Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31314 del 04/12/2018

Cassazione civile sez. II, 04/12/2018, (ud. 27/09/2018, dep. 04/12/2018), n.31314

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12417-2015 proposto da:

A.A., T.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA GIUNIO BAZZONI 3, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

ACCARDO, rappresentati e difesi dall’avvocato ANDREA MORINI;

– ricorrenti –

contro

TESEO FINANCE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, e per essa – quale mandataria per procura speciale – la FBS

S.p.A., in persona del suo procuratore speciale Avv. S.M.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMO BOGGIA, rappresentata e difesa

dall’avvocato ALBERTO FABBRI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 54/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 14/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/09/2018 dal Consigliere SERGIO GORJAN.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.A. ed T.A. ebbero a proporre opposizione all’esecuzione immobiliare avviata dalla srl Teseo Finance per un loro debito verso la Cassa di Risparmio di Pisa garantito da ipoteca sull’immobile stagito.

Ad esito della trattazione il Giudice di Livorno accolse l’opposizione dei debitori poichè ritenuta illegittima da parte del creditore, l’applicazione dell’istituto della decadenza dal termine, stabilito a favore dei debitori, non concorrendo in effetti le condizioni previste dall’art. 1186 c.c..

Interpose appello la srl Teseo e, resistendo i consorti A.- T., la Corte d’Appello di Firenze ebbe ad accogliere il gravame ed, in riforma totale della sentenza del Tribunale, ebbe a rigettare l’opposizione all’esecuzione originariamente spiegata dagli appellati.

La Corte gigliata osservava come sussistevano le condizioni fattuali acchè il creditore s’avvalesse della facoltà ex art. 1186 c.c., avendo i debitori diminuita la loro capacità patrimoniale e non rispettato, in più occasioni, i concordati piani di rientro dall’esposizione.

I consorti A.- T. hanno proposto, avverso la sentenza resa dalla Corte fiorentina, ricorso per cassazione fondato su un unico articolato motivo.

Resistette ritualmente la srl Teseo Finance con controricorso e parte impugnante ha depositato memoria difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dai consorti A.- T. s’appalesa siccome infondato e va rigettato.

Con l’unico articolato mezzo d’impugnazione parte ricorrente denunzia omesso esame di fatto decisivo e violazione di norme di diritto senza, peraltro, indicare quali.

Con relazione al vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 dallo svolgimento dell’argomentazione critica in ricorso s’apprezza come, in concreto, la parte si limiti a proporre propria elaborazione dei dati probatori acquisiti in atti che contrappone all’apprezzamento degli stessi siccome operato dalla Corte fiorentina.

Non risulta in concreto evidenziato il fatto storico, circa il quale le parti hanno discusso, non esaminato dalla Corte di merito, bensì come detto viene esposta critica alla valutazione dei fatti di causa esaminati, elaborata dal Collegio toscano.

Così, si deduce la titolarità di altri beni immobili in capo alla T., senza anche precisare se e quando furono in causa dimessi i documenti atti a sostenere detta allegazione.

Così, si deduce inadempienza della banca in relazione ai vari piani di rientro concordati, ma detta asserzione appare fondata esclusivamente sulla propria argomentazione difensiva senza anche confutare in effetti l’affermazione opposta formulata dalla Corte toscana.

Tali argomentazioni all’evidenza non configurano il vizio dedotto, secondo la formulazione della norma, ex art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile al presente procedimento.

Quanto poi alla dedotta violazione di norme di diritto – senza indicare quali -, sempre dallo svolgimento dell’argomentazione critica di ricorso appare come parte impugnante lamenti la violazione del disposto di cui all’art. 1186 c.c., siccome integrato dalla clausola ex art. 13 delle condizioni generali allegate al contratto di mutuo.

Il cenno all’illegittimità del portato nella clausola contrattuale presente nel ricorso appare novità di questa sede, poichè al riguardo non v’è cenno in sentenza e parte ricorrente non deduce omessa pronunzia al riguardo.

L’argomentazione critica articolata, invece, con relazione al disposto ex art. 1186 c.c. si configura siccome riproposizione della tesi difensiva, fondata sulla valutazione degli elementi probatori acquisiti in atti eppertanto tesa a censurare la motivazione più che ad indicare la lesione del disposto di una norma.

Consegue l’infondatezza anche di detta prospettazione del mezzo d’impugnazione proposto con il ricorso.

Al rigetto del ricorso segue la condanna, in solido fra loro, di A.A. ed T.A. alla rifusione in favore della società resistente delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario siccome precisato in dispositivo.

Concorrono in capo alla parte ricorrente le condizioni per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a rifondere alla società resistente le spese di lite per questo giudizi di legittimità, liquidate in Euro 4.000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di camera di consiglio, il 27 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2018

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