Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31307 del 29/11/2019

Cassazione civile sez. II, 29/11/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 29/11/2019), n.31307

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24494/2015 proposto da:

M.V., rappresentato e difeso dagli avvocati PASQUALE

CABATO e MASSIMO DAMIANI;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASILINA 436

int. 2, presso la Dott.ssa ROBERTA SAIARDI, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCO GIUSEPPE PICCIRILLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3056/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 06/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/05/2019 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’improcedibilità, per

l’inammissibilità, in subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza n. 526 del 2010, rigettò la domanda proposta da C.A. nei confronti di M.V. per la ripetizione della somma di lire 10.223.630, quale differenza tra il costo di lavori edili eseguiti dal M., ed accolse la riconvenzionale di pagamento del saldo dei lavori.

2. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata il 6 luglio 2015, ha riformato la decisione con riferimento alla domanda riconvenzionale avendo ritenuto inattendibili le dichiarazioni sulle quali il Tribunale aveva fondato l’accoglimento. Il dichiarante era stato condannato per falsa testimonianza con sentenza intervenuta successivamente alla conclusione del giudizio di primo grado.

3. Ricorre per la cassazione della sentenza M.V., sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso C.A..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Con il primo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per contraddittorietà della sentenza impugnata, che non avrebbe tenuto conto del fatto che il contenuto delle dichiarazioni testimoniali riconosciute false in sede penale era circoscritto all’episodio della consegna di un assegno e non riguardava l’esecuzione dei lavori edili.

2. Con il secondo motivo è denunciato omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, assumendosi che la Corte d’appello non avrebbe considerato che la falsa testimonianza non aveva ad oggetto la dichiarazione riguardante l’esecuzione dei lavori edili effettuati presso l’abitazione del C., sicchè era erroneo il giudizio di inattendibilità espresso dalla Corte territoriale in riferimento a tale dichiarazione.

3. Con il terzo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e si contesta che il giudizio di inattendibilità della deposizione resa dal teste B. sarebbe stato formulato dalla Corte d’appello senza procedere autonomamente all’accertamento e alla valutazione dei fatti, nonostante la sentenza penale dichiarativa della prescrizione del reato – come nella specie – non sia vincolante in ordine all’accertamento dei fatti materiali.

4. Con il quarto motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 654 c.p.p. e si contesta che la Corte territoriale avrebbe ritenuto vincolante l’accertamento dei fatti contenuto nella sentenza penale di primo grado, che aveva condannato il teste B. per falsa testimonianza, nonostante la declaratoria di intervenuta prescrizione del reato nella sentenza penale d’appello.

5. Con il quinto motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 167 c.p.c., o, in via gradata, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Il ricorrente assume che la controparte non avrebbe assolto l’onere di proporre specifiche difese a fronte della domanda riconvenzionale di pagamento dei lavori edili, e richiama a sostegno la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto provata la domanda riconvenzionale sulla base sia delle dichiarazioni del teste B. sia del rilievo che il C. non aveva dimostrato che i lavori fossero stati eseguiti da altri.

6. I primi quattro motivi, che contestano sotto plurimi profili il giudizio di inattendibilità della deposizione testimoniale resa da B.A., sono infondati.

6.1. In premessa occorre richiamare il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice, secondo cui la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili e tale attività selettiva si estende all’effettiva idoneità del teste a riferire la verità, in quanto determinante a fornire il convincimento sull’efficacia dimostrativa della fonte-mezzo di prova (ex plurimis, Cass. 04/07/2017, n. 16467; 23/05/2014, n. 11511).

Nella fattispecie in esame, la Corte d’appello ha espresso un giudizio di complessiva inattendibilità della deposizione resa dal teste B., e ciò ha fatto senza ritenersi vincolata dal giudizio penale di falsità di una parte delle dichiarazioni suddette, evidenziando che, oltre all’episodio della consegna dell’assegno, risultavano smentite altre circostanze riferite dal teste B. (pag. 5), e così giungendo alla conclusione che l’intera deposizione del teste indicato dovesse essere espunta dal materiale probatorio. Nel giudizio così argomentato non sono ravvisabili nè i vizi di motivazione denunciati sub specie di contraddittorietà e di omesso esame di fatto decisivo, nè la violazione di legge denunciata con il quarto motivo.

7. Risulta inammissibile il quinto motivo di ricorso.

7.1. Oltre al difetto di specificità del motivo – che non riporta la sentenza di primo grado e quindi non consente di accertare se il giudice di primo grado avesse considerato rilevante ai sensi dell’art. 167 c.p.c., il comportamento processuale del C. (in generale, sull’onere di specificità della “non contestazione” Cass. 09/08/2016, n. 16655) – dalla stessa prospettazione del ricorrente emerge la mancanza di rilievo della censura. A pagina 18 del ricorso si legge che il giudice di primo grado aveva fondato l’accoglimento della domanda riconvenzionale sia sulle dichiarazioni del teste B., sia sul rilievo che il C. non aveva provato che i lavori edili oggetto della domanda di pagamento fossero stati eseguiti da altri. La valutazione del giudice di primo grado si colloca dunque sul piano della prova (del fatto esecuzione di una parte dei lavori edili ad opera di soggetti diversi dal M.) e ciò è sufficiente ad escludere qualsiasi rilievo dell’onere previsto dall’art. 167 c.p.c. e del correlato principio di non contestazione. Una volta che il giudice abbia ritenuto contestato un fatto, non v’è più spazio per allegare la pregressa altrui “non contestazione” (ex plurimis, Cass. 16/03/2012, n. 4249).

8. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti del raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2019

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