Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3131 del 07/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 07/02/2017, (ud. 16/11/2016, dep.07/02/2017),  n. 3131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17583-2013 proposto da:

P.V. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, VIA LUTEZIA 8,

presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO NUCCI, che lo rappresenta e

difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SS LAZIO SPA, in persona del proprio legale rappresentante p.t.,

Dott. L.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MORI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO GIUSEPPE RIDOLA giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2203/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato MAURIZIO NUCCI;

udito l’Avvocato MARIO GIUSEPPE RIDOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO ROSARIO GIOVANNI che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

FATTI DELLA CAUSA

1. P.V. ha proposto ricorso per cassazione contro la SS. Lazio s.p.a. avverso la sentenza del 17 aprile 2013, con cui la Corte d’Appello di Roma ha rigettato il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma del maggio del 2006, con cui era stata rigettata la domanda, da lui proposta contro l’intimata, per ottenere il pagamento della somma di allora Lire 399.478.505 oltre interessi e rivalutazione, che assumeva di avere dovuto corrispondere alla Cassa di Risparmio di Roma, in forza della fideiussione prestata a favore della s.p.a. Finanziaria Sportiva Lazio, per la concessione nel giugno 1985 di un fido di allora Lire 300.000.000, che nella richiesta di erogazione la mutuataria aveva fatto presente di voler destinare alla propria società controllata s.p.a. S.S. Lazio, cui nel maggio precedente aveva dato mandato di ripianare successivamente l’esposizione con il ricavato della campana abbonamenti per la stagione calcistica 1985-1986.

2. Al ricorso, che prospetta tre motivi, ha resistito con controricorso la S.S. Lazio s.p.a..

3. Le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 nuovo testo”.

Vi si censura la sentenza impugnata riguardo alla valutazione con cui ha ritenuto che il P. fosse estraneo al mandato conferito alla Finanziaria Sportiva Lazio dalla qui intimata e che non vi fosse stata alcuna assunzione di responsabilità della stessa intimata verso il primo.

La censura è svolta dopo l’integrale trascrizione di un’ampia parte

dell’atto di appello.

All’esito di tale trascrizione, che si dice effettuata in adempimento delle esigenze di autosufficienza del ricorso, si rimarca che nella parte dell’appello così riprodotta si prospettavano “molteplici argomenti” e, quindi, si deduce che uno di essi sarebbe stato quello della sequenza delle risultanze dei documenti attraverso i quali la vicenda stragiudiziale si era articolata, rappresentate dall’esistenza del rapporto di affidamento fra la Fin Lazio e la Banca, da un prestito della Fin Lazio alla SS Lazio, da un mandato irrevocabile alla SS Lazio di versare alla Banca i ricavati della campagna abbonamenti “per il ripiano dell’esposizione debitoria aperta presso la Banca fino al pagamento della somma ricevuta a mutuo”, dall’espressa adesione della SS Lazio alla richiesta con comunicazione alla Banca che il versamento sarebbe stato eseguito, ed in fine dalla garanzia prestata dal P. per il ripianamento del debito contratto da Fin Lazio con la Banca.

Di seguito si argomenta, riproducendo parte della motivazione della sentenza impugnata, che il giudice d’appello, nel ricostruire la vicenda in un modo che sarebbe stato diverso da quello effettuato dal Tribunale (modo che viene riferito nella nota 1 della pagina 15 del ricorso), si sostiene – così identificando il fatto di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 – che sarebbe stata omessa la considerazione di un fatto decisivo emergente dalla lettera del 31 maggio 1985, con cui la S.S. Lazio, una volta ricevuta comunicazione del mandato ricevuto dalla Fin Lazio, aveva comunicato, non solo alla mandante ma anche alla Banca, che avrebbe eseguito la disposizione di pagamento oggetto del mandato. In conseguenza dell’invio della comunicazione alla banca, lo schema negoziale si sarebbe evoluto in una delegatio solvendi e la S.S. Lazio si sarebbe obbligata verso la Banca, con la conseguenza che, per effetto del pagamento il P. si sarebbe surrogato alla posizione della Banca verso la detta società.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.1.1. Lo è in primo luogo per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, giacchè non fornisce l’indicazione specifica non solo della lettera su cui dice di fondarsi, ma anche delle altre due lettere (quella della Fin Lazio alla Banca del maggio 1985 e quella del 30 maggio 1985 della Fin Lazio alla SS Lazio), cui essa si ricollega e che risultano indicate nella trascrizione parziale dell’atto di appello. Lettere sul cui contenuto il motivo risulta parimenti fondato, atteso che il significato della lettera del 31 maggio 1985 è desumibile solo ponendola in relazione con esse.

Tale indicazione non risulta fornita nei termini di cui alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, inaugurata da Cass. (ord.) n. 22303 del 2008 e Cass. sez. un. n. 28547 del 2008 e, quindi, costantemente ribaditi: ex multis, Cass. sez. un. n. 7161 del 2010.

Infatti, ci si astiene dal precisare se se e dove dette lettere sarebbero esaminabili, in quanto prodotte (agli effetti ulteriori indicati dall’art. 369 c.p.c., n. 4, comma 2) in questo giudizio di legittimità.

In tal modo la Corte non è messa in condizione, per il tramite della loro localizzazione, di esaminare le tre lettere, il cui contenuto risulta riprodotto nella parte dell’atto di appello che si è riprodotta, in modo da poter verificare se il loro effettivo contenuto corrisponda a quanto riprodotto.

Si deve, altresì, aggiungere che, dalla complessiva lettura dell’illustrazione del motivo ed in particolare della parte dell’atto di appello riprodotta, emerge che il significato della sequenza delle lettere in discorso si dovrebbe ricostruire anche al lume di altri documenti e dell’atteggiarsi della domanda proposta dal qui ricorrente, sicchè l’inosservanza dell’art. 366 c.p.c., n. 6 emerge anche sotto tale profilo, cioè perchè riguardo agli uni e all’altra non è adempiuto l’onere di indicazione specifica.

Quanto all’atteggiarsi della domanda del ricorrente, in particolare, da un passo della sentenza di primo grado che risulta riprodotto nella parte dell’atto di appello che si è riprodotta, risulta, infatti, che il primo giudice aveva espressamente ritenuto che l’azione del P. fosse stata esercitata ai sensi dell’art. 1949 c.c. e, quindi, nella veste di fideiussore. Veste che il ricorrente aveva certamente, per la struttura contrattuale della fideiussione, solo nei confronti della Banca e della Fin Lazio, ma non certo nei confronti della SS Lazio.

Sicchè, chi legge l’illustrazione del motivo, quand’anche ritenga che il contenuto delle tre lettere sia quello riprodotto, non può comprendere, quando pure la loro interpretazione fosse quella prospettata dalla ricorrente, se essa corrispondesse al tenore della domanda giudiziale ed anzi, dal passo della sentenza di primo grado di cui si è detto, la corrispondenza sembrerebbe del tutto dubbia.

1.1.2. Il motivo è comunque inammissibile anche perchè la sentenza impugnata ha considerato ed esaminato la lettera del 31 maggio 1985, come le altre, e, dunque il fatto che essa rappresentava, sicchè il modo in cui viene dedotto il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., nuovo n. 5 è del tutto al di fuori dalla sua logica, siccome ricostruita da Cass. sez. un. nn. 8053 e 8054 del 2014. Ciò, proprio perchè i fatti emergenti dalle lettere sono stati appunto oggetto di valutazione.

1.2.3. In realtà, il motivo, se inteso al di là della formale evocazione del paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 parrebbe lamentare la valutazione erronea del significato in iure del tenore delle tre lettere e della loro sequenza temporale e, dunque, si presterebbe ad essere apprezzato (alla stregua di Cass. sez. un. n. 17931 del 2013) come motivo di violazione di norme di diritto, quelle evocate con il riferimento alle norme degli artt. 1268 e 1269 c.c..

Senonchè, pur apprezzato in questo modo, resterebbe ferma la sua inammissibilità ai sensi dell’art. 366 n. 6 c.p.c. per le ragioni indicate ed in particolare per il dubbio sul se la domanda fosse stata proposta invocando quelle norme (in aggiunta, evidentemente, all’art. 1949 c.c.) o comunque con allegazioni giustificative della sua riconduzione ad esse.

2. Con il secondo motivo si deduce “violazione di legge (artt. 1949 e 1203 c.c.) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per avere la Corte di Appello negato la possibilità, con il pagamento del debito, di surroga (nei diritti di credito della Banca) del fideiussore P. perchè terzo sia nel rapporto di mutuo tra la Fin Lazio sia nel rapporto di mandato tra la Fin Lazio e la società S.S. Lazio”.

Il motivo è inammissibile sempre alla stregua dell’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto nuovamente si fonda sulla lettera del 31 maggio 1985, di cui al primo motivo e, quindi, di riflesso sulle altre due lettere e sulle ulteriori circostanze evocate in quel motivo, senza che l’onere di cui a detta norma risulti assolto.

In ogni caso, il motivo è argomentato con riferimento ad una breve frase della motivazione della sentenza impugnata – quella relativa all’affermazione della inidoneità della lettera del 31 maggio 1985 e della controfirma di quella del 30 maggio 1985 “a fondare la surrogazione del P. nei confronti di questa società (la Lazio), in difetto di assunzione di responsabilità negoziale della stessa verso di quello” la quale ha rappresentato solo la conclusione della motivazione enunciata nella pagina 3 ed in parte della pagina 4 dalla sentenza.

Poichè l’affermazione non rappresenta per tale ragione la motivazione della sentenza impugnata se non quale risultato di quanto enunciato precedentemente, la critica alla sentenza impugnata avrebbe dovuto svolgersi con specifiche considerazioni dirette contro il precedente iter argomentativo, mentre di esse ci si è disinteressati.

Ne deriva che il motivo, non correlandosi all’effettiva motivazione della sentenza impugnata, risulta inammissibile anche alla stregua del principio di diritto secondo cui: “Poichè il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, ne consegue che, in quanto, per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere Ne consegue che il motivo che non rispetti tale requisito si deve considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4 e nell’art. 375 c.p.c. con il riferimento alla “mancanza dei motivi”” (Cass. n. 359 del 2005, seguita da numerose conformi).

Si aggiunga che, nella generica argomentazione illustrativa del motivo, che consta di nove righe dopo l’evocazione del passo motivazionale sopra riferito, si afferma che “è proprio per l’assenza di una obbligazione diretta del debitore nei confronti del fideiussore che si spiega la surrogazione”, ma in tal modo non si comprende che la sentenza impugnata ha inteso alludere – a torto o a ragione all’inesistenza di un obbligo del P. verso la resistente di far fronte alla fideiussione, mentre il problema della surrogazione dipendeva invece dall’individuazione di chi fosse debitore verso la Banca e, dunque, di chi fosse il titolare del debito estinto dal fideiubente.

In sostanza, dire che la surrogazione si sarebbe spiegata “per l’assenza di una obbligazione diretta del debitore nei confronti del fideiussore”, suppone che costui, onorando la fideiussione, stipulata a favore della Fin Lazio, avesse estinto comunque un debito a favore della banca che era riferibile anche alla SS Lazio.

Sicchè, la questione i cui termini fattuali restano per questa Corte assolutamente incerti è quella del se la SS Lazio, per effetto della lettera del 31 maggio 1985 si fosse obbligata oppure no verso la Banca riguardo al debito della Fin Lazio verso di essa e se il ricorrente, sebbene quale fideiussore della Fin Lazio, pagando in adempimento della fideiussione, avesse estinto il debito sia per essa in forza della fideiussione, sia e comunque un debito anche della SS Lazio.

Il relativo accertamento supporrebbe l’esame delle tre lettere, la loro collocazione nel quadro delle altre risultanze probatorie emerse nelle fasi di merito e comunque e soprattutto la valutazione delle emergenze delle une e delle altre alla luce del tenore della domanda azionata dal ricorrente, riguardo alla quale si è già rilevato nell’esame del primo motivo che il primo giudice aveva ritenuto che la domanda stessa fosse stata proposta ai sensi dell’art. 1949 c.c. Il che non si attaglierebbe, quando pure la SS Lazio si fosse obbligata per il debito della Fin Lazio, all’azione del P. nei suoi confronti sulla base del regresso del fideiussore, ma semmai sulla base di altre ragioni e segnatamente ai sensi dell’art. 1203 c.c., n. 3, la cui fattispecie, tuttavia, avrebbe dovuto essere invocata per il tramite delle allegazioni poste a fondamento della domanda giudiziale.

A tale verifica la Corte non può procedere, perchè non è stata messa in condizioni di farlo ed anzi, come s’è veduto esaminando il primo motivo, il Tribunale aveva esaminato la domanda sul versante dell’art. 1949 c.c. e nemmeno nella parte dell’appello riprodotta si evince che fosse stato evidenziato che la domanda era stata proposta invocando l’art. 1203, n. 3 con specifiche allegazioni giustificative.

3. Il terzo motivo – deducente, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 “violazione dell’art. 1367 c.c. in relazione all’art. 1204 c.c., comma 1 e artt. 1949 e 1179 c.c.”, che è dedotto in via subordinata rispetto ai primi due, al di là di una poco comprensibile evocazione dell’art. 1179 c.c., è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, sempre perchè si fonda sul contenuto delle lettere più volte evocate e delle altre risultanze probatorie e lo fa non rispettando i termini dell’onere di cui a detta norma, siccome sopra già indicati. Inoltre, rispetto all’invocazione della disciplina della surrogazione si pone sempre il problema, già rilevato, della sussistenza di una situazione delle allegazioni della domanda giudiziale idonea a consentire la sua evocazione.

4. Il ricorso è inammissibile, stante l’inammissibilità di tutti i motivi su cui si fonda.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro tredicimiladuecento, di cui duecento per esborsi, oltre accessori e spese generali come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

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