Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3130 del 17/02/2016


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 3130 Anno 2016
Presidente: BERNABAI RENATO
Relatore: DOGLIOTTI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso 3915-2010 proposto da:
UNICREDIT BANCA DI ROMA S.P.A. (C.F. 09976231002), in
persona dei legali rappresentanti pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P.L.DA

Data pubblicazione: 17/02/2016

PALESTRINA 47, presso l’avvocato RINALDO GEREMIA, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
2015

SILVIA ARNAUDO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

2029

contro

SANTINO PINA ESTER, AXA ASSICURAZIONI S.P.A., ACE
INSURANCE S.A. N.V., CURATELA FALLIMENTO CENTRO

1

NAZIONALE

SICUREZZA

PUGLIA

S.R.L.,

MILANO

ASSICURAZIONI S.P.A. – DIVISIONE NUOVA MAA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 514/2009 della CORTE D’APPELLO
di BARI, depositata il 18/05/2009;

udienza del 09/12/2015 dal Consigliere Dott. MASSIMO
DOGLIOTTI;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato R. GEREMIA che si
riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 25/9/98, SANTINO Pina Ester
conveniva davanti al Tribunale di Foggia, la Banca di Roma s.p.a.,
ee4.chiedendone la condanna al pagamento in suo favor&tamma di lire 168.000.000)

contenuto nella sua cassetta di sicurezzalsituata nei locali della banca stessa
Costituitosi il contraddittorio, la convenuta chiedeva il rigetto della domanda e
chiamava in causa in garanzia il fallimento del Centro Nazionale Sicurezza Puglia sr1/44
cui era stata affidata la sorveglianza della banca) itluale i costituitasi , escludeva ogni
051. responsabilità, ccepiva l’improponibilità della domanda di garanzia ( ai sensi
dell’art. 52 L. Fallimentare ; chiamava in causa tre compagnie di assicurazione : Maa
Ass.ne spa, Vap Italiana spa, Cigna Insurance Comp4any Of Europe s.a.n.v.

Si costituivano le tre compagnie41

l7chiedevano il rigetto delle domande di garanzia.

Il Tribunale di Foggialcon sentenza in data 25/6/20021rigettava la domanda
dell’attriceiclichiarando assorbita ogni altra domanda.
Avverso tale sentenza proponeva appello la Santino.
Costituitosi il contraddittorio, la Banca di Roma ne chiedeva il rigetto.
Le altre parti) chiamate in causa, chiedevano dichiararsi l’improponibilità delle
domande di garanzia gin subording il rigetto dell’appello.
La Corte di Appello di Bari ammetteva il giuramento suppletorio o richiesto dalla
Santino, che veniva reso dalla stessa.
La Corte

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gr>

, con sentenza in data 18/5/2009, dichiarava

l’improcedibilità delle domande di garanzia proposte e, in accoglimento dell’appello,
condannava la banca al pagamento della somma di €. 83.149,56

a titolo di risarcimento del danno da essa subito, in conseguenza del furto di quanto

(A:ta

Ricorre per cassazione la Unicredit Banca di Roma S.p.a. successore, che pure
/
deposita memoria difensiva.
Non hanno svolto attività difensiva le altre parti.

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta nullità del procedimento relativo
all’ammissione del giuramento suppletorio, ai sensi dell’ art. 240 c.p.c..
Con il secondo, vizio di motivazione, circa la quantificazione del valore dei gioielli
4.4.ttj n
che la Corte si a ritenuto depositati nella cassetta di sicurezza.
Il primo motivo

infondato.

Come è noto il giuramento suppletorio, come mezzo istruttorio complementare e
sussidiario, ammissibile al fine del completamento della prova necessaria alla
decisione / richiede la sussistenza di link ” semiplena probatio” della domanda,
consistente in elementi probatori, relativi anche a mere presunzioni, che consentono
al giudice di merito, in base al suo prudente e discrezionale apprezzamento / di
ritenere la domanda stessa pur non compiutamente provata, non del tutto sfornita di
prova (tra le altre, Cass f., n° 14768 del 2006; Cass. 28067del 2008) .
Orientamento consolidato di questa Corte (tra le altre, Cass. N. 8021 del 2009 )
ritiene sindacabile la decisione del giudice di ricorrere a tale mezzo istruttorio,
limitatamente alla valutazione dell’adeguatezza e correttezza logica della
motivazione.

2

MOTIVI DELLA DECISIONE

Appare adeguata e corretta logicamente la motivazione della sentenza impugnata in
ordine alla l’semiplena probatiov:/11 giudice a quo richiama varie circostanze

proprietà dei gioielli in questione ~3 della Santino; il ricovero della stessa nei
giorni del furto, in casa di cura ciò che faceva presumere che i gioielli fossero stati
Ì
posti in custodia nella cassetta.
Il secondo motivo relativo al vizio di motivazione appare inammissibile , mancando

g 29,0-3

la sintesi fmale omologa ai quesiti di diritto ( tra le altre, Cass. S. I.), ‘k. Z060 , ai sensi
l
dell’art. 366 bi

ogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi.

Conclusivamente va rigettato il ricorso.
Nulla sulle speseinon essendosi costituiti gli intimati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Roma, 9 dicembre 2015

significative: la proposta transattiva della banca di lire 50.000.000 e il rifiuto lElía
i
dell g intimata; la titolarità da parte di questa del contratto d’uso della cassetta; la

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