Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31305 del 29/11/2019

Cassazione civile sez. II, 29/11/2019, (ud. 28/02/2019, dep. 29/11/2019), n.31305

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2425/2015 proposto da:

F.C., C.C., rappresentati e difesi dall’avvocato

Giovanni Tarquini con studio in Reggio Emilia, via Pariati 2;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Adriana 15,

presso lo studio dell’avvocato Claudio Di Pietropaolo, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Mario Galli;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2076/2013 della Corte d’appello di Bologna,

depositata il 21/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/02/2019 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso notificato il 24 dicembre 2014 da F.C. e C.C. avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna con cui, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, era stata respinta la loro domanda di accertamento dell’intervenuta usucapione della servitù di passaggio pedonale a favore del fondo di loro proprietà ed a carico dell’area di cortile condominiale del (OMISSIS) (mapp. (OMISSIS) per accedere sulla via Roma);

– la corte d’appello in accoglimento della gravame proposto dal Condominio, argomentava che il giudice di primo grado era incorso nell’errore di aver ritenuto sussistenti opere visibili e permanenti sensi dell’art. 1061 c.c., mentre, in realtà, alcun tracciato e segno rivelava l’assoggettamento dell’area condominiale al fondo di proprietà degli attori;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta con ricorso affidato a due motivi, illustrati da memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c., cui resiste il Condominio con controricorso, pure illustrato da memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo i ricorrenti denunciano in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1061 c.c., per avere la corte territoriale erroneamente applicato il principio di diritto alla situazione concreta come emersa dall’istruttoria;

– i ricorrenti deducono, in particolare, che l’elemento fattuale dal quale evincere la specifica destinazione del segno e dell’opera all’esercizio della servitù – come richiesto dall’art. 1061 c.c. – consisteva nel varco tra il fondo condominiale e quello servente, per il passaggio tra i due fondi (mappale (OMISSIS) e (OMISSIS)) e posto sicuramente dal 1960, ed in un viottolo di acciottolato e porfido utilizzato per accedere alla via pubblica;

– osservano, ancora, i ricorrenti come il passaggio da parte di altre persone non sminuirebbe la portata dell’utilizzo dei titolari del fondo dominante e delle opere destinate al loro passaggio;

– il motivo appare inammissibile per più ragioni;

– in primo luogo, perchè difetta di specificità dal momento che richiama documenti (il rogito del 1960 ed il decreto del Pretore di Reggio Emilia del 1995) di cui non trascrive il testo nè indica ove gli stessi possono essere rinvenuti (cfr. Cass. 14107/2017; id. 26174/2014);

– in secondo luogo, perchè, come previsto dall’art. 360-bis c.p.c., la corte d’appello ha deciso applicando l’art. 1061 c.c., conformemente alla costante giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 2994/2004;21597/2007; 7004/2017) e il ricorso in esame non prospetta argomenti per modificare l’orientamento consolidato;

– detto orientamento è stato anche di recente confermato dalla sentenza n. 25355/2017 in cui la Corte ha ribadito che non è sufficiente l’esistenza di una strada ed un percorso idoneo allo scopo, ma è essenziale che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante, ossia è necessario un “quid pluris”, rispetto alla mera esistenza di un percorso o di una strada che dimostri la loro specifica destinazione all’esercizio della servitù;

– nel caso di specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel rigettare la domanda di usucapione di una servitù di passaggio attraverso un fondo, aveva escluso che la semplice presenza di un’apertura nella recinzione di un fondo fosse univocamente preordinata all’esercizio dell’invocata servitù;

– si tratta di una precisazione che evidenzia la coerenza dell’argomentazione della corte bolognese, secondo la quale la presenza del varco fra il fondo servente quello dominante non è sufficiente ad integrare la visibilità ed univocità dell’asservimento a favore di quest’ultimo perchè, nel caso di specie, detto varco, presente da sempre ed utilizzato indistintamente e con le medesime modalità anche da tutti gli abitanti del paese per raggiungere la via pubblica, non risultava realizzato per la specifica utilità del fondo pretesamente dominante e, pertanto, non rivelava alcuna specifica strumentalità all’esercizio della servitù di passaggio per cui è causa;

– con il secondo motivo si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo della controversia nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;

– nello specifico la censura di omesso esame riguarda il rogito del 13 luglio 1960 e il decreto del Pretore di Reggio Emilia, nonchè le prove e documenti relativi alla vicenda dell’usucapione da parte dei ricorrenti della striscia di terreno identificata come mappale (OMISSIS) che era funzionale alla realizzazione del passaggio;

– il motivo è inammissibile laddove contesta l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione, non più deducibile come motivo di censura in cassazione dopo la riforma del 2012, applicabile ratione temporis alle sentenze pronunciate in appello dopo l’11/9/2012;

– la censura è altresì inammissibile per difetto di specificazione ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4;

– è, infatti, principio consolidato che nel ricorso per

cassazione, qualora sia dedotta la omessa o viziata valutazione di documenti, deve procedersi ad un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, nonchè alla specifica indicazione del luogo in cui ne è avvenuta la produzione, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza sulla base del solo ricorso, senza necessità di fare rinvio od accesso a fonti esterne ad esso;

– ebbene, nel caso di specie manca sia il sintetico resoconto del contenuto dei documenti sui quali il motivo si fonda, sia la specifica indicazione del luogo in cui ne è avvenuta la produzione;

– l’inammissibilità di tutti i mezzi, comporta l’inammissibilità del ricorso;

– in applicazione del principio di soccombenza, i ricorrenti vanno condannati alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.


P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controticorrente e liquidate in Euro 5200,00 di cui 200,00 per spese, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 28 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2019

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