Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31311 del 04/12/2018

Cassazione civile sez. II, 04/12/2018, (ud. 17/07/2018, dep. 04/12/2018), n.31311

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17490-2017 proposto da:

C.V., M.S., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DI VILLA MASSIMO 33, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO

BENINCASA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GUIDO GRIGNANI;

– ricorrenti –

contro

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE CLODIO 61,

presso lo studio dell’avvocato CATERINA MAFFEY, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARZIA TUMMOLO;

LLOYD’S OF LONDON, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA

MARGHERITA, 278, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MARIA

BAGNARDI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO

FERRARO;

ITALFONDIARIO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA

GRAZIOLI 15, presso lo studio dell’avvocato GARGANI Benedetto,

rappresentato e difeso dall’avvocato NEGRI VINCENZO;

– controricorrenti –

e contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 7017/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 17/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/07/2018 dal Consigliere LORENZO ORILIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per revocazione della sentenza

7017/2017 della Corte di Cassazione, accoglimento del ricorso

originario RG.21009/12 per cassazione;

udito l’Avvocato GRIGNANI Guido, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato TUMMOLO Marzia, difensore di B.A., udito

l’Avvocato che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato CATALANO Roberto, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato NEGRI Vincenzo, difensore dell’ITALFONDIARIO che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato BAGNARDI Roberto M., difensore della LLOYD’S OF

LONDON che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1 Con sentenza 7017/2017 dep. il 17.3.2017 questa Corte ha respinto il ricorso proposto da C.V. e M.S. contro la decisione sfavorevole della Corte d’Appello di Milano (n. 1633/2012) intervenuta in un giudizio risarcitorio da essi promosso nel 2007 davanti al Tribunale di Lodi contro il notaio B.A., la Cariplo spa e il Fallimento (OMISSIS) spa per la mancata estinzione di una quota di mutuo ipotecario e l’omessa cancellazione di un’ipoteca iscritta a favore della banca.

La decisione della Corte di Cassazione è stata motivata in base all’assorbente rilievo che, stante la preclusione dell’esame diretto degli atti, (salvi i casi di errores in procedendo), il ricorrente ha l’onere di trascrivere, quanto meno nelle parti essenziali, il contenuto dei documenti erroneamente valutati dal giudice di merito e che nel caso in esame, l’atto era privo della trascrizione dei documenti necessari al controllo della motivazione (precisamente l’atto di frazionamento del mutuo e l’ordine di bonifico impartito all’istituto che aveva finanziato l’acquisto dell’immobile). Non risultava pertanto rispettato il principio di autosufficienza.

2 Contro tale pronuncia i C.- M. hanno proposto ricorso per revocazione a cui resistono con separati controricorsi l’Italfondiario spa (quale incorporante della Castello Gestione crediti srl, procuratore di Intesa San Paolo spa, avente causa da Cariplo spa) nonchè il notaio Biasini e la propria compagnia di assicurazione (Assicuratori dei Lloyd’s).

I ricorrenti hanno depositato una memoria nell’imminenza dell’adunanza camerale.

3 Il relatore della sesta sezione civile ha proposto che il ricorso venisse trattato alla pubblica udienza non emergendo, ictu oculi, profili di inammissibilità e il Collegio, condividendo la proposta, ha pronunciato ordinanza interlocutoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Col ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4 (richiamato dall’art. 391 bis c.p.c.) i ricorrenti rimproverano sostanzialmente alla Corte di Cassazione di non essersi avveduta del fatto che i documenti di cui è stata rilevata la mancata trascrizione, non solo risultavano allegati sub 1, 2 e 5 al fascicolo di primo grado a sua volta prodotto davanti alla Corte di Cassazione come doc. 3 giusta elenco menzionato in ricorso a pag. 23, ma erano anche richiamati nel corpo del ricorso alle pagg. 10, 11, 12, 13 nonchè a pag. 4 con le dovute indicazioni per reperimento. Ritengono dunque che la Corte di Cassazione sia incorsa in errore revocatorio.

Il ricorso è inammissibile.

Innanzitutto, è bene chiarire subito che la sentenza di cui oggi si chiede la revocazione fonda il difetto di autosufficienza del motivo di ricorso non già sulla mancata allegazione dei documenti agli atti del processo o sulla mancata indicazione degli elementi idonei al loro reperimento, ma alla mancata trascrizione degli stessi nel corpo del ricorso, come si desume dall’espresso richiamo alla giurisprudenza in tema di onere di trascrizione (sez. lav. n. 25728/2013 e sez. 3 n. 14973/2006): v. pag. 3 sentenza.

Logica conseguenza è l’irrilevanza sulle considerazioni sull’avvenuto richiamo dei documenti e sul loro deposito (che i ricorrenti svolgono nel paragrafo 1 del ricorso e in memoria).

L’indagine si restringe quindi sull’altro profilo, quello inerente alla trascrizione, per le parti di rilievo, dei due documenti necessari (l’atto di frazionamento del mutuo e l’ordine di bonifico) che secondo la pronuncia oggi impugnata – mancherebbe, determinando così il difetto di autosufficienza dell’unico motivo e quindi l’inammissibilità del ricorso.

Come più volte affermato da questa Corte, l’istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all’art. 395 c.p.c., n. 4, che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato. L’errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, semprechè la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione (cfr. Sez. 5 -, Sentenza n. 442 del 11/01/2018 Rv. 646689; Sez. L, Sentenza n. 22171 del 29/10/2010 Rv. 615076);

In tema di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, configurabile solo nelle ipotesi in cui essa sia giudice del fatto ed incorra in errore meramente percettivo, non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della quale si censuri la valutazione di uno dei motivi del ricorso ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell’atto d’impugnazione, perchè in tal caso è dedotta un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3760 del 15/02/2018 Rv. 647695).

Ancora, sempre in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell’errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione. Ne consegue l’impossibilità di configurare errore revocatorio nel giudizio espresso dalla sentenza di legittimità impugnata sulla violazione del principio di autosufficienza in ordine a uno dei motivi di ricorso, per omessa indicazione e trascrizione dei documenti non ammessi dal giudice d’appello (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 20635 del 31/08/2017 Rv. 645048; Sez. 2, Sentenza n. 14608 del 22/06/2007 Rv. 598146).

Nel caso in esame, si rientra proprio in quest’ultima ipotesi perchè la critica dei ricorrenti si appunta sul giudizio sull’onere di autosufficienza, che il Collegio di legittimità ha ritenuto non assolto per mancata trascrizione nel ricorso dei documenti necessari al controllo della motivazione.

Il problema si sposta allora sulla sindacabilità del giudizio di autosufficienza formatosi sulla base di una valutazione del motivo di ricorso e quindi, sulla base dei citati principi – da cui oggi non vi è alcuna ragione per discostarsi – si è fuori dall’alveo dell’errore revocatorio.

Le esposte considerazioni impediscono di dare ingresso alla fase rescissoria e quindi di valutare la fondatezza del ricorso originario contro il rigetto della domanda risarcitoria avanzata per il pregiudizio derivante dalla mancata formalizzazione di una vendita derivante da un preliminare di cui nulla si conosce.

L’inammissibilità del ricorso per revocazione comporta addebito di ulteriori spese a carico dei soccombenti.

Sussiste altresì l’obbligo di versamento, a carico dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, della Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013, che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13).

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dei controricorrenti che liquida, per ciascuno di essi, in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis.

Così deciso in Roma, il 17 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA