Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31313 del 04/12/2018

Cassazione civile sez. II, 04/12/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 04/12/2018), n.31313

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1838-2014 proposto da:

COGETUR SRL, (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VAL

GARDENA 3, presso lo studio dell’avvocato LUCIO DE ANGELIS, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

GATTEL SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BUCCARI 11, presso lo studio dell’avvocato SEBASTIANO RUSSO, che la

rappresenta e difende;

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che Io

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) SRL, PUBBLICO MINISTERO PRESSO CORTE

APPELLO ROMA, FELMA IMMOBILIARE SRL;

– intimati –

e sul ricorso proposto da:

GATTEL SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BUCCARI 11, presso lo studio dell’avvocato SEBASTIANO RUSSO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente incidentale –

contro

COGETUR SRL (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VAL

GARDENA 3, presso lo studio dell’avvocato LUCIO DE ANGELIS, che la

rappresenta e difende;

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GROENLANDIA 5,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA PACINI, che la rappresenta e

difende

– controricorrenti –

e contro

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) SRL, PUBBLICO MINISTERO PRESSO CORTE

APPELLO ROMA, FELMA IMMOBILIARE SRL;

– intimati –

e sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente incidentale –

contro

COGETUR SRL (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VAL

GARDENA 3, presso lo studio dell’avvocato LUCIO DE ANGELIS, che la

rappresenta e difende;

(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GROENLANDIA 5,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA PACINI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrenti –

e contro

GATTEL SRL IN LIQUIDAZIONE, FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) SRL, PUBBLICO

MINISTERO PRESSO CORTE APPELLO ROMA, FELMA IMMOBILIARE SRL;

e sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GROENLANDIA 5,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA PACINI, che la rappresenta e

difende;

contro

GATTEL SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BUCCARI 11, presso lo studio dell’avvocato SEBASTIANO RUSSO, che la

rappresenta e difende;

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

COGETUR SRL, FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) SRL, PUBBLICO MINISTERO

PRESSO CORTE APPELLO ROMA, FELMA IMMOBILIARE SRL;

– intimati –

e sul ricorso proposto da:

GATTEL SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BUCCARI 11, presso lo studio dell’avvocato SEBASTIANO RUSSO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GROENLANDIA 5,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA PACINI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

COGETUR SRL, MINISTERO DELL’INTERNO, FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) SRL,

PUBBLICO MINISTERO PRESSO CORTE APPELLO ROMA, FELMA IMMOBILIARE SRL;

– intimati –

e sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS) SRL, COGETUR SRL, GATTEL SRL IN LIQUIDAZIONE, FALLIMENTO

DELLA (OMISSIS) SRL, PUBBLICO MINISTERO PRESSO CORTE APPELLO ROMA,

FELMA IMMOBILIARE SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6058/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/09/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito il P.M. in persona dei Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO, il quale ha concluso per l’inammissibilità dei

ricorsi principali e l’inefficiacia dei ricorsi incidentali;

uditi gli Avvocati De Angelis, Gianese per delega di Pacini, De

Bellis, Russo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso notificato il 17 gennaio 2014 ed articolato in sei motivi, la CO.GE.TUR s.r.l., quale incorporante la AGRI PARAELIOS s.r.l., ha impugnato la sentenza n. 6058/2012 della Corte d’Appello di Roma depositata il 3 dicembre 2012.

Si è difesa con controricorso la GATTEL s.r.l., che ha pure notificato il 5 marzo 2014 ricorso incidentale articolato in quattro motivi.

Si è difeso con controricorso anche i MINISTERO DELL’INTERNO, il quale ha a sua volta notificato il 5 marzo 2014 ricorso incidentale articolato in quattro motivi.

La CO.GE.TUR s.r.l. ha notificato il 14 aprile 2014 controricorso ex art. 371 c.p.c., comma 4, per resistere ai ricorsi incidentali della GATTEL s.r.l. e del MINISTERO DELL’INTERNO.

La (OMISSIS) SRL (già BAIA PARAELIOS s.r.l.) ha notificato a sua volta il 20 gennaio 2014 un autonomo ricorso, articolato in sei motivi, avverso la stessa sentenza n. 6058/2012 della Corte d’Appello di Roma depositata il 3 dicembre 2012.

Sia la GATTEL s.r.l. che il MINISTERO DELL’INTERNO si sono difesi dal ricorso della (OMISSIS) SRL notificando il 5 marzo 2014 propri controricorsi e proponendo distinti ricorsi incidentali, ciascuno articolato in quattro motivi.

(OMISSIS) SRL ha resistito ai ricorsi incidentali della GATTEL s.r.l. e del MINISTERO DELL’INTERNO notificando controricorso il 14 aprile 2014.

I ricorsi sono stati notificati anche al FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) SRL, al PUBBLICO MINISTERO PRESSO CORTE APPELLO ROMA, ed alla FELMA IMMOBILIARE SRL, che non hanno però svolto attività difensive.

La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza del 3 dicembre 2012, ha rigettato l’impugnazione principale avanzata dalla (OMISSIS) SRL (già BAIA PARAELIOS s.r.l.) contro la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Roma il 30 maggio 2006, ed ha invece dichiarato improcedibili gli appelli proposti dalla GATTEL s.r.l. e del MINISTERO DELL’INTERNO, in conseguenza dell’intervenuto fallimento della (OMISSIS) SRL.

Il giudizio di primo grado davanti al Tribunale di Roma aveva visto riuniti tre procedimenti (RG 17562/1998; RG 59430/2000; RG 36111/2001), il primo promosso dalla BAIA PARAELIOS s.r.l., il secondo dal MINISTERO DELL’INTERNO ed il terzo dalla GATTEL s.r.l.

La BAIA PARAELIOS s.r.l., promittente venditrice di un immobile di sette piani, pari a 2.000 mq., sito a (OMISSIS), per il prezzo di Lire 23.000.0000.000, di cui Lire 13.000.000.000 già versati a titolo di caparra confirmatoria, aveva richiesto dapprima l’esecuzione in forma specifica, e poi la risoluzione per inadempimento della promissaria acquirente, del contratto preliminare stipulato il 30 marzo 1992 con la GATTEL s.r.l., società di copertura del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (S.I.S.De.). Il rifiuto di stipula del definitivo, a dire della BAIA PARAELIOS s.r.l., era dovuto ad indagini dell’Autorità giudiziaria penale (per peculato ed abuso d’ufficio), che avevano coinvolto anche l’operazione immobiliare per cui è causa. Il MINISTERO DELL’INTERNO e la GATTEL s.r.l., nelle diverse vesti di interventori, convenuti o attori rivestite nei tre giudizi, dedussero la nullità del contratto preliminare per illiceità della causa, l’annullabilità per vizi della volontà, la risoluzione per presupposizione ovvero la risoluzione per inadempimento della promittente venditrice BAIA PARAELIOS s.r.l.

Il Tribunale di Roma dichiarò nullo il contratto preliminare del 30 marzo 1992 e condannò la BAIA PARAELIOS s.r.l. a restituire alla GATTEL s.r.l. la caparra, stimata nella somma di Euro 7.488.625,04, oltre interessi legali.

Nel corso del giudizio di appello intervenne la AGRI PARAELIOS s.r.l., beneficiaria della scissione parziale della BAIA PARAELIOS s.r.l., e l’intervento venne ammesso in sentenza dalla Corte di Roma, alla stregua degli artt. 344 e 404 c.p.c., intendendosi la AGRI PARAELIOS s.r.l. solidalmente responsabile dei debiti della società scissa, ex art. 2506 quater c.c., comma 3.

La Corte d’Appello ha negato l’ultrapetizione della sentenza del Tribunale, che aveva dichiarato la nullità del preliminare per l’ineseguibilità dei lavori straordinari sull’immobile promesso in vendita, lavori cui si era obbligata in contratto la promittente venditrice BAIA PARAELIOS s.r.l., essendo stata tale nullità dedotta dalla GATTEL s.r.l. nella citazione del giudizio da essa intrapreso (RG 36111/2001). La sentenza impugnata ha inoltre ritenuto ritualmente prodotta entro il termine ex art. 184 c.p.c. del 30 giugno 2002 (fissato dal giudice istruttore del Tribunale di Roma con ordinanza del 28 maggio 2002) la perizia espletata nel corso delle indagini preliminari del procedimento penale, comprovante il contrasto delle pattuite trasformazioni dell’immobile con norme imperative. La Corte di Roma ha ancora aggiunto che, in forza della clausola n. 4 del contratto preliminare del 30 marzo 1992, la promittente venditrice BAIA PARAELIOS s.r.l. si era obbligata all’esecuzione dei lavori di adeguamento dell’immobile di cui all'”Allegato C”, dovendosi ritenere tali lavori oggetto essenziale dell’accordo, con conseguente nullità dell’intero contratto discendente dalla nullità di quella clausola. La sentenza impugnata ha quindi escluso che operasse la deroga alle disposizioni urbanistiche D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ex art. 81, prevista per le opere da eseguirsi da Amministrazioni statali, non valendo in tal senso la considerazione che la GATTEL s.r.l. fosse una società commerciale costituita come copertura dell’attività del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (S.I.S.De.). Neppure poteva sostenersi, secondo la Corte di Roma, che l’immobile di (OMISSIS), rientrasse tra le opere destinate alla difesa nazionale. Venivano respinte anche le censure sulla legittimazione della GATTEL s.r.l. a ricevere la restituzione della caparra, nonostante la stessa fosse stata versata da funzionari del Ministero dell’Interno, e sull’entità della medesima caparra (complessive Lire 14.500.000.000, come da documenti richiamati). Gli appelli incidentali della GATTEL s.r.l. (per ottenere gli interessi anatocistici sulla somma liquidata in primo grado) e del MINISTERO DELL’INTERNO (che sosteneva la propria legittimazione rispetto alla domanda restitutoria), in quanto relativi a pretese ulteriori rispetto a quelle già accertate in primo grado, erano dichiarati improseguibili in conseguenza dell’intervenuto fallimento della (OMISSIS) SRL (già BAIA PARAELIOS s.r.l.). Hanno presentato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c. la CO.GE.TUR s.r.l., il MINISTERO DELL’INTERNO, la (OMISSIS) SRL e la GATTEL s.r.l.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso notificato per primo (da CO.GE.TUR s.r.l. in data 17 gennaio 2014) assume carattere ed effetti d’impugnazione principale, in quanto esso ha determinato la costituzione del procedimento, nel quale debbono confluire, con natura ed effetti di impugnazioni incidentali, le successive impugnazioni proposte contro la medesima sentenza dalle altre parti soccombenti (art. 335 c.p.c.). Ne consegue che pure il ricorso per cassazione notificato da (OMISSIS) SRL (già BAIA PARAELIOS s.r.l.) il 20 gennaio 2014 si converte, riunito al primo, in ricorso incidentale (tempestivo, giacchè proposto entro il termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis).

1. Assume rilievo pregiudiziale l’esame della questione oggetto, rispettivamente, del secondo e del terzo motivo dei ricorsi incidentali notificati dalla GATTEL s.r.l. e dal MINISTERO DELL’INTERNO contro il ricorso proposto dalla CO.GE.TURs.r.l. Tali motivi, di identico contenuto, denunciano la nullità della sentenza della Corte d’Appello di Roma per violazione degli artt. 344 e 404 c.p.c., quanto all’ammissibilità dell’intervento della AGRI PARAELIOS s.r.l. nel giudizio di secondo grado, negandosi dai ricorrenti incidentali che la AGRI PARAELIOS fosse successore nel diritto controverso, il quale apparteneva sempre alla BAIA PARAELIOS s.r.l., nè potendo giustificare l’intervento in appello la sola qualità di condebitore solidale ex art. 2506 quater c.c.

La decisione delle censure contenute nei ricorsi incidentali della GATTEL s.r.l. e del MINISTERO DELL’INTERNO, inerenti all’ammissibilità dell’intervento in causa della AGRI PARAELIOS s.r.I., assume rilievo prioritario, giacchè da essa discende la verifica della legittimazione a ricorrere in via derivata della CO.GE.TUR s.r.l., la quale ha assunto di aver incorporato la AGRI PARAELIOS s.r.l. e perciò di partecipare al giudizio di cassazione in qualità di successore della medesima AGRI PARAELIOS s. r. l.

In tal senso, le pronuncia sul secondo e sul terzo motivo dei ricorsi incidentali notificati, rispettivamente, dalla GATTEL s.r.l. e dal MINISTERO DELL’INTERNO contro il ricorso proposto dalla CO.GE.TUR s.r.l., ponendo la questione pregiudiziale della legittimazione “ad causam” della AGRI PARAELIOS s.r.l., e quindi della ricorrente CO.GE.TUR s.r.l., secondo l’ordine logico e giuridico, deve precedere la pronuncia sul merito del ricorso della CO.GE.TUR s.r.l., visto che la corretta individuazione delle parti del processo attiene alla stessa finalità della funzione giurisdizionale (cfr. Cass. Sez. L, 13/10/2009, n. 21703; Cass. Sez. 1, 26/03/1974, n. 824; Cass. Sez. 3, 06/11/1998, n. 11196).

Vanno superate le eccezioni sollevate dalla CO.GE.TUR s.r.l. nel controricorso notificato il 14 aprile 2014 ex art. 371 c.p.c., comma 4, con riferimento al secondo ed al terzo motivo dei ricorsi incidentali GATTEL s.r.l. e MINISTERO DELL’INTERNO. Quanto al difetto di autosufficienza, i ricorrenti incidentali, nel denunziare la violazione di norme di diritto processuali, specificano sia le singole disposizioni asseritamente inosservate, sia gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti d’operatività di detta violazione, come prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Quanto, invece, al difetto di tempestive contestazioni compiute dalle parti in ordine all’intervento di AGRI PARAELIOS s.r.l., basta considerare come le questioni concernenti l’ammissibilità dell’intervento vanno delibate dal giudice anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, con il solo limite del giudicato interno.

Il secondo motivo del ricorso incidentale dalla GATTEL s.r.l. ed il terzo motivo del ricorso incidentale del MINISTERO DELL’INTERNO, notificati contro il ricorso proposto dalla CO.GE.TUR s.r.l., sono fondati.

La Corte di Roma ha considerato come AGRI PARAELIOS s.r.l., intervenendo in appello, si fosse qualificata “beneficiaria della scissione parziale della BAIA PARAELIOS s.r.l., di cui all’atto del notaio C.L. del 7 aprile 2006”, sicchè l’intervento doveva ammettersi, ai sensi degli artt. 344 e 404 c.p.c., essendo la medesima AGRI PARAELIOS s.r.l. solidalmente responsabile dei debiti della società scissa, in forza dell’art. 2506 quater c.c., comma 3.

Come, invece, da questa Corte già affermato, la scissione parziale di una società, disciplinata dagli artt. 2506 c.c. e ss., modificati dal D.Lgs. n. 6 del 2003 con effetti dall’11 gennaio 2004, consistente nel trasferimento di parte del suo patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l’assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa, si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa, che comporta l’acquisizione da parte della nuova società di valori patrimoniali prima non esistenti nel suo patrimonio; detto trasferimento non determina, però, l’estinzione della società scissa ed il subingresso di quella risultante dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, configurandosi, piuttosto, come successione a titolo particolare nel diritto controverso, che, ove accada nel corso del processo, comporta l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 111 c.p.c., con la conseguente facoltà del successore di spiegare intervento anche nel giudizio di appello, senza soggiacere ai limiti di cui all’art. 344 c.p.c., e d’impugnare la sentenza eventualmente pronunciata nei confronti del dante causa. In tal caso, il successore ha, tuttavia, l’onere di allegare la propria qualità e di offrire la prova delle circostanze che costituiscono i presupposti della sua legittimazione mediante riscontri documentali, la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contradditorio, è rilevabile anche d’ufficio (cfr. Cass. Sez. 1, 13/04/2012, n. 5874; Cass. Sez. U, 15/11/2016, n. 23225). Nella specie, non risulta accertato in fatto se il rapporto contrattuale e la correlata posizione debitoria con la GATTEL s.r.l. fossero o meno compresi nella parte dei patrimonio della BAIA PARAELIOS s.r.l. assegnata alla beneficiaria della scissione AGRI PARAELIOS s.r.l.; l’ammissibilità dell’intervento di quest’ultima in appello è stata spiegata dalla Corte d’Appello di Roma soltanto quale effetto automatico della responsabilità solidale, ex art. 2506 quater c.c., comma 3, per i debiti della società scissa.

Nel caso di scissione di società, l’art. 2504 quater c.c., comma 3, comporta, in realtà, l’obbligo solidale, seppur con modalità diverse, in capo alla società scissa ed alla società di nuova costituzione, beneficiaria di una parte del patrimonio originario, facendo rispondere dell’intero debito esclusivamente la società cui il debito è trasferito o mantenuto (arg. da Cass. Sez. 1, 07/03/2016, n. 4455; Cass. Sez. 3, 28/11/2001, n. 15088).

E’ quindi decisivo verificare se alla beneficiaria della scissione parziale AGRI PARAELIOS s.r.l. dovesse essere attribuita la qualifica di successore a titolo particolare per subingresso nella posizione debitoria con la GATTEL s.r.l., con conseguente legittimità del suo intervento in appello in base all’art. 111 c.p.c. e senza i limiti di cui all’art. 344 c.p.c.; o, viceversa, se dovesse attribuirsi alla stessa AGRI PARAELIOS s.r.l. la sola qualità di coobbligata, agli effetti dell’art. 2504 quater c.c., comma 3, essendo il rapporto con la GATTEL s.r.l. rimasto nel patrimonio della società scissa BAIA PARAELIOS s.r.l., nel qual caso rimarrebbe esclusa la legittimazione di quella ad intervenire nel processo in grado d’appello, secondo la previsione dell’art. 344 c.p.c. (in relazione all’art. 404 c.p.c.), non potendo identificarsi in un condebitore solidale la qualifica di terzo titolare di un diritto autonomo rispetto a quello oggetto di contesa fra le parti originarie, suscettibile di pregiudizio per effetto della decisione pronunciata fra dette parti (arg. da Cass. Sez. 1, 02/12/2003, n. 18382; Cass. Sez. 1, 05/04/1984, n. 2198).

2. L’accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale dalla GATTEL s.r.l. e del terzo motivo del ricorso incidentale del MINISTERO DELL’INTERNO, notificati contro il ricorso proposto dalla CO.GE.TUR s.r.l., comporta la cassazione con rinvio della sentenza impugnata sulla questione dell’ammissibilità dell’intervento in appello della AGRI PARAELIOS s.r.l., essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Poichè è risultata fondata la questione pregiudiziale posta nelle censure accolte dei due menzionati ricorsi incidentali, resta assorbito il ricorso proposto dalla CO.GE.TUR s.r.l., nella qualità di incorporante la AGRI PARAELIOS s.r.l., visto che la decisione della questione pregiudiziale rimessa al giudice di rinvio condiziona la necessaria verifica della legittimazione ad impugnare della stessa CO.GE.TUR s.r.l.

3. Deve ora passarsi all’esame del ricorso notificato dalla (OMISSIS) SRL (già BAIA PARAELIOS s.r.l.) il 20 gennaio 2014. Nella esposizione sommaria dei fatti di causa, la ricorrente (OMISSIS) SRL precisa come essa fosse stata dichiarata fallita nel corso del giudizio di appello, che era stato perciò interrotto e riassunto dalla Curatela del Fallimento con atto dell’8 novembre 2011, tant’è che la sentenza ora impugnata è stata resa nei confronti del Curatore. Tuttavia, scrive la ricorrente (OMISSIS) SRL, per “valutazioni proprie della Curatela”, il Fallimento n. (OMISSIS) della (OMISSIS) SRL “non ha ritenuto di impugnare per cassazione la sentenza della Corte di Appello”. Si aggiunge, peraltro, che “gli organi del Fallimento della (OMISSIS) SRL hanno espressamente facoltizzato la stessa società fallita… a proporre, in via suppletiva ed a proprie spese, la relativa impugnazione”. Sicchè il ricorso viene proposto dal rappresentante pro tempore dalla (OMISSIS) SRL “sulla base della legittimazione processuale suppletiva del fallito”.

Il ricorso proposto dalla (OMISSIS) SRL è inammissibile.

Secondo consolidata interpretazione di questa Corte, la dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento stesso, comporta la perdita della capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore; a questa regola, enunciata dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 43 fanno eccezione soltanto l’ipotesi in cui il fallito agisca per la tutela di diritti strettamente personali e quella in cui, pur trattandosi di rapporti patrimoniali, l’amministrazione fallimentare sia rimasta inerte, manifestando indifferenza nei confronti del giudizio. Tale situazione non può certamente aversi per verificata ove, come nel caso in esame, il Fallimento sia stato parte della controversia (a far tempo della costituzione in riassunzione operata nel giudizio di appello con atto dell’8 novembre 2011) e sia stato perciò destinatario della sentenza di merito, e la Curatela abbia espresso, a giustificazione del maturato disinteresse a ricorrere per cassazione, una propria negativa valutazione, poichè, in tal caso, trattandosi di rapporto ormai acquisito al fallimento, è inconcepibile una sovrapposizione di ruoli fra fallimento e fallito, ed il difetto di legittimazione processuale del fallito assume carattere assoluto, sicchè è rilevabile anche d’ufficio e non rientra nella sola disponibilità dal curatore (così Cass. Sez. 1, 02/02/2018, n. 2626; Cass. Sez. L, 06/06/2017, n. 13991; Cass. Sez. 6 – 1, 06/07/2016, n. 13814; Cass. Sez. 1, 25/10/2013, n. 24159; Cass., Sez. 3, 10/05/2013, n. 11117; Cass. Sez. 2, 20/03/2012, n. 4448; Cass. Sez. 1, 14/10/1998, n. 10146; Cass. Sez. 1, 26/09/1997, n. 9456; Cass. Sez. 1, 27/10/1994, n. 8860; Cass. Sez. 2, 02/03/1978, n. 1061; Cass. Sez. 1, 15/11/1967, n. 2734).

Va, dunque, riaffermato il principio espresso in una risalente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte: quando è in giudizio il curatore e il suo potere di impugnazione sia stato oggetto di specifico esame e di determinazione in sede fallimentare, non è concepibile che il fallito conservi per lo stesso rapporto la legittimazione processuale ad impugnare, dato che il curatore sta in giudizio sia per la massa dei creditori che per il fallito, e il suo comportamento processuale vincola l’una e l’altro. Il difetto di legittimazione processuale del fallito a impugnare una sentenza è rilevabile, anche di ufficio, dal giudice dell’impugnazione (Cass. Sez. U, 15/06/1967, n. 1390; si vedano anche, sempre nel senso della inammissibilità dell’impugnazione proposta dal fallito avverso una sentenza sfavorevole al fallimento, emessa in giudizio nei confronti del curatore e da questo non impugnata, Cass. Sez. 1, 14/05/1975, n. 1858; Cass. Sez. 2, 02/03/1978, n. 1061; Cass. Sez. 3, 10/05/2013, n. 11117).

4. Essendo inammissibile il ricorso proposto dalla (OMISSIS) SRL, con atto notificato il 20 gennaio 2014, avverso la sentenza n. 6058/2012 della Corte d’Appello di Roma depositata il 3 dicembre 2012, perdono efficacia, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, i ricorsi incidentali tardivi proposti dalla GATTEL s.r.l. e dal MINISTERO DELL’INTERNO contro il ricorso dalla (OMISSIS) SRL, giacchè notificati il 5 marzo 2014, e quindi oltre il termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c.(formulazione applicabile ratione temporis).

L’impugnazione incidentale tardiva perde, invero, efficacia, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, in conseguenza della dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione principale, unitariamente intesa, interpretandosi tale norma nel senso che intanto persiste e trova tutela nell’ordinamento l’interesse all’impugnazione incidentale tardiva, in quanto possa venire esaminata l’impugnazione principale (Cass. Sez. 1, 27/10/1977, n. 4616; Cass. Sez. 1, 29/05/1997, n. 4760; Cass. Sez. 3, 26/02/2004, n. 3862).

23. Conseguono: 1) l’accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale dalla GATTEL s.r.l. e del terzo motivo del ricorso incidentale del MINISTERO DELL’INTERNO, notificati contro il ricorso proposto dalla CO.GE.TUR s.r.l.; 2) la cassazione della sentenza impugnata limitatamente alla questione dell’ammissibilità dell’intervento in appello della AGRI PARAELIOS s.r.l., con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma, che deciderà uniformandosi all’enunciato principio e provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione nei rapporti tra CO.GE.TUR s.r.l., GATTEL s.r.l. e MINISTERO; 3) l’assorbimento del ricorso proposto dalla CO.GE.TUR s.r.l.; 4) l’inammissibilità del ricorso proposto dalla (OMISSIS) SRL; 5) l’inefficacia dei ricorsi incidentali tardivi proposti dalla GATTEL s.r.l. e dal MINISTERO DELL’INTERNO contro il ricorso dalla (OMISSIS) SRL.

La ricorrente (OMISSIS) SRL va condannata a rimborsare alla GATTEL s.r.l. ed MINISTERO DELL’INTERNO le spese del giudizio di cassazione negli importi liquidati in dispositivo. Non vanno regolate le spese per il FALLIMENTO (OMISSIS) SRL e la FELMA IMMOBILIARE SRL, che non hanno svolto attività difensive.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente (OMISSIS) SRL, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione dichiarata inammissibile.

Non sussistono, invece, i presupposti per condannare la GATTEL s.r.l. al pagamento del “doppio contributo unificato”, di cui al citato D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, in quanto tale norma è applicabile soltanto laddove l’impugnazione si concluda con una pronuncia di rigetto integrale, di inammissibilità (originaria) o di improcedibilità dell’impugnazione, e non opera con riguardo all’inefficacia del ricorso incidentale tardivo a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale (Cass. Sez. 6 – 2, 25/07/2017, n. 18348).

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale dalla GATTEL s.r.l. ed il terzo motivo del ricorso incidentale dei MINISTERO DELL’INTERNO, notificati contro il ricorso proposto dalla CO.GE.TUR s.r.l., cassa la sentenza impugnata limitatamente alla questione dell’ammissibilità dell’intervento in appello della AGRI PARAELIOS s.r.l., e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, nei rapporti tra CO.GE.TUR s.r.l., GATTEL s.r.l. e MINISTERO; dichiara assorbito il ricorso proposto dalla CO.GE.TUR s.r.l.; dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla (OMISSIS) SRL; dichiara inefficaci i ricorsi incidentali tardivi proposti dalla GATTEL s.r.l. e dal MINISTERO DELL’INTERNO contro il ricorso dalla (OMISSIS) SRL; condanna la (OMISSIS) SRL a rimborsare alla GATTEL s.r.l. le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 15.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, nonchè a rimborsare al MINISTERO DELL’INTERNO le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 15.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente (OMISSIS) SRL, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2018

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