Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3131 del 08/02/2018
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3131 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE
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ORDINANZA
sul ricorso 27526-2014 proposto da:
GRIMALDI ANGELA, COPPINI SABRINA e COPPINI GIUSEPPE,
elettivamente domiciliati a FIRENZE, via P. Toselli n. 98, presso
lo studio dell’Avvocato ELENA BENUCCI, che li rappresenta e
difende per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti contro
ALTIERI ISABELLA, elettivamente domiciliato in ROMA, via
Ruggero Fauro n. 62, presso lo studio dell’Avvocato
ANTONIETTA GRECO, che, unitamente all’Avvocato DONATO
NITTI, la rappresenta e difende, anche disgiuntamente, per
procura speciale in calce al controricorso;
– con troricorrente –
avverso la sentenza n. 1571/2013 della CORTE D’APPELLO DI
FIRENZE, depositata il 17/10/2013;
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Data pubblicazione: 08/02/2018
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 13/12/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
DONGIACOMO;
rilevato che i ricorrenti, con atto depositato in data
23/11/2017, sottoscritto dagli stessi e dalla controricorrente,
considerato che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del
processo e che, a fronte dell’adesione della controricorrente, la
condanna alle spese non è pronunciata (art. 391 c.p.c.).
P.Q.M.
la Corte così provvede: dichiara l’estinzione del processo;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della
Sezione Seconda Civile, il 13 dicembre 2017.
hanno dichiarato di rinunciare al ricorso;