Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31299 del 29/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/11/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 29/11/2019), n.31299

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16834-2018 proposto da:

Q.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE

49, presso lo studio dell’avvocato GIUFFRIDA ROBERTO, rappresentato

e difeso dall’avvocato BUQUICCHIO NICOLA;

– ricorrente –

contro

T.R., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI

MELLINI 44 presso lo studio dell’avvocato ADRAGNA NICOLA che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DONATI GIAMPIETRO;

– controricorrente-

contro

T.L., T.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 28762/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 30/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TEDESCO

GIUSEPPE.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Q.G. ha proposto ricorso per revocazione contro la sentenza di questa Corte n. 28762 del 2017, che ha rigettato il ricorso dal medesimo proposto contro la sentenza della Corte d’appello di Brescia emessa nel contraddittorio di T.R. e T.L., intimato T.G..

T.R. ha resistito con controricorso.

T.L. e T.G. sono rimasti intimati.

Nelle fasi di merito la materia controversa riguardava la validità della scrittura del 18 marzo 1993, con la quale T.R. e T.A. avevano concesso un’opzione a Q.G. per l’acquisto di porzioni comprese in un più vasto complesso immobiliare del quale T.R. e T.A. erano comproprietari: in particolare per l’acquisto delle unità immobiliare locate al medesimo Q.G. e delle quote relative alle comproprietà indivise.

La Corte d’appello di Brescia ha dichiarato la nullità di tale contratto, in quanto l’opzione comprendeva non solo le unità immobiliari locate, ma anche le quote relative alle comproprietà indivise, per le quali non ricorrevano i requisiti di determinatezza o determinabilità dell’oggetto.

La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza. In particolare: a) ha rigettato il primo motivo di ricorso, con il quale il Quarti aveva censurato la decisione in base al rilievo che l’oggetto dell’opzione per acquisto delle “quote relative alle comproprietà indivise”, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte di merito, era determinabile; b) ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, con il quale il ricorrente aveva censurato la mancata applicazione del principio di conservazione del contratto; c) ha dichiarato assorbiti i restanti motivi.

Tale sentenza è impugnata per revocazione sulla base di un unico motivo, con il quale si evidenzia che l’opzione contenuta nella scrittura privata del 18 marzo 1993 riguardava non solo l’acquisto delle quote relative alle comproprietà indivise, ma anche l’acquisto delle unità immobiliare locate. Se la Suprema Corte non avesse perso di vista tale circostanza, pacificamente risultante dagli atti, non avrebbe rigettato il ricorso e confermato la nullità dell’intera convenzione sancita dalla corte d’appello. Infatti, per quanto riguarda le porzioni locate, l’oggetto dell’opzione era determinato.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente possibilità di definizione nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Il ricorso è inammissibile, in quanto col medesimo viene in realtà dedotto non un errore di percezione dei fatti di causa (come previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4), ma un preteso errore di diritto, non deducibile con lo strumento della revocazione (cfr. Cass., Sez. Un., n. 5303 del 12/06/1997; Cass., Sez. Un., n. 15426 del 05/12/2001; Cass., Sez. Un., n. 21639 del 16/112004).

Nella sostanza il ricorrente lamenta che la corte, in presenza di un duplice oggetto dell’opzione, uno dei quali certamente determinabile, ha confermato la decisione d’appello che aveva dichiarato la nullità dell’intero contratto.

Così identificato in sintesi il significato della censura è fin troppo chiaro che il ricorrente non rimprovera alla Corte di non avere percepito il dato oggettivo della duplicità dell’oggetto contrattuale, ma di non avere fatto discendere da tale duplicità le conseguenze giuridiche che il ricorrente ritiene corrette: il che, come anticipato, costituisce in ipotesi errore riguardante l’applicazione della norma, in particolare la mancata applicazione del principio di conservazione del contratto, non errore revocatorio.

Per completezza di esame si osserva che la questione della mancata applicazione del principio di conservazione del contratto era stata sollevata nel giudizio di cassazione con uno dei motivi di ricorso. Tuttavia tale motivo è stato dichiarato inammissibile, avendo la Corte ritenuto che si trattasse di questione nuova.

Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, con addebito di spese.

Si dà atto che, essendo stato il ricorrente ammesso al gratuito patrocinio con Delib. Ordine degli Avvocati di Brescia 25 luglio 2018, non ci sono i presupporti del versamento dell’ulteriore contributo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (Cass., Sez. Lav., 5 giugno 2017, n. 13935; Sez. VI, 22 marzo 2017, n. 7368; Cass., Sez. Lav., 2 aprile 2014, n. 18523; Cass., Sez. V, 11 settembre 2019, n. 22646).

PQM

dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro. 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettaria nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2019

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