Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31301 del 04/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2018, (ud. 07/11/2018, dep. 04/12/2018), n.31301

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liliana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29333-2011 proposto da:

N.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA VENTIQUATTRO

MAGGIO 43, presso lo studio dell’avvocato CORRADO GRANDE, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI RIETI, MINISTERO

ECONOMIA E FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 238/2011 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 20/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/11/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

Fatto

CONSIDERATO

che:

1. con sentenza 238/22/11, in data 20.7.2011, la commissione tributaria regionale del Lazio risolveva in senso favorevole all’Agenzia delle Entrate, la controversia sorta tra la stessa Agenzia e Marino Napoleoni in ordine al se potesse ritenersi sussistente il presupposto applicativo del T.U. imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 67, comma 1, lett. b) in relazione alla cessione, conclusa dal Napoleoni nel 2004, di un terreno posto in Rieti e, secondo lo strumento urbanistico vigente al tempo, inserito in zona F, con destinazione a “parcheggi, verde pubblico, impianti pubblici, e simili”, facente parte di un comparto edilizio già in pieno sviluppo insediativo e, quindi, al se fosse legittimo l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia aveva accertato e liquidato a carico del N. una plusvalenza non dichiarata, rinveniente dalla suddetta cessione;

2. la commissione tributaria regionale motivava la propria decisione dicendo che il terreno oggetto di giudizio, pur se, da un canto, come statuito nella sentenza di primo grado, non poteva dirsi capace di “edificabilità diretta”, non poteva, d’altro canto, essere assimilato ad un terreno “del tutto inedificabile” in quanto funzionale alla “edificabilità della zona-comparto in cui esso terreno era inserito”;

3. il N. ricorre per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale con due motivi ai quali l’Agenzia, con controricorso, resiste;

4. il N. lamenta, in primo luogo, falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. b), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti applicativi del suddetto art. 67, malgrado il terreno in questione fosse, per vincoli di zona, destinato a verde o altri fini pubblici;

5. il N. lamenta, in secondo luogo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente e contraddittoria motivazione per avere la commissione finito per affermare la edificabilità del terreno in questione, pur qualificato come non suscettivo di edificazione “diretta”, per il fatto che trattavasi di terreno funzionale alla edificabilità del comparto urbano in cui era inserito, così individuando una tipologia di edificabilità “de relato” non prevista dalla legge.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. i due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto veicolano, sotto il profilo della violazione di legge e, rispettivamente, del difetto di congrua motivazione, un’identica doglianza;

2. il Tuir, art. 67, comma 1, lett. b), stabilisce che “sono redditi diversi… b) le plusvalenze realizzate… a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione”

3. come questa Corte ha già più volte precisato “in tema d’IRPEF, l’inclusione di un’area in una zona destinata dal piano regolatore generale a servizi pubblici o di interesse pubblico, quale la destinazione a parcheggio, incide nella determinazione del valore venale dell’immobile, da valutare in base alla maggiore o minore potenzialità edificatoria, senza escluderne l’oggettivo carattere edificabile, atteso che i vincoli d’inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva nel piano regolatore generale, vanno tenuti distinti dai vincoli di destinazione, sicchè la relativa cessione a titolo oneroso è idonea a determinare l’insorgenza di una plusvalenza imponibile D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 81 (ora 67), comma 1, lett. b)” (Cass. 15/07/2016, n. 14503; Cass. 16/10/2015, n. 20950; v. altresì, in tema di Ici, Cass. 15/07/2015, n.14736, basata sulla identica distinzione tra inedificabilità assoluta e zonizzazione incidente ma non impeditiva di utilizzo edificatorio);

4. alla luce delle superiori precisazioni, la sentenza impugnata risulta scorretta nella motivazione, facendo questa riferimento non all’edificabilità intrinseca del terreno ma ad una edificabilità derivata da quella del comparto in cui il terreno era inserito, ma esatta nella risposta data alla questione di diritto esaminata, talchè, emendata dall’errore motivazionale, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, si sottrae alla cassazione;

5. il ricorso deve essere pertanto rigettato;

6. le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso;

condanna N.M. a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2018

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