Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31300 del 04/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2018, (ud. 07/11/2018, dep. 04/12/2018), n.31300

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liliana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14305-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL IN FALLIMENTO, elettivamente domiciliato in ROMA

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 19, presso lo studio dell’avvocato MICHELINO

LUISE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FLAVIO

MATTIUZZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10/2011 della COMM.TRIB.REG. di TRIESTE,

depositata il 18/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/11/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

Fatto

PREMESSO

che:

1. la commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, con sentenza n. 10/08, in data 18 gennaio 2011, confermando la sentenza di primo grado, dichiarava illegittimo l’avviso con cui l’Agenzia delle Entrate aveva accertato, a carico del fallimento della società (OMISSIS) srl, un debito per ritenute Irpef non versate, Irap e Iva ed Ires, dell’anno 2005, per avere la srl illecitamente impiegato, quell’anno, manodopera dipendente da società croata e manodopera “in nero”;

2. a motivo della sentenza, la commissione, in primo luogo, richiamava le pronunce, depositate dalla curatela fallimentare, con cui il legale rappresentante della (OMISSIS) era stato assolto dalle imputazioni per l’ipotizzato impiego illegittimo di lavoratori ed affermava che non vi erano elementi per discostarsi da quanto accertato in sede penale, in secondo luogo, dichiarava che l’interposizione fittizia di manodopera era priva di “rilevanza tributaria giacchè la normativa vigente attiene esclusivamente alla eventuale tutela del lavoratore dipendente ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, che prevede la costituzione del rapporto di lavoro in capo al committente solo qualora il lavoratore avanzi istanza in tal senso senza alcuna ricaduta sul piano tributario” salva l’ipotesi – di cui l’Agenzia non aveva dato prova – “che il datore di lavoro asseritamente interposto non abbia omesso di versare – quale sostituto di imposta – i relativi oneri previdenziali e fiscali, dato che tanto il committente quanto l’appaltatore sono obbligati in solido al versamento dei contributi”.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale sulla base di tre motivi;

1.1. con il primo e il secondo lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e, rispettivamente, 5, che i giudici di appello, con erronea applicazione dell’art. 564 c.p.p. e art. 116 c.p.c. e con motivazione meramente apparente, hanno escluso la sussistenza della interposizione di manodopera sul base delle sentenze penali di assoluzione solo richiamate ma non sottoposte ad esame critico;

1.2 con il terzo motivo, lamenta in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, che i giudici di appello, laddove hanno ritenuto l’interposizione di manodopera non influente sul piano della responsabilità tributaria dell’utilizzatore, salvo il caso – nella specie escluso – di inadempimento dell’interposto alle obbligazioni, ivi comprese quelle tributarie, nascenti dal rapporto di lavoro, hanno violato il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 21, comma 4, D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 5, comma 3 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3;

2. la curatela del fallimento resiste con controricorso;

3. per ragioni di logica, il terzo motivo deve essere esaminato per primo;

4. il motivo è fondato alla luce di quanto già precisato da questa Corte con ordinanza 28/07/2017, n. 18808, alla quale il Collegio intende dare seguito (“Pur dopo la riforma di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, il contratto di somministrazione di manodopera irregolare, schermato da quello di appalto di servizi, incorre in nullità, che conforma anche la sorte del contratto tra lavoratore e somministratore, a nulla rilevando che lo stesso lavoratore, mediante ricorso giudiziale ex art. 414 c.p.c., abbia agito per la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore effettivo della prestazione, sul quale soltanto gravano gli obblighi in materia di trattamento economico e normativo, nonchè fiscale, scaturenti dal detto rapporto”);

5.il primo motivo di ricorso è fondato:

5.1. “nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta “per relationem” rispetto a quella di un’altra decisione, anche se non passata in giudicato, purchè riproduca i contenuti mutuati e li renda oggetto di un’autonoma valutazione critica, in modo da consentire la verifica della compatibilità logico-giuridica del rinvio” (Cass. ord. n. 5209/2018);

5.2. la commissione regionale del Friuli Venezia Giulia, per rendere una motivazione congrua della ritenuta inesistenza dell’intermediazione illecita di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2003, n. 276, non avrebbe dovuto limitarsi al richiamo delle sentenze e alla affermazione di cui al punto 2 della superiore premessa (del fatti di causa), ma avrebbe dovuto riprodurre, e dare conto di aver valutato i passi di quelle sentenze penali;

6. il ricorso merita accoglimento e la sentenza va cassata;

7. la causa deve essere rinviata alla commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, in altra composizione, per nuovo esame della vicenda nonchè per la liquidazione della spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, rinvia la causa, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, in altra composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2018

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