Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 313 del 09/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 313 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 28529-2011 proposto da:
COMUNE DI BOTRICELLO (00298230798) in persona del suo
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIAN
DI SCO 68-A, presso lo studio dell’avvocato PUCCIO FRANCESCO
ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato PUCCIO
VINCENZO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
TRAVERSA CONCETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato SASSANI
BRUNO NICOLA, che la rappresenta e difende giusta procura a
margine del controricorso;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 09/01/2014

avverso la sentenza n. 255/06/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di CATANZARO del 30/09/2010,
depositata il 07/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CARACCIOLO.

Ric. 2011 n. 28529 sez. MT – ud. 05-12-2013
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTR di Catanzaro ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate appello proposto contro la sentenza n.76/01/2008 della CTP di Catanzaro che aveva
accolto il ricorso della contribuente Traversa Concetta- ed ha così confermato gli
avvisi di accertamento per ICI relativa agli anni 2002 e 2004, imposta la cui debenza
era stata contestata dalla parte contribuente sull’assunto che nei periodi in questione il
fabbricato, di nuova realizzazione, non era stato ancora ultimato.
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che —alla luce della previsione
dell’art.2 del D.Lgs.504/1992, secondo cui il fabbricato di nuova costruzione è
soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se
antecedente, dalla data in cui è stato effettivamente utilizzato- l’imposta richiesta non
risultava dovuta, atteso che dalla documentazione versata in atti risultava che la stessa
amministrazione comunale, nel corso dell’anno 2002, aveva ordinato la sospensione
dei lavori di costruzione.
L’Amministrazione comunale di Botricello ha proposto ricorso per cassazione
affidato a tre motivi.
La parte contribuente si è difesa con controricorso.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il primo motivo di impugnazione (improntato al vizio di illogicità
manifesta della sentenza; al vizio di insufficiente motivazione; alla violazione degli
art.116 e 132 cpc; alla violazione degli art. 1 e 2 del D.Lgs. 504%1992)

3

letti gli atti depositati

l’Amministrazione ricorrente si duole —anzitutto- della nullità della sentenza di
secondo grado per essere questa del tutto priva di motivazioni logico giuridiche
(essendo la motivazione della pronuncia ricalcata su quella conclusiva del primo
grado di giudizio) o comunque per avere il giudicante erroneamente valutato
l’immobile oggetto di imposizione come non riconducibile alla nozione di fabbricato,

24.12.2001, era diventato assoggettabile a pagamento dell’ICI già dall’anno
immediatamente successivo.
Detto motivo (anche a voler prescindere dal rilievo che gli argomenti di censura
appaiono promiscuamente formulati e cumulativamente proposti) appare
inammissibilmente formulato perché —per come la si è riassunta nella parte narrativa
della presente relazione- la pronuncia qui impugnata non è affatto priva di
motivazione, ed anzi il giudicante ha chiaramente ed adeguatamente dato conto
dell’iter logico attraverso il quale è giunto alle sue determinazioni, le quali ultime
avrebbero dovuto essere censurate nel merito dalla parte ricorrente, che invece si è
limitata a prospettare —del tutto in congruamente- un asserito difetto di motivazione
fonte di asserita nullità della sentenza (o comunque un vizio di motivazione, senza
neppure identificare il fatto determinante controverso, alla luce del quale soltanto
detto vizio si dovrebbe scrutinare).
Quanto al profilo della violazione degli art.1 e 2 del D.Lgs. 504 del 1992 (supportato
dal richiamo alla pronuncia della S.C. n.24924 del 2008, peraltro menzionata con dati
erronei) basti qui trascrivere la massima di detta sentenza per evidenziare l’erroneità
della censura:”In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini della
decorrenza del tributo, l’iscrizione dell’unità immobiliare nel catasto edilizio (ovvero
la mera sussistenza delle condizioni di iscrivibilità) costituisce di per sè presupposto
sufficiente perché l’unità stessa sia considerata “fabbricato” e, di conseguenza,
assoggettata ad imposta, con la conseguenza che solo nel caso di fabbricato di nuova
costruzione, il tributo decorre dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione

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nel mentre il medesimo, essendo stato registrato all’ufficio del catasto alla data del

ovvero, se antecedente,da quella della sua utilizzazione”.

(Sez. 5, Sentenza n.

24924 del 10/10/2008)
Versandosi nella specie di causa proprio nell’ipotesi del fabbricato di nuova
costruzione, non vi è ragione di supporre che il giudice del merito abbia violato le
menzionate norme di legge allorchè ha concluso per l’infondatezza della pretesa

che vi sia stata antecedente utilizzazione di fatto.
Con il secondo motivo di impugnazione (improntato al vizio di illogicità e
contraddittorietà manifesta e per violazione degli art.3 e 97 della Carta costituzionale)
l’Amministrazione ricorrente prospetta nullità per “illogicità e contraddittorietà della
sentenza appellata”, per essere questa difforme dalla soluzione che altre pronunce
avevano attribuito alla medesima questione, nelle cause di impugnazione di avvisi di
accertamento analoghi, notificati – per il medesimo immobile- ai restanti proprietari.
Anche detto motivo di impugnazione appare inammissibile.
Invero, il vizio prospettato dalla parte ricorrente non è annoverato tra quelli
tassativamente elencati dall’art.360 cpc (nel mentre la violazione degli art.3 e 97
della carta Costituzionale non è . stata in alcun modo giustificata), sicchè non ne è
possibile alcuna disamina.
Quanto al terzo motivo (che reca ancora una volta nella rubrica la censura di
“illogicità manifesta”, questa volta per la “mancata considerazione circa le risultanze
processuali inerenti le sentenze 176/02/2006 e 177/02/2006”), con esso la parte
ricorrente torna ad assumere che “la giustificazione da parte della CTR appare fuori
da ogni logica giuridica”, atteso che l’orientamento di altro giudicante “costituisce un
precedente su cui l’organo potrebbe uniformarsi”.
Si tratta di motivo di impugnazione di cui non è dato intendere il senso logico, sicchè
si ritiene che esso sia manifestamente inammissibile.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
inammissibilità.
Roma, 5 luglio 2013
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riferita ai periodi antecedenti alla data di ultimazione dei lavori, in assenza di prova

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite
di questo grado, liquidate in € 1.600,00 oltre accessori di legge ed oltre € 100,00 per
esborsi.
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2013
Il Presidente

che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.

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