Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31302 del 04/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2018, (ud. 07/11/2018, dep. 04/12/2018), n.31302

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liliana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17524-2012 proposto da:

OVERLAND IMMOBILIARE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAOLO

EMILIO 34, presso lo studio dell’avvocato QUIRINO D’ANGELO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI DI BIASE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI MILANO 3;

– intimata –

e contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 45/2012 della COMM.TRIB.REG. di MILANO

depositata il 29/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/11/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

Fatto

PREMESSO

che:

1. la spa Overland Immobiliare, il 16 febbraio 2004, cedeva alcuni terreni lottizzati dichiarando, ai fini ires e irap, una perdita di Euro 218,00 pari alla differenza tra valore dei beni come rivalutato al 31 dicembre 2003 e il valore di cessione;

2. la Agenzia delle Entrate, disconosciuta tale rivalutazione siccome fiscalmente non consentita, con avviso consegnato al portiere della sede della spa Overland Immobiliare, e per il quale, il 31 dicembre 2009 era stata inviata e il 5 gennaio 2010 era stata consegnata alla società, la raccomandata di avviso di notifica, recuperava a tassazione ires e irap dovute per la plusvalenza di Euro 210.471,00, pari alla differenza tra valore di cessione e valore iniziale dei terreni;

3. l’impugnazione dell’avviso, notificata dalla spa Overland Immobiliare alla Agenzia il 2 marzo 2010, veniva considerata tardiva rispetto al termine di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, e quindi inammissibile, sia dalla commissione tributaria provinciale di Milano, di fronte alla quale l’impugnazione era stata proposta, sia, in appello, dalla commissione tributaria regionale della Lombardia la quale, con sentenza 45/22/12, in data 29 marzo 2012, dichiarava altresì la legittimità dell’avviso nel merito;

4. la spa Overland Immobiliare ricorre, con quattro motivi, per la cassazione di questa sentenza lamentando che la commissione tributaria regionale, laddove aveva affermato che la notifica dell’avviso si era perfezionata non con la consegna ma con l’invio della raccomandata informativa, aveva falsamente applicato, l’art. 149 c.p.c. e la L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7 (primo motivo) e aveva altresì omesso di dar conto delle ragioni dell’affermazione (secondo motivo) e, laddove aveva ritenuto legittimo l’avviso, aveva falsamente applicato la L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 10, e successive modifiche, nonchè il D.M. 13 aprile 2001, n. 162, artt. 2 e 4 (terzo motivo), ed aveva altresì omesso di dar conto delle ragioni per le quali aveva avallato il riferimento dell’ufficio non alla L. n. 342 del 2000 ma alla L. 23 dicembre 1990, n.408, “non più applicabile”, (quarto motivo);

5. il ricorso per cassazione è riferito, nell’intestazione, esclusivamente al Ministero delle Finanze, veicola la richiesta di “annullamento della sentenza n.45/22/12 emessa inter partes dalla Commissione tributaria regionale di Milano… in data 29.3.2012”, ed è stato notificato sia al Ministero che alla Agenzia delle Entrate la quale era stata la parte del giudizio di primo grado e di appello (come si evince dalla sentenza impugnata);

6. il Ministero e l’Agenzia non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. il ricorso, per quanto riferito al Ministero delle Finanze, va dichiarato inammissibile, in quanto, “in tema di contenzioso tributario, la legittimazione “ad causam” e ad “processum” spetta esclusivamente all’Agenzia delle Entrate con riferimento ai procedimenti introdotti successivamente al 1 gennaio 2001, data in cui è divenuta operativa la sua istituzione, dovendosi invece considerare inammissibile la domanda azionata nei confronti del Ministero” (ordinanza n.29183 del 06/12/2017; Sez. Un. n. 3118 del 14/02/2006);

2. il ricorso, per quanto riferito all’Agenzia delle Entrate, va dichiarato infondato e va rigettato giacchè la notifica a mezzo posta, in caso in cui la consegna dell’atto sia eseguita a persona diversa dal destinatario, se, per un verso, non può prescindere dalla comunicazione di notizia prevista dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 6 (introdotto dal D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 2-quater, conv., con modif., dalla L. n. 31 del 2008, secondo cui “l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata”), tuttavia, per altro verso, come già affermato da questa Corte (sentenza 8293/2018 in un caso di notifica al portiere ai sensi dell’art. 139 c.p.c., comma 3,), attende l’ulteriore elemento della spedizione dell’avviso, per garanzia dell’esigenza di colmare, per quanto più possibile, il divario esistente tra la conoscenza legale e quella effettiva dell’atto da parte del destinatario, fermo però che trattasi di elemento “ex post e appunto non incidente sul precedente termine in cui l’attività notificatoria si è svolta e compiuta”.

3. niente sulle spese stante la mancata costituzione degli intimati.

P.Q.M.

la Corte dichiara il ricorso inammissibile nei confronti del Ministero delle Finanze e rigetta il ricorso nei confronti della Agenzia delle Entrate.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2018

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