Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 313 del 10/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 10/01/2011, (ud. 17/11/2010, dep. 10/01/2011), n.313

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

RICASOLI 7, presso lo studio dell’avvocato MUGGIA ROBERTO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIOVANNINI MARZIA,

BORDONE ANDREA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APRICALE 31,

presso lo studio dell’avvocato VITOLO MASSIMO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIORDANO BRUNO MARIA, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 640/2007 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 12/07/2007 R.G.N. 1342/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

Udito l’Avvocato MUGGIA ROBERTO;

udito l’Avvocato VITOLO MASSIMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Milano, ritualmente depositato, C.L., premesso di aver lavorato alle dipendenze della “Alleanza Assicurazioni s.p.a.” dal 1991, esponeva che con nota dell’8.2.2001 la societa’ gli aveva contestato che a seguito di accertamenti effettuati, erano emersi a suo carico comportamenti negligenti in relazione alla gestione di cinque polizze dei cui contenuti i clienti non sarebbero stati compiutamente edotti;

non ritenendo adeguate le giustificazioni dallo stesso addotte, con successiva nota in data 8.3.2001 la societa’ gli aveva comunicato il licenziamento con effetti immediati. Deducendo la illegittimita’ del disposto licenziamento, chiedeva la condanna della societa’ convenuta alla reintegra nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno subito.

Con sentenza n. 2188 in data 28.4.2005 il Tribunale adito rigettava la domanda.

Avverso tale sentenza proponeva appello l’originario ricorrente lamentandone la erroneita’ sotto diversi profili e chiedendo l’accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo.

La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 17.5 – 12.7.2007, rigettava il gravame.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione C.L. con tre motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso la societa’ intimata.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

Col primo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 116 e 244 c.p.c.; della L. n. 604 del 1966, art. 5; art. 360 c.p.c., n. 3; difetto di motivazione; art. 360 c.p.c., n. 5.

In particolare rileva il ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che la societa’ datoriale avesse fornito la prova della sussistenza dei fatti contestati, essendosi la detta societa’ limitata ad offrire una prova indiretta, costituita dalle deposizioni de relato rese dai propri dipendenti che avrebbero raccolto le lamentele dei clienti di cui alla lettera di contestazione, e pertanto estranei alla controversia.

Il motivo non e’ fondato.

Osserva il Collegio che la Corte territoriale ha operato – con una motivazione congrua e priva di vizi logici – una complessiva valutazione delle risultanze probatorie, costituite, da un lato, dalle testimonianze rese dai funzionari Ca. e M. della Compagnia di assicurazione in relazione agli incontri dagli stessi avuti con i clienti che si erano lamentati del comportamento del C., e, dall’altro, dalle dichiarazioni del teste P.L., sottoscrittore di una delle polizze in questione.

Orbene, l’utilizzazione da parte del giudice del merito delle testimonianze dei funzionari predetti, ritenute de relato, sfugge alle censure sollevate dal ricorrente.

Difatti, in tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, occorre distinguere i testimoni de relato actoris e quelli de relato in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, cosicche’ la rilevanza del loro assunto e’ sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell’accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa; gli altri testi, quelli de relato in genere, depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perche’ indiretta, ma, ciononostante, puo’ assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffraghino la credibilita’ (Cass. sez. 1^, 3.4.2007 n. 8358).

Pertanto, nessun errore ha compiuto il giudice del merito a desumere elementi utili al proprio convincimento dalle testimonianze dei suddetti funzionari, essendo state dette deposizioni suffragate dalle univoche dichiarazioni provenienti proprio da uno dei soggetti sottoscrittori delle polizze in questione.

Sotto tale profilo il rilievo di parte ricorrente non puo’ trovare accoglimento, dovendosi sui punto comunque precisare che, in caso di testimonianze de relato, non si verte in tema di inammissibilita’ delle deposizioni, bensi’ di valutazione della loro rilevanza e conducenza.

Col secondo motivo di ricorso si lamenta difetto e contraddittorieta’ della motivazione; violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, della L. n. 604 del 1966, art. 5 e dell’art. 2697 c.c..

In particolare rileva il ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuta raggiunta la prova della rappresentazione ai clienti, da parte del C., di condizioni difformi rispetto a quelle previste dal contratto, non avendo in realta’ la societa’ datoriale proceduto alla produzione dei contratti in parola;

risultando per contro dalle dichiarazioni rese dal teste P.L., cliente contattato dal C. e sottoscrittore di una delle polizze di cui alla lettera di contestazione, la perfetta corrispondenza fra quanto prospettato dal ricorrente in fase di trattativa ed il contenuto della polizza sottoscritta dal cliente medesimo.

Neanche tale motivo e’ fondato.

Osserva il Collegio che trattasi di motivo che involge la valutazione di specifiche questioni di fatto, atteso che la censura suddetta trova il proprio fondamento nella prospettazione da parte del ricorrente di una interpretazione delle risultanze processuali diversa da quella data dal giudice di appello e piu’ favorevole alle proprie aspettative.

Devesi sul punto evidenziare che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimita’ non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensi’ la sola facolta’ di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento e di dare adeguata contezza dell’iter logico – argomentativo seguito per giungere ad una determinata conclusione. Ne consegue che il preteso vizio della motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorieta’ della stessa, puo’ legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, ovvero quando esista insanabile contrasto fra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (Cass. sez. 1^, 26.1.2007 n. 1754; Cass. sez. 1^, 21.8.2006 n. 18214;

Cass. sez. lav., 20.4.2006 n. 9234; Cass. sez. trib., 1.7.2003 n. 10330; Cass. sez. lav., 9.3.2002 n. 3161; Cass. sez. 3^, 15.4.2000 n. 4916).

E sul punto deve altresi’ ribadirsi l’indirizzo consolidato in base al quale la valutazione delle varie risultanze probatorie involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nell’adottare la propria statuizione, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Cass. sez. lav., 20.3.2008 n. 7600; Cass. sez. lav., 8.3.2007 n. 5286; Cass. sez. lav., 15.4.2004 n. 7201; Cass. sez. lav., 7.8.2003 n. 11933;

Cass. sez. lav., 9.4.2001 n. 5231).

In altri termini, il controllo di logicita’ del giudizio di fatto – consentito al giudice di legittimita’ – non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimita’ il quale deve limitarsi a verificare se siano stati dal ricorrente denunciati specificamente – ed esistano effettivamente – vizi (quali, nella fattispecie in esame, la omessa, carente, e contraddittoria motivazione) che, per quanto si e’ detto, siano deducibili in sede di legittimita’.

Orbene nel caso di specie la Corte territoriale, nel ritenere la sussistenza della giusta causa del licenziamento, ha posto in rilievo come dalle dichiarazioni del P. fosse emerso che lo stesso, dopo la sottoscrizione della polizza, si era reso conto che le condizioni in essa previste non erano conformi a quelle rappresentategli dal C.; ed e’ quindi pervenuta alla conclusione, in considerazione altresi’ delle dichiarazioni rese dai testi Ca. e M., che avevano raccolto le lamentele dei sottoscrittori delle polizze, della irregolarita’ della condotta posta in essere dal ricorrente.

E pertanto, dal momento che il giudice di merito ha illustrato le ragioni che rendevano pienamente contezza del proprio convincimento esplicitando l’iter motivazionale attraverso cui lo stesso era pervenuto alla scelta ed alla valutazione delle risultanze probatorie poste a fondamento della propria decisione, resta escluso il controllo sollecitato in questa sede di legittimita’. Il vizio non puo’ invero consistere nella difformita’ dell’apprezzamento dei fatti e delle prove rispetto a quello dato dal giudice di merito, cui spetta in via esclusiva individuare le fonti del suo convincimento e a tal fine valutare le prove, controllarne attendibilita’ e concludenza.

In conclusione, il motivo si risolve in un’inammissibile istanza di riesame della valutazione del giudice d’appello, fondata su tesi contrapposta al convincimento da esso espresso, e pertanto non puo’ trovare ingresso (Cass. sez. lav., 28.1.2008 n. 1759).

Col terzo motivo di ricorso si lamenta difetto di motivazione e violazione di legge; violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in riferimento alla L. n. 300 del 1970, art. 7.

In particolare il ricorrente rileva il ritardo nell’esercizio dell’azione disciplinare; la violazione dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori per la mancata tempestiva contestazione della condotta recidivante; la omessa valutazione da parte della Corte territoriale del profilo della proporzionalita’ fra addebito e sanzione.

Neanche tale motivo e’ fondato.

Ed invero, da un punto di vista generale e’ da premettere che nel licenziamento per motivi disciplinari, il principio dell’immediatezza della contestazione dell’addebito e della tempestivita’ del recesso datoriale, che si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo piu’ o meno lungo, quando l’accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessita’ della struttura organizzativa dell’impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso; in ogni caso, la valutazione relativa alla tempestivita’ costituisce giudizio di merito, che, se adeguatamente motivato, in sede di legittimita’ e’ insindacabile (Cass. sez. lav., 25.6.2009 n. 14952; Cass. sez. lav., 17.12.2008 n. 29480).

Orbene, nel caso di specie la Corte territoriale ha evidenziato, sia pur in maniera sintetica, come dalla documentazione acquisita emergesse la tempestivita’ della contestazione, atteso che i fatti posti a fondamento della stessa erano emersi solo a seguito di attivita’ ispettiva diretta ad approfondire presso il cliente le modalita’ della trattativa.

In ordine alla mancata tempestiva contestazione della recidiva, per non essere stata la precedente sanzione, tenuta in considerazione ai fini dell’accertamento della giusta causa di licenziamento, richiamata nella lettera di contestazione, ritiene il Collegio di dover riportarsi alla costante giurisprudenza di questa Corte la quale, in tema di licenziamento disciplinare e di garanzie procedurali (contestazione, immediatezza) che lo presiedano, non esclude che fatti non tempestivamente contestati, o contestati ma non sanzionati, possano essere considerati quali circostanze confermative della significativita’ di altri addebiti (tempestivamente contestati) ai fini della valutazione della complessiva gravita’, anche sotto il profilo psicologico, delle inadempienze de dipendente e della proporzionalita’ o meno del correlativo provvedimento sanzionatorio dell’imprenditore (Cass. sez, lav., 19.2.1988 n. 1762). Questo principio e’ stato successivamente ribadito, con la puntualizzazione che puo’ tenersi conto anche di precedenti disciplinari risalenti ad oltre due anni prima del licenziamento, non ostando a tale valutazione la L. n. 300 del 1970, art. 7, u.c. e che fatti tardivamente contestati, i quali non possono da soli portare a sanzione disciplinare, possono essere “unificati” con fatti successivi tempestivamente contestati, al fine di una globale valutazione del comportamento del lavoratore o di una migliore valutazione della gravita’ degli ultimi episodi, sempre che questi, isolatamente considerati, abbiano una certa rilevanza disciplinare (in tal senso, Cass. sez. lav, 27.3.2009 n. 7523; e, in precedenza, Cass. sez. lav., 19.11.1993, n. 11410; Cass. sez. lav., 10.5.1995 n. 5093). Non puo’ essere negata, insomma, l’incidenza, ai fini in discorso, della “condotta disciplinarmente rilevante tenuta nel tempo dal lavoratore”, siano stati gli addebiti “contestati o no, sanzionati o no” (Cass. 11410/93 cit.).

Con la ulteriore precisazione che la preventiva contestazione dell’addebito al lavoratore incolpato deve necessariamente riguardare, a pena di nullita’ della sanzione o del licenziamento disciplinare, anche la recidiva e i precedenti disciplinari che la integrano, solo quando la recidiva medesima rappresenti un elemento costitutivo della mancanza addebitata e non gia’ un mero criterio, quale precedente negativo della condotta, di determinazione della sanzione proporzionata da irrogare per l’infrazione disciplinare commessa (in tal senso, Cass. sez. lav., 23.12.2002 n. 18294; Cass. sez. lav., 28.3.1992 n. 3843; Cass. sez. lav., 15.9.1997 n. 9173).

E pertanto, posto che nel caso di specie la lettera di contestazione rilevava che “i fatti ed i comportamenti contestatile, cui Lei non e’ nuovo, costituiscono grave inadempimento ai Suoi obblighi legali e contrattuali”, evidenziando in tal modo che i suddetti precedenti non erano elementi costitutivi della sanzione ma solo un indice di valutazione della condotta, il rilievo non puo’ trovare accoglimento.

Per quel che riguarda la ritenuta omessa valutazione da parte della Corte territoriale della proporzionalita’ fra addebito e sanzione, rileva il Collegio che la Corte territoriale ha, se pure in maniera sintetica, evidenziato la ripetitivita’ della condotta posta in essere dal dipendente rilevando che ogni singolo addebito rivestiva una gravita’ tale da essere da solo sufficiente a giustificare il licenziamento per giusta causa, in considerazione della definitiva compromissione del vincolo fiduciario.

Neanche sotto questo profilo il ricorso puo’ pertanto trovare accoglimento.

Lo stesso va pertanto rigettato ed a tale pronuncia segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 35,00, oltre Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari, oltre spese generali, VA e CPA come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 17 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2011

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