Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31316 del 29/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/11/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 29/11/2019), n.31316

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25009-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

I.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1041/16/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 20/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

ANTONIO FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

Che:

Con sentenza in data 20 febbraio 2018 la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto dal I.C. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal contribuente contro l’avviso di accertamento con il quale era stato rettificato, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, il reddito dello I. in relazione all’anno di imposta 2008. Riteneva la CTR illegittimo l’atto impugnato per mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale.

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 24 agosto 2018, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Il contribuente non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Con istanza dell’8 giugno 2019 il contribuente ha chiesto la sospensione del giudizio, dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata della controversia D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, conv. dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, provvedendo al deposito di copia della domanda avanzata all’Agenzia delle entrate, corredata dalla prova del pagamento di quanto dovuto.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Va preliminarmente rigettata la richiesta di sospensione del giudizio perchè avanzata da soggetto non costituito in giudizio, privo di procura speciale.

Con unico mezzo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38,L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, e D.L. n. 78 del 2010, art. 22, per avere la CTR erroneamente previsto come condizione di validità dell’accertamento sintetico, relativo ad IRPEF per l’anno 2008, il preventivo contraddittorio tra fisco e contribuente.

La censura è fondata, atteso che la pronuncia gravata si pone in manifesto contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’amministrazione finanziaria è gravata esclusivamente per i tributi “armonizzati” di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, mentre, per quelli “non armonizzati”, non essendo rinvenibile, nella legislazione nazionale, una prescrizione generale, analoga a quella comunitaria, solo ove risulti specificamente sancito, come avviene per l’accertamento sintetico in virtù del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 7, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 10, conv. in L. n. 122 del 2010, applicabile, però, solo dal periodo d’imposta 2009, per cui gli accertamenti relativi alle precedenti annualità sono legittimi anche senza l’instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale” (Cass. n. 11283 del 2016; in senso conforme, Cass. n. 310 del 2018).

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2019

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