Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31306 del 04/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2018, (ud. 08/11/2018, dep. 04/12/2018), n.31306

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25676-2012 proposto da:

PRODUZIONI TEATRALI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA DELLA

LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato MARCO ORLANDO,

rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA PIGNATIELLO;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA POLIS SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OTTAVIANO

42, presso lo studio dell’avvocato BRUNO LO GIUDICE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MICHELE DI FIORE;

COMUNE DI NAPOLI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO

DENZA 50-A, presso lo studio dell’avvocato NICOLA LAURENTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO MARIA FERRARI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 307/2011 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 26/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/11/2018 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI.

Fatto

CONSIDERATO

che:

Con sentenza n. 307/17/2011, depositata il 26.9.2011, la Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l’appello proposto dalla società Produzioni Teatrali s.r.l. (già Teatro Sannazaro Production s.r.l., costituita il 19.7.2008 per effetto di scissione parziale da La.Ma.Ing. s.r.l.) avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli n. 19/39/2010 che, per ciò che in questa sede ancora interessa, aveva a sua volta respinto il ricorso dell’appellante avverso le cartelle notificatele, quale coobbligata solidale della società scissa, per il pagamento della Tarsu 1999-2005.

La Commissione Tributaria Regionale riteneva che, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 173, commi 1, 3, 12 e 13, relativamente agli obblighi tributari della società scissa, riferibili a periodi di imposta antecedenti alla scissione, entrambe le società fossero solidalmente responsabili per le imposte, le sanzioni e gli accessori; rilevava inoltre che, nel caso di specie, l’operazione di scissione non aveva avuto altro scopo che quello di eludere l’obbligo di pagamento dei debiti tributari, con conseguente inopponibilità al Fisco dell’eventuale clausola limitativa della solidarietà della beneficiaria per tali debiti.

Produzioni Teatrali s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a 4 motivi; il Comune di Napoli e Equitalia Sud s.p.a si sono costituiti con controricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

1. La società ricorrente deduce i seguenti motivi:

a) violazione e falsa applicazione dell’art. 81 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere la CTR dichiarato la nullità delle notifiche delle cartelle esattoriali notificate dalla Equitalia Polis alla società Teatro Sannazaro Productions s.r.l., concernenti la diversa società La.Ma.Ing. s.r.l.; b) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 173,in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere il giudice a quo erroneamente riconosciuto la sua solidarietà passiva per i debiti tributari contratti da La.Ma.Ing. s.r.l, nonostante si versasse in fattispecie di scissione solo parziale; c) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 15, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, avendo la CTR erroneamente ritenuto la responsabilità solidale estesa anche alle sanzioni che, non essendo state comminate nei suoi confronti, essa ricorrente non avrebbe potuto estinguere in maniera agevolata, così come previsto dal D.Lgs. n. 472 del 1997; d) violazione e falsa applicazione dell’art. 2504 octies c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, non avendo la CTR rilevato come, ai sensi della cit. normativa, la società beneficiaria non può rispondere in solido con la scissa per i debiti di cui non è indicata la destinazione, se non nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa attribuito.

2. Il primo motivo è infondato.

L’agente della riscossione ha notificato le cartelle alla debitrice ed alla coobbligata e, comunque, eventuali vizi della notifica sono stati sanati, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., dalla proposizione del ricorso.

3. Gli ulteriori motivi vanno esaminati congiuntamente, avendo tutti ad oggetto la questione se, ed eventualmente entro quali limiti, possa configurarsi in capo alla ricorrente la responsabilità solidale per i debiti della scissa sorti anteriormente alla scissione, e devono essere respinti.

Questa Corte ha infatti già avuto modo di rilevare come la responsabilità per i debiti fiscali relativi a periodi di imposta anteriori l’operazione di scissione parziale sia stata disciplinata dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 173, comma 13, mediante aggiunta di un elemento specializzante rispetto alla omologa responsabilità riguardante le obbligazioni civili. E ciò nel senso che, fermi gli obblighi erariali in capo alla scissa e alla designata, la disposizione in parola stabilisce che per i predetti debiti fiscali rispondono non solo solidalmente, ma anche illimitatamente, tutte le società partecipanti all’operazione. Il dato normativo, peraltro di inequivoco tenore testuale (… Le altre società beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito e anche nei loro confronti possono essere adottati i provvedimenti cautelari previsti dalla legge…) trova poi conferma nel D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 15, comma 2, che coerentemente prevede che le società partecipanti alla scissione siano tutte illimitatamente e solidalmente responsabili per le somme dovute per le violazioni tributarie. (Cass. nn. 13059/015, 23342/016).

Nel caso di debito di imposta derivante da violazioni commesse anteriormente alla scissione v’è dunque estensione della solidarietà illimitata tra scissa e beneficiaria, anche in forza del principio della unitarietà dell’imposta, non potendosi porre in dubbio che la speciale normativa tributaria prevalga sulle disciplina generale codicistica, che per le obbligazioni civili della scissa prevede la solidarietà di tutte le partecipanti alla scissione, ma nei limiti di cui all’art. 2506 bis c.c., comma 2 e art. 2506 quater c.c., comma 3.

Produzioni Teatrali s.r.l. è dunque obbligata, in solido con La.Ma.Ing. s.r.l. ed oltre il limite del patrimonio netto attribuitole, al pagamento del debito d’imposta, riferito agli anni 1999-2005, anteriori alla scissione (avvenuta in data 19.7.2008) e la sua obbligazione solidale si estende, oltre che all’imposta principale, anche alle sanzioni, agli interessi e accessori.

Va, conseguentemente, rigettato il ricorso.

Il consolidarsi della giurisprudenza richiamata in epoca successiva alla proposizione del ricorso costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5 sezione civile, il 8 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2018

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