Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31297 del 29/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/11/2019, (ud. 05/11/2019, dep. 29/11/2019), n.31297

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19860-2017 proposto da:

F. COSTRUZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOLA RICCIOTTI 11,

presso lo studio dell’avvocato ACCIAI COSTANZA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MASSA CLAUDIO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO B.C., in persona del Curatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE FRACASSINI 4, presso

lo studio dell’avvocato FERRARI ELENA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DOTTORE NICOLA;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CUNEO, depositato il 03/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2019 dal Presidente Relatore Dott. DI VIRGILIO

ROSA MARIA.

La Corte:

Fatto

RILEVATO

Che:

Con la pronuncia depositata il 3/7/2017, il Tribunale di Cuneo ha respinto l’opposizione della F. Costruzioni spa avverso il provvedimento emesso il 5/4/2016 dal GD del Fallimento B.C., di reiezione della insinuazione tardiva della F..

Il Tribunale ha rilevato che le prove testimoniali della ricorrente erano da respingersi per riguardare i capitoli circostanze documentali, contenere giudizi inibiti ai testi o per essere inammissibili in quanto generici; che la CTU aveva rilevato che la F. non aveva fornito alcuna prova in relazione alla varie voci componenti la propria richiesta di ammissione, ed anzi le stesse erano contraddittorie in alcuni punti; che, quanto ai diversi subappalti indicati specificamente, il lavoro fatturato era stato effettivamente svolto, altrimenti non vi sarebbe stato il pagamento, stante la previsione contrattuale relativa. Ricorre avverso detta pronuncia la F. Costruzioni spa, sulla base di cinque mezzi.

Il Fallimento si difende con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

In prossimità dell’adunanza, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, stante l’intervenuta transazione, e la rinuncia è stata sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal difensore;

Il Curatore del Fallimento ha aderito alla rinuncia, e detta dichiarazione è stata sottoscritta dal Curatore e dai difensori, di talchè non residua alcuna statuizione in punto spese.

P.Q.M.

La pronuncia di estinzione non dà luogo alla declaratoria di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (in senso conforme, si richiamano le pronunce 31732/2018 e 23175/2015).

Visti gli artt. 390 e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2019

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