Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31298 del 04/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2018, (ud. 07/11/2018, dep. 04/12/2018), n.31298

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liliana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23866-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

O.R., elettivamente domiciliata in ROMA CORSO D’ITALIA 19,

presso lo studio dell’avvocato FRANCO PAPARELLA, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ANDREA PARLATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 95/2012 della COMM.TRIB.REG. di PALERMO,

depositata il 16/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/11/2018 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. O.R. impugnava l’avviso di accertamento con il quale era stata accertata la plusvalenza tassabile ai fini Irpef derivante dalla cessione a titolo oneroso, con atto di compravendita del 16 giugno 1999, di terreni siti in (OMISSIS). La commissione tributaria provinciale di Palermo accoglieva il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale della Sicilia sul rilievo che i terreni avevano destinazione agricola secondo lo strumento urbanistico vigente.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate affidato a tre motivi. La contribuente si è costituita in giudizio con controricorso illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 32 e 58. Sostiene che ha errato la CTR nell’affermare che i giudici di primo grado avevano legittimamente ritenuto tardiva la produzione documentale afferente la delega di firma conferita al firmatario dell’atto impugnato.

2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81 (ora 67). Sostiene che la CTR non ha tenuto conto del fatto che per i terreni di che trattasi la società acquirente Esso Italiana s.p.a. aveva versato un prezzo notevolmente superiore a quello normalmente praticato per i terreni agricoli, e ciò in vista della futura realizzazione di un distributore di carburanti, di talchè si doveva ritenere realizzato il presupposto generatore della plusvalenza.

3. Con il terzo motivo nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la CTR condannato l’amministrazione al pagamento delle spese processuali laddove sussistevano i presupposti per la compensazione.

4. Osserva la Corte che l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso derivante dalla mancata indicazione dell’esposizione sommaria dei fatti di causa è infondata in quanto il ricorso reca in modo esaustivo la narrazione delle vicende processuali e l’esposizione delle ragioni di doglianza. Parimenti infondate sono le eccezioni svolte con riguardo a ciascuno dei motivi proposti, tenuto conto che essi appaiono correttamente formulati in relazione alle censure proposte.

5. Ciò premesso, il primo motivo è inammissibile per difetto di interesse, posto che la CTR, dopo aver affermato che i giudici di primo grado avevano legittimamente ritenuto tardiva la produzione documentale afferente la delega di firma conferita al firmatario dell’atto impugnato, hanno dichiarato legittima la produzione nel grado di appello dei documenti medesimi, affermandone così la piena utilizzabilità.

6. Il secondo motivo è infondato poichè ciò che rileva, ai fini della plusvalenza tassabile, è la vendita di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo lo strumento urbanistico vigente. Nel caso di specie la CTR ha accertato che si trattava di terreni agricoli e la ricorrente non ha addotto elemento alcuno atto a provare che sui terreni medesimi fosse realizzabile, all’epoca del rogito, alcun intervento edificatorio. Non assume rilievo, peraltro, il fatto che sia stato corrisposto un prezzo notevolmente superiore a quello normalmente praticato per i terreni agricoli sia in quanto la ricorrente non ha indicato quale fosse tale valore sia in considerazione del fatto che il prezzo nelle contrattazioni può essere condizionato da numerosi fattori, quali la prospettiva dell’edificabilità futura che non rileva ai fini fiscali.

7. Il terzo motivo è infondato. Si osserva che nei giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della L. n. 263 del 2005 (e prima del 4 luglio 2009), come quello in oggetto, è previsto per il giudice un obbligo di motivazione nel caso in cui intenda procedere a compensazione parziale o totale tra le parti in mancanza di soccombenza reciproca, atteso il tenore dell’art. 92 c.p.c., comma 2, come modificato dalla legge cit., art. 2, comma 1, lett. a). Non è previsto, invece, alcun obbligo motivazionale nel caso in cui il giudice condanni la parte soccombente al pagamento delle spese perchè il principio della soccombenza, sancito dall’art. 91 cod. proc. civ., va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese (cfr. Cass. n. 1703 del 24/01/2013; Cass. n. 406 del 11/01/2008).

8. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna l’agenzia delle entrate a rifondere alla contribuente le spese processuali che liquida in Euro 5.000,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2018

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