Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3131 del 12/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3131 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n.12 presso gli Uffici dell’Avvocatura
Generale dello Stato che la rappresenta e difende.
-ricorrentecontro
LIMA LTO s.p.a.,

in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via
Teodosio Macrobio n.3 presso lo studio del
prof.avv.Giuseppe Piccolini dal quale è rappresentata e
difesa, unitamente all’avv.Enzo Barazza per procura a
margine del controricorso.

Data pubblicazione: 12/02/2014

4

-controricorrente-

avverso la sentenza n.77/10/07 della Commissione
Tributaria Regionale del Friuli, depositata il giorno
11.10.2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Crucitti;
udito per la ricorrente l’Avv.Paola Zerman;
udito per la controricorrente l’Avv.Enzo Barazza;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.Federico Sorrentino che ha chiesto il
rinvio a nuovo ruolo o, in subordine, il rigetto del
ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad unico
motivo, per la cassazione della sentenza, indicata in
epigrafe, con la quale la Commissione tributaria
regionale del Friuli Venezia Giulia, confermando
integralmente la sentenza di primo grado, aveva
ribadito la nullità dell’avviso di accertamento,
relativo ad IRPEG ed IRAP dell’anno di imposta 1999,
perchè emesso ai danni della Lima Lto s.p.a ed a questa
notificato prima della scadenza del termine di sessanta
giorni previsto dall’art.12, VII comma, della legge
n.212/2000.

2

udienza del 27.11.2013 dal Consigliere Roberta

4

La Società ha resistito con controricorso e memoria
depositata ai sensi dell’art.378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con unico motivo -rubricato

violazione e falsa

applicazione dell’art.12, coma 7, legge n.212/2000, in
relazione all’art.360, primo comma n.3 c.p.c.in cui sarebbe incorsa la Commissione Tributaria
Regionale nel dichiarare la nullità dell’avviso di
accertamento, oggetto di contenzioso, per violazione
del citato art.12 ( laddove la norma non prevede la
perentorietà del previsto termine dilatorio di sessanta
giorni con la conseguenza che la sua inosservanza da
parte dell’Amministrazione finanziaria non determina
alcuna sanzione.
2.11 Collegio -disattesa la richiesta formulata dal
P.G. di rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa che
la Corte Costituzionale si pronunci sulla questione
sollevata da questa Corte con ordinanza n.24739/13 del
5.11.2013, siccome detta questione, circoscritta agli
istituti apprestati in funzione di controllo dell’abuso
di diritto, è estranea a quella in esame- ritiene il
motivo infondato.
3.

Il contrasto che,

in punto di conseguenze

dell’inosservanza del termine suddetto, era emerso in
seno alla Sezione di questa Corte è stato, infatti,
risolto dalle Sezioni Unite con sentenza n.18184/2013
la quale ha sancito il principio secondo cui

in tema di

diritti e garanzie del contribuente sottoposto a
verifiche fiscali, l’art. 12, comma 7, della legge 27
luglio 2000, n. 212 deve essere interpretato nel senso
che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta
giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei
cui confronti sia stato effettuato un accesso,
un’ispezione o una verifica nel locali destinati

3

l’Agenzia delle Entrate deduce l’errore interpretativo

CENTEDAI,TGISTRAzioNE
AI SENSI
/
N. 13LrJk
N. 5
MAIIRIATR`qCU
;
all’esercizio dell’attività, della copia del processo
verbale di chiusura delle operazioni – determina di per
sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza,
l’illegittimità

dell’atto

impositivo emesso

“ante

tempus”, poiché detto termine è posto a garanzia del
pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale,
il quale costituisce primaria espressione dei principi,
di derivazione costituzionale, di collaborazione e
diretto al migliore e più efficace esercizio della
potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste
nella mera omessa enunciazione nell’atto del motivi di
urgenza

che

ne

hanno

determinato

l’emissione

anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto
requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la
cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca
di tale emissione, deve essere provata dall’ufficio.
4. Nel caso in esame -posto che l’inosservanza del
termine è incontestata e che mai, in nessun atto, sono
state prospettate ragioni d’urgenza- la sentenza
impugnata

ha fatto corretta applicazione della

normativa invocata secondo il principio sopra enunciato
con conseguente rigetto del ricorso.
5.La novità della soluzione giurisprudenziale induce a
compensare integralmente tra le parti le spese
processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Compensa

integralmente

tra

le

parti

le

spese

processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
27.11.2013.

buona fede tra amministrazione e contribuente ed è

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