Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3131 del 09/02/2021

Cassazione civile sez. III, 09/02/2021, (ud. 23/10/2020, dep. 09/02/2021), n.3131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 31546/19 proposto da:

D.S., elettivamente domiciliato a Brescia, v. Vittorio

Emanuele II, n. 60, difeso dall’avvocato Antonio Gatta, in virtù di

procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia 2.8.2019 n.

1237;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23 ottobre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.S. propose dinanzi al tribunale di Brescia domanda di concessione della protezione internazionale.

La domanda venne rigettata dal tribunale.

La parte soccombente propose appello dinanzi alla corte d’appello di Brescia.

Quest’ultima, con sentenza 2 agosto 2019 n. 1237, ha dichiarato inammissibile per tardività il gravame.

Ha rilevato la corte d’appello che l’ordinanza appellata era stata pronunciata il 10 luglio 2017, e l’appello era stato proposto con “atto notificato il 15 giugno 2017” (così la sentenza d’appello, p. 4).

Ha aggiunto altresì la Corte d’appello che la notifica del gravame era inesistente, in quanto compiuta per errore nel nome di altra persona, diversa dall’appellante. L’assenza di notifica – ha concluso la Corte rendeva l’appello tardivo.

2. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da D.S. con ricorso fondato su tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo di ricorso il richiedente deduce che:

-) l’atto d’appello era stato depositato in via telematica l’8 agosto 2017;

-) secondo il diritto applicabile ratione temporis, l’appello doveva essere proposto con ricorso, e la legge non poneva alcun onere di notifica a carico dell’appellante, in quanto il ricorso ed il decreto di fissazione dell’udienza dovevano essere comunicati alla pubblica amministrazione appellata da parte della cancelleria;

-) nessuna conseguenza poteva avere la circostanza che il difensore, nell’atto d’appello, avesse “nominato inesattamente” tale atto come “citazione”, anzichè “ricorso”.

1.1. Il motivo è inammissibile la difetto di specificità, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6.

Come già detto, infatti, la sentenza qui impugnata contiene una esposizione incomprensibile – ed evidentemente erronea – dei fatti di causa, riferendo di una decisione di primo grado depositata il “10.7.2017”, e tardivamente impugnata con “atto notificato” il “15.6.2017”.

Essendo ovviamente impossibile che una impugnazione possa essere proposta prima della pronuncia del provvedimento con essa impugnato, sarebbe stato onere dell’odierno ricorrente, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, chiarire questo punto, indicando con esattezza la data di deposito o, se avvenuta, di comunicazione o notificazione dell’ordinanza conclusiva del primo grado di giudizio.

Il ricorrente, tuttavia, in nessun punto del ricorso indica in quale data sia stata depositata, ovvero gli sia stata comunicata, l’ordinanza conclusiva del giudizio di primo grado.

Di conseguenza non è possibile stabilire, in base alla sola lettura del ricorso, se il deposito dell’atto di impugnazione nella cancelleria della corte d’appello sia stato tempestivo o meno.

Questa carente tecnica espositiva dei fatti salienti di causa rende il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3.

2. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate.

La circostanza che il ricorrente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato esclude l’obbligo del pagamento, da parte sua, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), in virtù della prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 11 e 131 del decreto sopra ricordato (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9538 del 12/04/2017, Rv. 643826 – 01), salvo che la suddetta ammissione non sia stata ancora, o venisse in seguito, revocata dal giudice a ciò competente.

P.Q.M.

la Corte di Cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 23 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

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