Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31302 del 29/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/11/2019, (ud. 03/10/2019, dep. 29/11/2019), n.31302

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29833-2018 proposto da:

M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ROMEO SALVATORE;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, F.A., B.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 457/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 06/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PELLECCHIA

ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Nel 2009, M.D. conveniva in giudizio F.A., B.F. e la Fondiaria Sai S.p.a., quale garante per la RCA della loro autovettura, al fine di otteneve la condanna, in solido, al pagamento di tutti i danni subiti in seguito al sinistro stradale avvenuto il 3/6/2008.

Esponeva che mentre stava viaggiando quale passeggero sulla Fiat Punto di proprietà di F.A. e condotta da B.F., quest’ultimo fermava l’auto e autorizzava M.D. a scendere, ma durante tale fase, avendo il conducente tolto il piede dalla frazione, il mezzo subiva un brusco spostamento in avanti provocando la caduta del M. che riportava gravi lesioni.

Si costituiva la Fondiaria Sai S.p.a., chiedendo il rigetto della domanda.

Ti Tribunale di Palermo, con sentenza n. 924/2013, rigettava la domanda e compensava le spese della lite tra le parti in causa.

2.Avverso detta sentenza proponeva appello M.D..

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 457/2018 del 06/03/2018, rigettava l’appello proposto dal M. e accoglieva quello incidentale della Fondiaria, poichè la disposta compensazione delle spese era in contrasto con la soccombenza del M., in assenza di elementi validi a fondamento della stessa.

Ad avviso della Corte sussistevano dubbi, sia sul verificarsi del fatto con le modalità descritte in citazione, sia sul fatto che lo stesso fosse stato causato da B.F..

3. M.D. ricorre in cassazione, sulla base di un unico motivo.

4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza, la proposta di inammissibilità del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio, con le seguenti precisazioni di condividere la proposta del relatore.

6. Con l’unico motivo di ricorso articolato in più censure, parte ricorrente lamenta della violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c..

Il giudice del merito, avallando l’errata metodologia interpretativa del giudice di primo grado, avrebbe errato perchè ha ritenuto non assolto l’onere di cui all’art. 2697 c.c. posto a carico del ricorrente/ malt interpretando le prove acquisite nel corso del primo grado di giudizio e ritenendo il luogo in cui si era verificato il sinistro area privata anzichè pubblica. La Corte territoriale avrebbe anche errato nel ritenere generica la deposizione del teste escusso in primo grado. Inoltre ha omesso di ‘dar peso alla Ctu medico legalè ed ha attribuito ‘valore confermativo all’interrogatorio non reso per motivi di salute dal M.’.

7. Il motivo, in tutte le sue articolazioni, è inammissibile.

Lo è innanzitutto per la violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. Ai sensi della predetta norma, è onere del ricorrente indicare in modo specifico gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda in modo da permettere alla Corte di valutare profili di illegittimità della sentenza di merito.

In secondo luogo lo è perchè le censure formulate dall’odierno ricorrente sono evidentemente dirette ad ottenere una rivalutazione dei fatti di causa, oltrepassando, in questo modo, i limiti propri del sindacato di legittimità. E’ il giudice del merito l’organo istituzionalmente competente alla discrezionale valutazione degli elementi di prova, limitata esclusivamente sul piano della motivazione, che deve essere coerente, in punto di diritto e sul piano logico, con i rilevi fattuali posti al suo vaglio. Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, la valutazione delle prove ricade nella discrezionalità del Giudice di merito, pertanto, l’esame dei documenti esibiti, le deposizioni dei testimoni, la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, nonchè il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, così come la scelta tra le varie risultanze probatorie in base a quelle più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito (ex multis Cass. n. 116991, del 15/05/2013). Inoltre, Mri a lettura della doglianza parte ricorrente non si raffronta con le ragioni di fatto e di diritto sottese alla decisione della Corte territoriale, in quanto per nulla rileverebbe la qualificazione dell’area, privata, pubblica o “equiparata”, ai fini del giudizio. Al contrario sulla base di tutte le prove il giudice del merito ha ritenuto che il fatto non si sia verificato secondo le modalità descritte in citazione.

Infine, in disparte il rilievo che, quanto alla doglianza imperniata sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., il ricorso non è in linea con le chiare indicazioni di Cass. 11892/16 e, in motivazione, di Cass. Sez. U. n. 16598/16 tn tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime.

8. Non occorre disporre sulle spese in considerazione del fatto che la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2019

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