Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3130 del 10/02/2020

Cassazione civile sez. III, 10/02/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 10/02/2020), n.3130

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19228-2018 proposto da:

C.R., M.F., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DI SAN VALENTINO 24, presso lo studio dell’avvocato CARLO

MARTUCCELLI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FILIPPO INDELLI;

– ricorrenti –

contro

ISMEA ISTITUTO SERVIZI MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE, nella persona del

Presidente del Consiglio di Amministrazione Legale Rappresentante

p.t. Prof. C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE

PARIOLI 79H, presso lo studio dell’avvocato MICHELE LOBIANCO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 941/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 06/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/10/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.F. e C.R., aventi causa di C.L., originario convenuto, ricorrono per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Bologna del 2018 che, in riforma della sentenza di primo grado, ha accertato l’esistenza di un danno risarcibile in favore di Ismea, ente pubblico istituzionalmente preposto alla formazione della proprietà contadina attraverso l’acquisto di terreni e la loro contestuale rivendita con patto di riservato dominio a coltivatori singoli o associati, in conseguenza dell’occupazione di un fondo di cui Ismea si era resa acquirente dai venditori M.F. e C.L. e che aveva rivenduto a tale B.F.. Il fondo acquistato e rivenduto era risultato illegittimamente occupato da tale P. che lo deteneva senza titolo.

Il Giudice ha ritenuto che il danno da risarcire ad Ismea consistesse, nei confronti del terzo illegittimo detentore del terreno, nel mancato conseguimento della disponibilità del bene stesso a causa della sua occupazione abusiva, e lo ha quantificato, prendendo a parametro il canone d’affitto di terreni simili per il periodo compreso tra il 1998 (anno della domanda) ed il 2003 (anno della restituzione) in Euro 60.398,64, attualizzato con interessi e rivalutazione; mentre nei confronti di M. e C., originari venditori del terreno, il Giudice ha ritenuto che il danno dovesse essere parametrato agli interessi sulle rate di prezzo non riscosse, data per scontata la sospensione dei relativi pagamenti da parte dell’acquirente B. in conseguenza dell’indisponibilità del terreno e lo ha quantificato in Euro 39.792,48 da attualizzare ulteriormente. Ha regolato le spese del doppio grado in ragione della soccombenza.

Avverso la sentenza M.F. e C.R. propongono ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria. Resiste Ismea, con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo denunciano la violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. per avere la sentenza impugnata ritenuto che il danno fosse provato dall’avvenuta sospensione dei pagamenti da parte dell’acquirente, laddove in primo grado il Tribunale aveva acclarato non esservi prova della suddetta sospensione con statuizione non contestata e dunque coperta da giudicato.

2. Con il secondo motivo – violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. Nullità della sentenza per assenza assoluta di motivazione, ovvero per motivazione apparente; violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116 c.p.c. e art. 1226 c.c. – censurano la sentenza per mancanza assoluta di motivazione sulla questione di cui al primo motivo – cioè la pretesa sospensione dei pagamenti da parte dell’acquirente.

Ad avviso dei ricorrenti vi era ampia documentazione versata in atti alla quale il Giudice avrebbe potuto attingere per escludere la suddetta sospensione e che è stata, invece, ignorata dalla Corte d’Appello.

3. Con il terzo motivo – omesso esame di un fatto decisivo, violazione degli artt. 1223 e 2729 c.c., art. 115 c.p.c.art. 1223 c.c. censurano la sentenza per aver riconosciuto ad Ismea a titolo di risarcimento dei danni gli interessi moratori sulle rate sospese dal B. senza esaminare e considerare che Ismea non aveva in concreto subito alcun danno poichè il B. aveva corrisposto sia il saldo del prezzo della compravendita sia gli interessi moratori contrattualmente previsti.

1-2 I primi due motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati. La Corte di Appello si è limitata apoditticamente ad affermare l’esistenza di un danno, prescindendo del tutto dalla prova della sospensione dei pagamenti ma anzi dando per ammesso che detta sospensione avesse avuto luogo, senza avvedersi che le statuizioni del giudice di primo grado in ordine alla mancanza di prova del danno non erano state censurate. Il Tribunale aveva sul punto osservato: “Senonchè di un tale comportamento (sospensione dei pagamenti) non vi è prova. L’attrice non ha chiesto prova testimoniale volta a dimostrare che l’acquirente aveva sospeso il pagamento del prezzo. La prova doveva essere offerta dall’attrice, considerato che in comparsa costitutiva vi era contestazione da parte dei convenuti su tutte le pretese risarcitorie attoree. “Questo passaggio della sentenza di primo grado non è stato oggetto di alcuna censura da parte dell’appellante sicchè la decisione deve ritenersi illegittima per violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. posto che essa non ha deciso su un motivo di impugnazione ma ha effettuato un riesame della causa al di fuori dei limiti delle specifiche censure sollevate dall’appellante.

3.1 Il terzo motivo resta assorbito dall’accoglimento dei primi due. Conclusivamente il ricorso va accolto con riguardo ai primi due motivi, assorbito il terzo, la sentenza cassata in relazione e la causa rinviata per nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo; cassa l’impugnata sentenza in relazione e rinvia la causa per nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2020

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