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato PIER LUIGI SAVA

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore ad negotia

dr.ssa G.G., domiciliata in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO

12/D presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, rappresentata e

difesa dall’avvocato SALVATORE CARAGLIANO giusta procura speciale in

retro alla prima pagina del controricorso;

– controricorrente –

e contro

M.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2035/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 13/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2016 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

editò l’Avvocato PIER LUIGI SAVA;

udito l’Avvocato SALVATORE CARAGLIANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza resa in data 13/12/2013, la Corte d’appello di Catania ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da P.R., S.S., S.G. e S.A. per la condanna di M.A. e della Meie Assicurazioni s.p.a. al risarcimento dei danni relativi a un sinistro stradale in conseguenza del quale era deceduto S.V., congiunto degli attori.

A sostegno del rigetto dell’impugnazione, la corte d’appello ha individuato l’esclusività della colpa di S.V. nella causazione del sinistro, escludendo alcun profilo di colpa addebitabile al M..

2. Avverso la sentenza d’appello, hanno proposto ricorso per cassazione P.R., S.S., S.G. e S.V. (questi ultimi quali eredi di S.A.) sulla base di due motivi d’impugnazione.

Il ricorso è stato iscritto a ruolo in data 4/7/2014 sulla base di una copia fotostatica dello stesso, priva di alcuna relazione di notificazione.

Con successiva nota pervenuta presso la Corte di cassazione in data 14/4/2015, il difensore dei ricorrenti ha trasmesso il ricorso (dichiaratamente in originale) munito di due relazioni di notificazione, perfezionate in data 23/5/2014 (nei confronti della Unipolsai Assicurazioni s.p.a., già Meie Assicurazioni s.p.a.) e in data 21/6/2014 (nei confronti di M.A.).

3. Resiste con controricorso la Unipol Sai Assicurazioni s.p.a., che ha concluso per la dichiarazione d’inammissibilità, ovvero per il rigetto dell’impugnazione.

4. M.A. non ha svolto difese in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Dev’essere preliminarmente rilevata l’improcedibilità del ricorso.

Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità – risalente all’insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (Sez. Un., Sentenza n. 9861 del 10/10/1997, Rv. 508723) -, il ricorso per cassazione del quale sia stato depositato nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione (ex art. 369 c.p.c., comma 1) soltanto una copia non autenticata dello stesso, e non già l’originale, è improcedibile, non offrendo, il radicamento del procedimento d’impugnazione col semplice deposito di una copia informe del ricorso (come in precedenza affermato da Sez. Un., Sentenza n. 323 del 02/02/1976, Rv. 379002), alcuna garanzia d’autenticità.

Tale principio (successivamente ripreso e ribadito, ex plurimis, da Sez. L, Sentenza n. 8562 del 23/06/2000, Rv. 537958; Sez. 2, Ordinanza n. 21333 del 04/11/2005, Rv. 585203; Sez. t, Sentenza n. 888 del 18/01/2006, Rv. 585945) è stato ulteriormente specificato da Sez. 6 – 3, Sentenza n. 10784 del 26/05/2015 (Rv. 635446), secondo cui l’art. 369 c.p.c., comma 1, prevede che, nel termine di venti giorni dalla notificazione, il ricorrente deve depositare l’originale del ricorso per cassazione a pena di improcedibilità dello stesso e tale sanzione non è esclusa dal semplice deposito della copia del ricorso, peraltro priva della relata di notifica, in quanto la produzione di una copia fotostatica mancante della garanzia di autenticità non consente la verifica della tempestività del ricorso e dell’esistenza di una valida procura. La violazione del termine è rilevabile d’ufficio e non può ritenersi sanata dalla circostanza che il resistente abbia notificato il controricorso senza formulare alcuna eccezione di improcedibilità.

Al rigore formale di tale indirizzo si è peraltro associato un diverso orientamento – ispirato all’originario arresto di Sez. Un., Sentenza n. 323 del 02/02/1976, Rv. 379002, cit. – secondo cui il deposito nella cancelleria della Corte di cassazione di una copia informe del ricorso, anzichè, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1, dell’originale, non determina l’improcedibilità del ricorso medesimo, qualora non vi siano dubbi sulla conformità all’originale della copia; in tal caso, infatti, viene soddisfatta la finalità, perseguita dalla suddetta norma, di radicare, con il deposito del ricorso, il procedimento di impugnazione, e di consentire alla S.C. la preliminare verifica, senza possibilità di contestazioni, sulla regolarità della costituzione del contraddittorio, nonchè sulla sussistenza delle condizioni di ammissibilità e procedibilità dell’impugnazione (Sez. 3, Sentenza n. 17534 del 26/06/2008, Rv. 603892).

Tale indirizzo – incline a privilegiare il rispetto della ratio dell’onere di procedibilità, nella specie individuata nella necessità di consentire una sollecita verifica della regolare costituzione del contraddittorio (non impedita dal deposito di una mera copia del ricorso, là dove non sorgano, o vengano di seguito positivamente risolti, eventuali problemi di conformità all’originale) – risulta peraltro da ultimo precisato da Sez. 2, Sentenza n. 870 del 20/01/2015, Rv. 634419, là dove (nel tentativo di realizzare una ragionevole armonizzazione della verifica della regolarità del contraddittorio con l’esigenza di un’inequivocabile certezza dei termini processuali legati al controllo dei presupposti di ammissibilità e di procedibilità dell’impugnazione) ha affermato che il deposito in cancelleria della sola copia fotostatica del ricorso per cassazione, privo della relata di notifica, in luogo dell’originale notificato, non ne comporta automaticamente l’improcedibilità ove quest’ultimo venga depositato separatamente, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., purchè nel termine perentorio di venti giorni dall’ultima notifica ex art. 369 c.p.c., non essendo ammissibile il tardivo recupero di una condizione di procedibilità mancante al momento della scadenza del termine per il deposito del ricorso.

Nel sancire tale principio, la Corte di cassazione ha evidenziato che la giurisprudenza di legittimità, dopo varie oscillazioni, è pervenuta a fissare il principio per cui l’art. 369 c.p.c. (il quale dispone che nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, il ricorrente deve, a pena di improcedibilità, depositare in cancelleria l’originale del ricorso notificato) non osta all’effettuazione di quel deposito separatamente (l’art. 372 c.p.c., consente il deposito autonomo di documenti riguardanti l’ammissibilità del ricorso e può applicarsi estensivamente anche ai documenti concernenti la procedibilità del ricorso stesso), purchè nel termine perentorio di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso (ossia nel termine previsto dall’art. 369 c.p.c.), ma non consente di evitare la suddetta sanzione mediante equipollenti.

Varrà sottolineare come tale ultima soluzione (che questo collegio condivide e fa propria, ritenendo di doverne assicurare piena continuità) si presti a realizzare una più coerente e compiuta lettura degli scopi perseguiti dall’art. 369 c.p.c., comma 1, atteso che le finalità assolte dall’adempimento dell’onere di deposito imposto da tale ultima norma non appaiono esaurirsi nella sola verifica formale del radicamento dell’impugnazione e della regolarità del contraddittorio – e dunque nella sola puntualità del controllo del giudice -, estendendosi bensì alla stessa immediatezza del controllo delle controparti che su un’improcedibilità dalla legge disposta debbono poter fare affidamento, uniformando ad essa la loro condotta processuale. Già in altra occasione, del resto, questa Corte ha rimarcato come, ciascuna parte nei cui confronti il ricorso è diretto, dev’essere messa in grado, sin dal momento della costituzione del ricorrente, di verificare la regolarità di tale costituzione con riguardo a tutti quei profili cui il deposito dei documenti a pena di improcedibilità è strumentale, al fine di poter adeguatamente contraddire al ricorso anche in punto di rito (cfr. Sez. i, Sentenza del 14/07/1993, n.7802, in motivazione; v. altresì l’art. 370 c.p.c., comma 1).

Tale aspetto, peraltro, risulta vieppiù decisivo, nel caso di specie, essendo stato il contraddittorio esteso (oltre ai ricorrenti e alla Unipol Sai s.p.a., controricorrente) a un terzo soggetto ( M.A.), il quale, non avendo svolto difese in questa sede, ben avrebbe potuto diversamente determinare la propria condotta processuale ove non avesse, in ipotesi, ragionevolmente confidato nella sussistenza di un’evidente causa d’improcedibilità del ricorso (legalmente sanzionata in modo espresso) in ragione del mero deposito, da parte del ricorrente, all’atto della scadenza dei termini per la sua costituzione (o comunque per il deposito dei documenti connessi all’ammissibilità o alla procedibilità del ricorso), di una sola copia informe del ricorso oltre tutto priva di alcuna relazione di notificazione.

In altri termini, vale in questa sede riaffermare il principio di diritto ai sensi del quale deve escludersi l’ammissibilità del recupero di una condizione di procedibilità mancante al momento della scadenza del termine per il deposito del ricorso, poichè, in base all’art. 369 c.p.c., il rispetto dell’indicato precetto non può ritenersi raggiunto qualora, entro quel termine, in luogo dell’originale, venga depositata una mera (ossia informe) copia fotostatica del ricorso.

6. Ad ulteriore conferma, anche sotto il profilo materiale, dell’irrecuperabilità della condizione di procedibilità in esame, varrà evidenziare come il difensore degli odierni ricorrenti risulti aver trasmesso alla cancelleria della Corte di cassazione, in data 14/4/2015 (ossia oltre nove mesi dopo l’ultima notificazione dello stesso, e dunque ben oltre il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1), solo una copia fotostatica del proprio ricorso, senza che dall’esame degli atti del processo sia emersa alcuna concreta possibilità per un sicuro accertamento della relativa natura di originale, vieppiù a fronte di indici formali di segno contrario, quali quelli rinvenibili nell’occorrenza di talune inspiegabili difformità risultanti dal confronto tra la relazione di notificazione del ricorso notificato alla Unipol Sai Assicurazioni s.p.a. (e da quest’ultima depositato agli atti del giudizio) e quella allegata al (la copia del) ricorso trasmesso dal medesimo difensore dei ricorrenti nell’aprile del 2015.

7. Al complesso delle argomentazioni sin qui illustrate deve dunque seguire la dichiarazione d’improcedibilità del ricorso.

Sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio di legittimità, in ragione della rilevata discontinuità degli indirizzi della giurisprudenza di questa Corte sui temi processuali oggetto dell’odierna decisione.

PQM

Dichiara improcedibile il ricorso.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1 bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

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