Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3131 del 10/02/2020

Cassazione civile sez. III, 10/02/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 10/02/2020), n.3131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20986/2018 proposto da:

P.A., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati

ROSANNA MAZZUCCHELLI, BRUNO DELL’ACQUA;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE MARIA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2256/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 07/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/10/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.A., detentrice di un immobile in (OMISSIS), di proprietà della società Immobiliare Maria srl e destinataria di un ordine di rilascio per illegittima detenzione del medesimo, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 2256 del 7/5/2018 che, confermando le statuizioni del giudice di primo grado, ha ritenuto che l’azione di rilascio promossa dall’Immobiliare Maria srl, articolata quale azione di revindica, non fosse supportata dall’avvenuto assolvimento, da parte della ricorrente, dell’onere della prova relativa al suo titolo di proprietà, e che dovesse pertanto essere interpretata quale domanda di restituzione personale dell’immobile. Questa interpretazione è stata desunta anche dalla lettura della lettera F del contratto intercorso tra le parti, secondo la quale la chiave dell’immobile veniva consegnata “al fine di permettere la personalizzazione dei lavori interni senza alcuna autorizzazione all’occupazione stabile dell’immobile”. Ne consegue, secondo il Giudice d’Appello, che custodia e possesso del bene, per quanto pieni, erano meramente strumentali e correlati temporalmente all’esecuzione dei lavori interni, sicchè in mancanza di idonea prova che i lavori fossero ancora in corso, l’immobile doveva essere restituito all’appellato. Essendo dunque l’occupazione titolata, non poteva darsi neppure adito all’accoglimento della domanda relativa all’indennità di occupazione.

Conclusivamente la Corte d’Appello, rigettando integralmente l’appello, ha condannato l’appellante alle spese del grado.

Avverso la sentenza P.A. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria. Nessuno resiste al ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso -violazione e falsa applicazione dell’art. 948 c.c., artt. 1321,1376,1472,1552 e 2697 c.c., con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente censura la sentenza per aver interpretato la domanda dell’attrice quale personale di restituzione e non reale di revindica, laddove la società aveva agito per ottenere il riconoscimento della piena proprietà del bene. Ad avviso della ricorrente la proprietà sarebbe stata acquisita – medio tempore – dalla stessa P. a titolo di permuta e sarebbe stato pacifico tra le parti che la materia del contendere riguardasse i profili dominicali del bene e non anche un’azione di restituzione di natura personale, di cui sarebbero mancati tutti i presupposti.

Avendo la società attrice agito in revindica e non potendo dare la prova del proprio titolo proprietario per essersi la medesima spogliata della proprietà del bene in favore della P., il Giudice avrebbe dovuto interpretare il contratto nel senso indicato dalle parti, attenendosi ad una interpretazione meramente letterale della volontà delle stesse senza sovrapporre ad essa l’interpretazione della domanda giudiziale quale domanda di restituzione di natura personale.

1.1 Il motivo è inammissibile per plurimi e distinti profili. Innanzitutto perchè esso è privo di autosufficienza ai sensi dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, limitandosi la ricorrente ad enunciare le proprie tesi senza indicare in quali fasi del giudizio di merito ed in quali atti abbia rappresentato l’ardita ricostruzione dei fatti proposta in ricorso.

In secondo luogo è inammissibile perchè, pur declinato nei termini di plurime violazioni di legge, in realtà il motivo tende a sollecitare questa Corte ad un riesame del merito, inammissibile in questa sede. Nè la sentenza impugnata si discosta dai principi sanciti dalla giurisprudenza di questa Corte con la pronuncia S.U. n. 7305 del 2014 in quanto rivendica al Giudice di merito il potere-dovere di qualificare la domanda giudiziale sulla base della sostanza dei rapporti dedotti in giudizio e non anche delle dichiarazioni delle parti.

2. Con il secondo motivo – violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost., censura la sentenza perchè la medesima non sarebbe sostenuta da una idonea motivazione.

2.1 Anche detto motivo è inammissibile in presenza di una più che esaustiva motivazione dell’impugnata sentenza in ordine alla natura restitutoria e non reale dell’azione.

3. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese per mancata attività difensiva di parte resistente. Occorre invece dare atto dell’esistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del cd. “contributo unificato”.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2020

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