Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31309 del 29/11/2019

Cassazione civile sez. II, 29/11/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 29/11/2019), n.31309

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

(art. 380-bis.1 c.p.c.)

sul ricorso (iscritto al N. R.G. 13948/15) proposto da:

AZIENDA USL RM (OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

Commissario

straordinario p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura

speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Stefano Coen ed

elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, Piazza di

Priscilla, 4;

– ricorrente –

contro

F.G., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentati e difeso, in

virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv.

Marco Mancini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in

Roma, v. Ovidio, 26;

– controricorrente –

e

D.C.G., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, in

forza in procura speciale apposta in calce al controricorso,

dall’Avv. Giulio De Cesare ed elettivamente domiciliato presso il

suo studio, in Roma, Viale Giuseppe Mazzini, 119;

– altro controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 2439/2014 (e

relativa ordinanza di correzione), depositata il 10 aprile 2014 (non

notificata).

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Con sentenza n. 17154/2007 il Tribunale di Roma, pronunciando sulla domanda proposta dall’avv. F.G. nei confronti di D.C.G., diretta all’ottenimento del pagamento dei compensi per prestazione professionale nonchè sulla domanda formulata dal convenuto D.C. nei riguardi della terza chiamata in causa AUSL Roma (OMISSIS), condannava lo stesso D.C.G. a corrispondere all’attore la somma di Euro 22.398,49, oltre interessi e spese, dichiarando, nel contempo, la predetta AUSL tenuta a manlevare il D.C. dalla pretesa attrice nei limiti dell’importo di Euro 3341,58, oltre a ritenere inammissibile la domanda subordinata avanzata, ai sensi dell’art. 2041 c.c., dal medesimo D.C. nei confronti dell’AUSL perchè tardiva.

Decidendo sull’appello interposto dal D.C. con riferimento alle statuizioni della pronuncia di primo grado concernenti le pretese dallo stesso formulate nei riguardi della suddetta AUSL, di cui era dipendente, e nella costituzione di entrambe la parti appellate, la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 2439/2014, accoglieva, per quanto di ragione, il gravame e, per l’effetto, dichiarava tenuta la AUSL Roma (OMISSIS) a manlevare il D.C.G. dalle conseguenze di cui ai capi condannatori sub 1 e 2 del dispositivo della sentenza di prime dure, ovvero con riguardo all’intero importo di Euro 22.398,49 richiesto dall’Avv. F. per l’esercizio della difesa in favore del D.C..

A sostegno dell’adottata decisione, la Corte di appello laziale riteneva, in particolare, erronea la statuizione del primo giudice nella parte in cui aveva rilevato l’applicabilità dell’art. 25, comma 2 del CCNL relativo alla dirigenza medica del SSN, dovendo, invece, trovare applicazione il comma 1 dello stesso articolo, avendo il D.C. – imputato in un procedimento per omicidio colposo – comunicato all’Azienda sanitaria la pendenza di detto procedimento con missiva del 3 novembre 1999 e, poichè era intervenuta pronuncia assolutoria nei suoi riguardi, si era venuto a configurare il presupposto per il riconoscimento del suo diritto al rimborso, per l’intero, delle spese legali dal medesimo sopportate per la difesa prestata in suo favore in ambito penale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la AUSL RM (OMISSIS) (in persona del Commissario straordinaria), a cui è legalmente subentrata successivamente la neo istituita ASL ROMA (OMISSIS) (costituitasi in questa sede con apposita memoria del 21 gennaio 2016, con conferimento di nuova procura “ad litem” allo stesso difensore), a cui hanno resistito, con distinti controricorsi, entrambi gli intimati.

I difensori della ricorrente come sostituita nel processo e del D.C. hanno anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

1.1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – il vizio di nullità della sentenza per (asserita) violazione dell’art. 345 c.p.c., sul ravvisato presupposto che, con la sentenza di appello, era stata illegittimamente rilevata l’ammissibilità della domanda del D.C. (dipendente dell’Azienda sanitaria) – perchè costituente una mera difesa od argomentazione difensiva – finalizzata a veder riconosciuto il suo diritto ad essere manlevato in ordine all’intero importo sopportato per la difesa prestata in suo favore nell’ambito del procedimento penale, definito con la sua assoluzione.

1.2. Con la seconda censura la ricorrente ha dedotto – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione o falsa applicazione dell’art. 25 del CCNL sulla Dirigenza medica e veterinaria, prospettando che, con l’impugnata sentenza, era stato ritenuto applicabile il comma 1 di tale articolo anzichè il comma 2, non sussistendo, in ogni caso, i presupposti per l’operatività delle condizioni previste dal citato comma 2.

1.3. Con la terza ed ultima doglianza la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione o falsa applicazione dell’art. 2041 c.c., avuto riguardo al dichiarato assorbimento del motivo di gravame relativo alla inammissibilità della domanda proposta con riferimento allo stesso art. 2041 c.c..

2. Rileva il collegio che il primo motivo è infondato e deve essere, quindi, rigettato.

Deve, infatti, ritenersi che – avuto riguardo alle richieste formulate dal D.C. (come trascritte in controricorso) in sede di precisazione delle

conclusioni e nell’atto di chiamata in causa dell’AUSL a titolo di manleva – egli aveva comunque formulato domanda di essere garantito da ogni pretesa creditoria riconosciuta in favore dell’avv. F. (ponendo riferimento, nel suo complesso, all’art. 25 del CCNL dei dirigenti medici), che lo aveva difeso nel procedimento penale che era terminato con la sua assoluzione.

Pertanto, per effetto della riproposizione delle stesse domande con l’atto di appello, il D.C. non ebbe ad allegare un diverso “petitum” nè una differente “causa petendi” della sua esercitata azione a tutela del dedotto diritto, ragion per cui – come correttamente rilevato dal giudice di appello – i motivi di gravame così come strutturati non potevano considerarsi incorsi nella violazione dell’art. 345 c.p.c. (potendosi, al limite, ritenere lo specificato riferimento alla mancata nomina da parte dell’AUSL di un legale ai sensi dell’art. 25, comma 1, del citato CCNL come una mera difesa od argomentazione difensiva, come tali pacificamente ammissibili nell’atto di impugnazione).

3. Rileva il collegio che anche la seconda censura è priva di fondamento giuridico e va, perciò, respinta.

Occorre premettere che, in punto di fatto, la Corte di appello ha accertato che il D.C., una volta intrapreso (per sua possibile colpa professionale nell’esercizio dell’attività di medico dipendente dell’AUSL, regolarmente assicurata per tali evenienze) il procedimento penale nei suoi confronti, aveva reso edotta di tale circostanza la AUSL (con comunicazione del 3 novembre 1999), ma la stessa non aveva nominato alcun difensore, omettendo, perciò, di garantire un’assistenza legale al D.C..

Ciò posto, si ritiene che la Corte territoriale, proprio sulla base di tale ricostruzione fattuale, ha correttamente rilevato – procedendo al relativo percorso logico della sussunzione ed adottando una soluzione conforme ai criteri ermeneutici generali previsti dagli artt. 1362 e 1363 c.c. – che, nel caso di specie, sussistessero le condizioni per l’applicabilità dell’art. 25, comma 1, del CCNL dei Dirigenti medici “ratione temporis” applicabile (quadriennio 19982001).

Il giudice di appello ha, conseguentemente, ravvisato l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva, invece, considerato come applicabile il comma 2 di detto articolo, il quale – tuttavia – presupponeva che il dipendente sottoposto ad indagine penale avesse sostituto il legale nominato dall’Azienda sanitaria o avesse affiancato ad esso un altro legale e che, quindi, l’Azienda avesse comunque provveduto a designare un avvocato per tutelare il D.C. nello svolgimento del procedimento penale iniziato nei suoi confronti.

Senonchè, nella fattispecie, l’AUSL non aveva assolto alla sua funzione di nominare un legale nell’interesse del D.C., malgrado la rituale comunicazione dallo stesso effettuata della pendenza del procedimento penale a suo carico, donde la configurazione del presupposto generale per l’operatività dell’obbligo dell’Azienda sanitaria di sopportare ogni onere di difesa fin dall’apertura del procedimento (e per tutti i possibili gradi del giudizio), ritualmente portata a conoscenza della stessa Azienda datrice di lavoro.

Da qui consegue la legittimità dell’impugnata pronuncia circa l’obbligo di pagamento a carico dell’AUSL dei relativi compensi professionali dovuti per l’assistenza legale del D.C., donde l’operatività della formulata domanda di manleva in suo favore al fine di rimanere totalmente indenne dalla richiesta di pagamento delle competenze legali avanzata dal proprio difensore.

La Corte laziale ha anche esattamente ritenuto come non poteva rilevare – in senso contrario alla soluzione interpretativa raggiunta – la nota di servizio del 9 gennaio 2001 indicata dalla ricorrente siccome successiva sia all’instaurazione del procedimento penale (iniziato nel 1997) che alla nomina del legale intervenuta nel settembre 1999, alla quale non aveva, però, provveduto l’Azienda sanitaria nonostante la ricezione dell’apposita comunicazione da parte del D.C..

4. Il terzo ed ultimo motivo si appalesa propriamente come inammissibile per difetto di interesse perchè, una volta accolto il motivo attinente propriamente alla pretesa creditoria in virtù del suddetto titolo normativo, la Corte di appello ha correttamente ritenuto assorbito l’ulteriore motivo di gravame relativo alla dichiarata inammissibilità in primo grado della domanda di cui all’art. 2041 c.c., in considerazione, per l’appunto, dell’inutilità di una pronuncia sul motivo perchè superata dall’accoglimento della domanda principale.

5. In definitiva, per le argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna della ricorrente (come sostituita dall’ASL ROMA (OMISSIS)) al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.

Va dato, infine, anche atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, comma 2.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate – per ognuno dei controricorrenti – in complessivi Euro 3.100,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre iva, cap e contributo forfettario nella misura del 15% sulle voci come per legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA