Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31303 del 29/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/11/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 29/11/2019), n.31303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13998/2018 R.G. proposto da:

FLYTAINER s.r.l., in liquidazione, in persona del legale

rappresentante pro tempore, C.D., rappresentato e difeso, per

procura in calce al controricorso, dagli avv.ti MURCIANO Luigi P. e

CIONI Valerio, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via degli

Scipioni, n. 268/a, presso lo studio legale del predetto ultimo

difensore;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Presidente pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1531/02/2017 della Commissione tributaria

regionale della LIGURIA, depositata il 31/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/07/2019 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

Fatto

RILEVATO

Che:

– in controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione per l’anno d’imposta 2010, la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui replica la sola Agenzia delle entrate, restando intimata l’agente della riscossione, avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la CTR aveva rigettato l’appello proposto dalla contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, ritenendo legittima l’emissione della cartella per il recupero di un credito IVA erroneamente compensato dalla predetta contribuente;

– che sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– nel controricorso l’Agenzia delle entrate ha dato atto di aver provveduto ad emettere provvedimento di sgravio della partita di ruolo, convalidato in data 22/01/2018, per aver accertato che la società contribuente, pur avendo indicato nella dichiarazione IVA presentata nell’anno 2011 (anno d’imposta 2010) un credito da riportare in compensazione nell’anno d’imposta successivo di importo superiore a quello spettante, nella dichiarazione presentata nell’anno 2012 (anno d’imposta 2011), pur avendo indicato tale erroneo importo, in concreto operava una compensazione nei limiti di quanto effettivamente spettantele;

– tale circostanza, non smentita dalla ricorrente, comporta la cessazione della materia del contendere con conseguente cassazione della sentenza impugnata senza rinvio (cfr. Cass. n. 19533 del 2011 e n. 9753 del 2017) e con compensazione integrale delle spese processuali in ragione dell’esito del giudizio e della circostanza che il provvedimento di sgravio è addirittura anteriore alla proposizione del ricorso per cassazione, di cui è qui superfluo riferire i motivi di censura dedotti dalla ricorrente.

P.Q.M.

pronunciando sul ricorso, dichiara cessata la materia del contendere, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, compensando le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2019

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2019

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