Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31295 del 29/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/11/2019, (ud. 10/09/2019, dep. 29/11/2019), n.31295

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1528-2019 proposto da:

O.S.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato BARBERO ALESSANDRA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS) COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1161/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 18/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VALITUTTI

ANTONIO.

Fatto

RILEVATO

Che:

O.S.O. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 1161/2018, emessa dalla Corte d’appello di Torino, depositata il 18 giugno 2018, con la quale è stata rigettata la domanda di protezione internazionale proposta dallo straniero;

l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva;

Considerato che:

con il primo motivo di ricorso – denunciando la violazione e falsa applicazione di norme di diritto – il ricorrente lamenta che la Corte d’appello non abbia ritenuto di concedere al medesimo lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria, nè la protezione umanitaria, sebbene sussistessero i relativi presupposti di legge.

Diritto

RITENUTO

Che:

ai fini della concessione dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), sia indispensabile, anche ai fini dei necessari approfondimenti istruttori, la credibilità e l’attendibilità della narrazione dei fatti effettuata dal richiedente;

la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisca, peraltro, un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito – e censurabile solo nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5 – il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma. 5, lett. c), costituente un parametro di attendibilità della narrazione;

il vizio di violazione di legge consista, invece, nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, e come tale è inammissibile in subiecta materia (Cass. 3340/2019);

in mancanza di credibilità dell’istante, debba, di conseguenza, escludersi la necessità e la possibilità stessa per il giudice di merito laddove non vengano dedotti fatti attendibili e concreti, idonei a consentire un approfondimento ufficioso – di operare ulteriori accertamenti;

Rilevato che:

nel caso concreto, la Corte d’appello ha – con motivazione ampia e dettagliata – escluso che la versione dei fatti posti a fondamento della domanda, ossia il timore di essere condannato ad una grave sanzione in Nigeria, per avere partecipato alla rivolta dei Freedom Fighters, dediti al sequestro di petrolio nella zona del Delta, sia attendibile in quanto – pur avendo dichiarato il richiedente di essere stato identificato dalla polizia – il medesimo sarebbe rimasto per un anno, del tutto indisturbato, a casa della sorella, senza essere mai raggiunto da un avviso di indagine a suo carico, nè nulla gli è stato, ad oggi, riferito dalla sorella, con la quale l’istante è in contatto;

dalla assoluta, riscontrata, non plausibilità della narrazione dei fatti, è correttamente conseguita la esclusione, da parte della Corte d’appello, della possibilità di concedere allo straniero la protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b);

la censura sul punto in esame è, peraltro, inammissibile, essendo del tutto generica, risolvendosi, sul punto, in una astratta disamina dei principi giuridici in materia;

Ritenuto che:

per quanto concerne la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), la proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottragga all’applicazione del principio di allegazione dei fatti posti a sostegno della domanda, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass., 28/09/2015, n. 19197);

pertanto, soltanto quando il cittadino straniero che richieda il riconoscimento della protezione internazionale, abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto, sorga il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine dell’istante si registrino fenomeni di violenza indiscriminata, in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, che espongano i civili a minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 14, lett. c), (Cass., 28/06/2018, n. 17069; Cass., 31/01/2019, n. 3016);

Rilevato che:

nel caso concreto, il Tribunale ha accertato la non attinenza dei fatti narrati dall’appellante alla situazione generale, socio-politica, della Nigeria, avendo il medesimo fatto riferimento a vicende estranee al concetto di violenza indiscriminata derivante da un conflitto in atto, e comunque del tutto sfornite di attendibilità;

ad ogni buon conto, il giudice di merito ha accertato – mediante il ricorso a fonti internazionali aggiornate, citate nel provvedimento che la zona di provenienza del ricorrente non presenta una situazione di pericolo tale, derivante da situazioni di conflitto interne o internazionali, da porre in pericolo la vita o l’incolumità dei civili, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), anche grazie al regime democratico introdotto dal nuovo presidente;

il motivo di ricorso sul punto si concreta, per contro, per un verso, in una generica disamina dei principi giuridici in materia, per altro verso, nell’allegazione di questioni di merito, inammissibili in questa sede;

Ritenuto che:

per quanto concerne la protezione umanitaria, la attendibilità della narrazione dei fatti che hanno indotto lo straniero a lasciare il proprio Paese svolga un ruolo rilevante, atteso che ai fini di valutare se il richiedente abbia subito nel paese d’origine una effettiva e significativa compromissione dei diritti fondamentali inviolabili, la situazione oggettiva del paese d’origine deve essere necessariamente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza, secondo le allegazioni del richiedente, la cui attendibilità soltanto consente l’attivazione dei poteri officiosi (Cass. 4455/2018);

Rilevato che:

nella specie – come dianzi detto – il ricorrente è stato ritenuto del tutto inattendibile dal Tribunale, che ha altresì accertato che nel suo Paese di origine non sussiste una situazione di grave violazioni dei diritti umani;

il mezzo si risolve, per contro, nella mera, generica, esposizione dei principi giuridici in materia, senza l’indicazione di alcuna ragione di vulnerabilità prospettata al giudice di appello, che possa dare luogo all’applicazione della misura di protezione in esame;

Considerato che:

con il secondo motivo di ricorso – denunciando l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – il ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello non abbia disposto l’audizione personale del richiedente, onde dar modo al medesimo di chiarire la propria vicenda personale;

Ritenuto che:

nel procedimento, in grado d’appello, relativo ad una domanda di protezione internazionale, non sia ravvisabile una violazione processuale sanzionabile a pena di nullità nell’omessa audizione personale del richiedente, atteso che il rinvio, contenuto nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 13 – applicabile al caso concreto ratione temporis – al precedente comma 10 che prevede l’obbligo di sentire le parti, non si configura come un incombente automatico e doveroso, ma come un diritto della parte di richiedere l’interrogatorio personale, cui si collega il potere officioso del giudice d’appello di valutarne la specifica rilevanza (Cass. 3003/2018; Cass. 24544/2011);

Rilevato che:

nel caso di specie, tale rilevanza è stata – con espressa motivazione, non censurata dal ricorrente – esclusa dalla Corte territoriale; la censura è da considerarsi, pertanto, inammissibile;

Ritenuto che:

per tutte le ragioni esposte, il ricorso debba essere, pertanto, dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2019

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