Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31305 del 04/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2018, (ud. 08/11/2018, dep. 04/12/2018), n.31305

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3910-2012 proposto da:

A.S. SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX

SETTEMBRE 98/E, presso lo studio dell’avvocato GUIDO LENZA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCELLO FORTUNATO;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA POLIS SPA, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato FILIPPO LEPORINI (avviso postale ex art. 135);

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI SALERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 349/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 24/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/11/2018 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI.

Fatto

RITENUTO

Che:

La Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, con sentenza depositata in data 24.06.2011, accoglieva parzialmente l’appello proposto da A.S. s.r.l. avverso la decisione di primo grado ed annullava un’intimazione di pagamento impugnata dalla società per non aver Equitalia Sud s.p.a. fornito prova della notifica della relativa cartella; rigettava per il resto l’appello accertando che relativamente alle ulteriori intimazioni di pagamento impugnate sussisteva la prova della notifica delle sottostanti cartelle.

Avverso tale sentenza A.S. s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi; Equitalia Sud s.p.a. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo la ricorrente, denunciando vizio di violazione di legge nonchè vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamenta che la CTR non abbia rilevato l’inesistenza delle notifiche delle cartelle sottostanti agli avvisi non annullati, in quanto eseguite a mezzo raccomandate a.r. da dipendenti della concessionaria della riscossione, e sostiene che il giudice avrebbe omesso di pronunciare sul relativo motivo d’appello; col secondo motivo lamenta l’omesso rilievo della nullità della notifiche delle cartelle, stante l’illeggibilità della firma di colui che aveva sottoscritto gli avvisi di ricevimento, non riconducibile a quella del suo legale rappresentante, nonchè la mancata indicazione della qualità del ricevente.

I motivi, congiuntamente esaminabili in quanto connessi, sono in parte infondati e in parte inammissibili.

Va in primo luogo rilevato che l’omessa pronuncia del giudice in ordine ad un motivo d’appello va denunciata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, trattandosi di error in procedendo rispetto al quale non può neppure profilarsi un vizio di motivazione.

Ad ogni buon conto, la doglianza è manifestamente infondata, avendo la CTR espressamente accertato la rituale notifica di tutte le cartelle di cui ancora si controverte in giudizio.

La decisione è conforme a diritto, in quanto, come questa Corte ha ripetutamente affermato, il concessionario può avvalersi direttamente della notifica dei propri atti in forza del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, (Cass. n. 11708 del 2011, n. 15948 del 2011, n. 14327 del 2009, n. 2288 del 2011, n. 1091 del 2013). Ne consegue che la notifica della cartella di pagamento può avvenire anche mediante invio diretto da parte del concessionario di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte prevede una modalità di notifica integralmente affidata al concessionario stesso ed all’Ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati (v. Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 20918 del 17/10/2016, Cass. n. 21558 del 2015; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6395 del 19/03/2014).

Le ulteriori censure, di omesso rilievo della illeggibilità della firma degli avvisi di ricevimento, della loro non riconducibilità al legale rappresentante della società e della mancata indicazione della qualità del ricevente, sono inammissibili, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, per totale carenza di specificità, non essendo stato riportato o riprodotto il contenuto dei documenti sui quali esse si fondano, nè richiamati i dati necessari alla individuazione della loro collocazione quanto al momento della loro produzione nei gradi di merito (Cass. n. 22726 del 2011; Cass. n. 14784 del 2015; Cass. n. 21686 del 2010; Cass. n. 303 del 2010).

Le censure sono comunque anche infondate.

Nel caso in cui la cartella esattoriale sia notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente; ne consegue che anche se dovessero mancare nell’avviso di ricevimento le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile – come nel caso di specie – l’atto è pur tuttavia valido, poichè la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11708 del 27/05/2011)

Va, conseguentemente, rigettato il ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Equitalia Sud.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5 sezione civile, il 8 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2018

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