Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31303 del 04/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2018, (ud. 07/11/2018, dep. 04/12/2018), n.31303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liliana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4411-2013 proposto da

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE REGINA

MARGHERITA 270, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MARIA

BAGNARDI, rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO GILIBERTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 96/2012 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,

depositata il 19/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/11/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

Fatto

PREMESSO

che:

1. l’Agenzia delle Entrate rettificava, con apposito avviso contenente anche l’irrogazione di sanzioni, la dichiarazione irpef presentata da L.L. per l’anno 2005, ritenendo sussistente una plusvalenza derivata dalla vendita di un terreno di 31.193 metri quadrati – con soprastanti edifici per i quali, nei limiti della cubatura di 3274,72 metri cubi, era stato presentato un piano di recupero -, il cui valore era stato elevato da quello di cui in contratto – Euro 770.000,00 – a quello di Euro 820.000,00, come definitivamente accertato ai fini dell’imposta di registro con sentenza della commissione tributaria provinciale di Pistoia n.119/02/2008 sulla base della affermazione per cui “il valore del complesso immobiliare non può prescindere dal piano di recupero e quindi la valutazione non deve tener conto degli immobili fatiscenti e del loro stato di abbandono e del terreno agricolo circostante, ma del probabile valore di mercato che gli stessi avrebbero assunto a seguito degli interventi di recupero, non essendovi pertanto dubbio sulla bontà del metodo seguito” dall’amministrazione;

2. l’avviso di rettifica veniva impugnato dal contribuente sul motivo di fondo secondo cui il prezzo del terreno era stato correttamente indicato in contratto stante il fatto che trattavasi di terreno non edificabile ed era stato invece ingiustificatamente elevato dall’ufficio facendo leva sull’accertamento effettuato ai fini dell’imposta di registro e sull’errato assunto che trattavasi di terreno suscettivo di utilizzazione edificatoria;

3. l’adita commissione tributaria provinciale di Pistoia, da un lato, dichiarava che il terreno doveva essere ritenuto interamente edificabile atteso che così era stato qualificato con la pronuncia n.199/02/2008, passata in giudicato, relativa all’accertamento ai fini dell’imposta di registro, dall’altro lato, dichiarava che il prezzo del terreno doveva essere determinato in Euro 770.000,00 e non nella maggior somma di cui a tale accertamento posto che “gli elementi dell’accertamento ai fini dell’imposta di registro concernono il valore, peraltro presunto, del bene e non il corrispettivo percepito e quindi possono rappresentare soltanto una presunzione semplice che, per divenire grave precisa e concordante, abbisognava di essere integrata con elementi aggiuntivi quali quelli di natura contabile o di altre fattispecie (non aggiunti dall’ufficio)”;

4. la decisione era in parte riformata dalla commissione tributaria regionale della Toscana con sentenza in data 19 ottobre 2012, con la quale la commissione, in accoglimento dell’appello proposto dal contribuente allo scopo di ottenere l’annullamento dell’avviso e, conseguentemente, l’eliminazione delle sanzioni con esso irrogate, e rigettando l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate, annullava l’avviso con la motivazione per cui “sentite le parti ed esaminata la documentazione gli atti”, doveva ritenersi che “il bene ceduto era un terreno agricolo con annessi fabbricati di recupero per mc. 3274,72, pari ad una superficie di sedime di mq 838,90, nei limiti di quanto già esistente”;

5. L’Agenzia ricorre con quattro motivi per la cassazione della suddetta sentenza;

6. il L. resiste con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia lamenta “omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio” in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5″, per avere la commissione affermato la non edificabilità del terreno in questione con motivazione (qui riportata al punto 4 della premessa) solo apparente;

2. con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia lamenta “violazione degli artt. 324 e 2909 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, per avere la commissione affermato la non edificabilità del terreno in questione malgrado che la commissione provinciale di Pistoia con sentenza n. 199/02/2008, resa nel giudizio sull’accertamento ai fini dell’imposta di registro, passata in giudicato, avesse affermato il contrario;

3. con il terzo motivo e quarto motivo di ricorso l’Agenzia lamenta “violazione del Tuir, art. 67 e del D.L. n. 223 del 2006, art. 36 nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, e omessa motivazione, per avere la commissione dichiarato, in contrasto con il disposto del Tuir, art. 67, come da intendersi alla luce del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, e senza adeguata spiegazione, che il terreno de quo fosse non edificabile malgrado si trattasse di terreno interamente compreso in un piano di recupero per la realizzazione di edifici residenziali;

4. i motivi di ricorso, strettamente connessi e perciò suscettivi di esame congiunto, sono fondati in quanto la commissione tributaria regionale, laddove ha rimesso in discussione e negato il carattere edificatorio del terreno, ha violato l’art. 2909 c.c., essendovi un accertamento in senso contrario nella pronuncia definitiva della commissione tributaria provinciale di Pistoia n. 199/02/2008, come anche già espressamente rilevato dalla sentenza di primo grado di questo giudizio, emessa dalla medesima commissione provinciale e, anch’essa, sul punto, definitiva in quanto non appellata;

5. in ragione di quanto precede, il ricorso va accolto, la sentenza deve essere cassata, con rinvio della causa alla commissione tributaria regionale delle Toscana, in altra composizione, affinchè la stessa, assumendo il carattere edificatorio del terreno, proceda a nuovo esame della correttezza della determinazione della plusvalenza e così della legittimità dell’atto impositivo impugnato;

6. il giudice del rinvio provvederà sulle spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale di Firenze, in altra composizione.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2018

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