Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3131 del 12/02/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 3131 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,
in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n.12 presso gli Uffici dell’Avvocatura
Generale dello Stato che la rappresenta e difende.
-ricorrentecontro
LIMA LTO s.p.a.,
in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via
Teodosio Macrobio n.3 presso lo studio del
prof.avv.Giuseppe Piccolini dal quale è rappresentata e
difesa, unitamente all’avv.Enzo Barazza per procura a
margine del controricorso.
Data pubblicazione: 12/02/2014
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-controricorrente-
avverso la sentenza n.77/10/07 della Commissione
Tributaria Regionale del Friuli, depositata il giorno
11.10.2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
Crucitti;
udito per la ricorrente l’Avv.Paola Zerman;
udito per la controricorrente l’Avv.Enzo Barazza;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.Federico Sorrentino che ha chiesto il
rinvio a nuovo ruolo o, in subordine, il rigetto del
ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad unico
motivo, per la cassazione della sentenza, indicata in
epigrafe, con la quale la Commissione tributaria
regionale del Friuli Venezia Giulia, confermando
integralmente la sentenza di primo grado, aveva
ribadito la nullità dell’avviso di accertamento,
relativo ad IRPEG ed IRAP dell’anno di imposta 1999,
perchè emesso ai danni della Lima Lto s.p.a ed a questa
notificato prima della scadenza del termine di sessanta
giorni previsto dall’art.12, VII comma, della legge
n.212/2000.
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udienza del 27.11.2013 dal Consigliere Roberta
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La Società ha resistito con controricorso e memoria
depositata ai sensi dell’art.378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con unico motivo -rubricato
violazione e falsa
applicazione dell’art.12, coma 7, legge n.212/2000, in
relazione all’art.360, primo comma n.3 c.p.c.in cui sarebbe incorsa la Commissione Tributaria
Regionale nel dichiarare la nullità dell’avviso di
accertamento, oggetto di contenzioso, per violazione
del citato art.12 ( laddove la norma non prevede la
perentorietà del previsto termine dilatorio di sessanta
giorni con la conseguenza che la sua inosservanza da
parte dell’Amministrazione finanziaria non determina
alcuna sanzione.
2.11 Collegio -disattesa la richiesta formulata dal
P.G. di rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa che
la Corte Costituzionale si pronunci sulla questione
sollevata da questa Corte con ordinanza n.24739/13 del
5.11.2013, siccome detta questione, circoscritta agli
istituti apprestati in funzione di controllo dell’abuso
di diritto, è estranea a quella in esame- ritiene il
motivo infondato.
3.
Il contrasto che,
in punto di conseguenze
dell’inosservanza del termine suddetto, era emerso in
seno alla Sezione di questa Corte è stato, infatti,
risolto dalle Sezioni Unite con sentenza n.18184/2013
la quale ha sancito il principio secondo cui
in tema di
diritti e garanzie del contribuente sottoposto a
verifiche fiscali, l’art. 12, comma 7, della legge 27
luglio 2000, n. 212 deve essere interpretato nel senso
che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta
giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei
cui confronti sia stato effettuato un accesso,
un’ispezione o una verifica nel locali destinati
3
l’Agenzia delle Entrate deduce l’errore interpretativo
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N. 5
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;
all’esercizio dell’attività, della copia del processo
verbale di chiusura delle operazioni – determina di per
sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza,
l’illegittimità
dell’atto
impositivo emesso
“ante
tempus”, poiché detto termine è posto a garanzia del
pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale,
il quale costituisce primaria espressione dei principi,
di derivazione costituzionale, di collaborazione e
diretto al migliore e più efficace esercizio della
potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste
nella mera omessa enunciazione nell’atto del motivi di
urgenza
che
ne
hanno
determinato
l’emissione
anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto
requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la
cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca
di tale emissione, deve essere provata dall’ufficio.
4. Nel caso in esame -posto che l’inosservanza del
termine è incontestata e che mai, in nessun atto, sono
state prospettate ragioni d’urgenza- la sentenza
impugnata
ha fatto corretta applicazione della
normativa invocata secondo il principio sopra enunciato
con conseguente rigetto del ricorso.
5.La novità della soluzione giurisprudenziale induce a
compensare integralmente tra le parti le spese
processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa
integralmente
tra
le
parti
le
spese
processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
27.11.2013.
buona fede tra amministrazione e contribuente ed è