Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31319 del 04/12/2018

Cassazione civile sez. lav., 04/12/2018, (ud. 19/06/2018, dep. 04/12/2018), n.31319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9946-2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE

DE ROSE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.M., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dagli avvocati ANNA AMANTEA, DANTE STABILE, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1394/2013 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 04/11/2013 R.G.N. 18/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/06/2018 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato CARLA D’ALOISIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.M., premesso di essere stata collocata in Cassa integrazione guadagni (CIG) dell’industria tessile, quale lavoratrice iscritta negli elenchi del lavoratori socialmente utili (LSU), e di essere stata successivamente assunta dal Comune di Castel San Giorgio dall’1.6.1995 al 30.6.2001 in qualità di collaboratrice scolastica, chiese al giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore la dichiarazione del diritto al riconoscimento dei periodi di godimento dell’indennità di mobilità, in qualità di lavoratrice socialmente utile, risultanti dall’estratto contributivo, non solo ai fini del conseguimento del diritto alla pensione ma anche della determinazione della stessa, ai sensi della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 7, comma 9, atteso che le era stata accreditata solo la contribuzione figurativa e non anche quella effettiva dovutale in ragione dell’attività lavorativa espletata.

Vistasi respingere la domanda, la G. ricorso alla Corte d’appello di Salerno che, con sentenza del 4.11.2013, accolse parzialmente il gravame, dichiarando il diritto della medesima al riconoscimento dei periodi di godimento del sussidio percepito L. n. 223 del 1991, ex art. 7 ai fini del conseguimento, oltre che del diritto alla pensione, anche ai fini della misura della stessa sino alla data di entrata in vigore del D.L. n. 510 del 1996 (convertito nella L. n. 608 del 1996).

Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps con un motivo, cui resiste con controricorso G.M., la quale deposita, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con un solo motivo l’Inps deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 1, comma 9, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608 e del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, art. 14, comma 4, convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1994, n. 451 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

1. a. In concreto la questione di diritto, che il ricorrente sottopone all’esame di questa Corte, attiene all’individuazione dell’ambito di efficacia temporale della disposizione dettata dal D.L. n. 510 del 1996, art. 1, comma 9, laddove prevede che la contribuzione figurativa accreditata in favore dei cittadini che svolgano lavori socialmente utili, percependo l’indennità economica a carico dell’Inps, sia valorizzabile solo ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico e non ai fini della misura dello stesso.

1. b. In particolare, la difesa del ricorrente contesta la decisione della Corte di merito che ha ritenuto di individuare il suddetto discrimine temporale nel momento di entrata in vigore del predetto decreto legge, ritenendo irrilevante il dies a quo antecedente all’entrata in vigore indicato nella stessa disposizione nella data dell’1.8.1995.

In tal modo la Corte territoriale ha ritenuto che la contribuzione figurativa accreditata sulla posizione previdenziale della G., connessa allo svolgimento dei lavori socialmente utili in epoca successiva al 1 agosto 1995, potesse essere valorizzata, contrariamente a quanto sostenuto dall’ente di previdenza, anche ai fini del quantum del trattamento pensionistico e non solo ai fini dell’accesso al medesimo.

1. c. Invece, secondo l’Inps, per effetto della citata normativa trova piana applicazione il discrimine temporale del 31 luglio 1995, prevedendosi che dal 1 agosto 1995 il riconoscimento vale solo ai fini del diritto al trattamento pensionistico.

2. Il ricorso è fondato.

Invero, occorre partire dalla considerazione che la L. 23 luglio 1991, n. 223 (norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della comunità Europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) all’art. 7 (indennità di mobilità), comma 9, prevedeva che “I periodi di godimento dell’indennità di mobilità ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, sono riconosciuti d’ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. Per i detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1. Le somme occorrenti per la copertura della contribuzione figurativa sono versate dalla gestione di cui al comma 11 alle gestione pensionistiche competenti.”

2. a. Successivamente il legislatore è intervenuto col D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, coordinato con la Legge di conversione 8 novembre 1996, n. 608, (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale) che all’art. 1, comma 9, ha stabilito espressamente quanto segue:” Per i sussidi di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 trovano applicazione le disposizioni in materia di mobilità e di indennità di mobilità, ivi compreso, per i periodi sussidiati sino al 31 luglio 1995, il riconoscimento d’ufficio di cui alla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 7, comma 9. Per i sussidi imputati a periodi successivi a tale data e per quelli di cui al comma 3, il predetto riconoscimento rileva ai soli fini dell’acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento.”

2. b. Il tenore letterale di quest’ultima disposizione è inequivocabile nel fissare un preciso limite temporale, vale a dire la data del 31.7.1995, per il riconoscimento, anche ai fini della relativa determinazione quantitativa, del diritto al trattamento pensionistico per i lavoratori che godettero dei sussidi introdotti coi commi dal quinto all’ottavo; nel contempo la norma è altrettanto chiara nello stabilire che per i sussidi imputati a periodi successivi alla data del 31.7.1995 e per quelli di cui al comma 3, vale a dire quelli riferibili al D.L. n. 299 del 1994, art. 14 (richiamato dal citato D.L. n. 510 del 1996, art. 1, comma 3) riguardante i lavoratori in cassa integrazione o che avevano fruito dell’indennità di mobilità, il predetto riconoscimento rileva ai soli fini dell’acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento.

2. c. Ne consegue che l’impugnata sentenza è errata nella parte in cui fa coincidere il limite temporale di efficacia dei periodi di godimento del sussidio percepito L. n. 223 del 1991, ex art. 7 (indennità di mobilità), anche ai fini della determinazione quantitativa del trattamento pensionistico, con la data di entrata in vigore del D.L. n. 510 del 1996 che, invece, già contiene il chiaro riferimento al predetto limite temporale del 31.7.1995, essendo stato espressamente previsto che per i sussidi imputati a periodi successivi a tale data e per quelli di cui al citato comma 3 (riguardanti i lavoratori in cassa integrazione o che avevano fruito dell’indennità di mobilità) il predetto riconoscimento rileva ai soli fini dell’acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento.

3. Il ricorso va, pertanto, accolto e l’impugnata sentenza va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, col rigetto della domanda.

L’alterno esito dei giudizi di merito induce questa Corte a ritenere compensate tra le parti le relative spese, mentre quelle del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza della controricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa le spese del doppio grado del giudizio di merito e condanna la controricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 2200,00, di cui Euro 2000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2018

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