Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31295 del 04/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2018, (ud. 07/11/2018, dep. 04/12/2018), n.31295

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liliana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2316-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA F.CONFALONIERI

5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIOVANNI MACCAGNANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 62/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

VERONA, depositata il 11/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/11/2018 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha

chiesto l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. B.G. impugnava l’avviso di accertamento con il quale era stata accertata la plusvalenza tassabile ai fini Irpef derivante dalla cessione a titolo oneroso, con atto del 11 maggio 2001, di due lotti di terreno edificabile siti in comune di Travenzuolo e distinti in mappa ai numeri (OMISSIS) e (OMISSIS). La commissione tributaria provinciale di Verona accoglieva parzialmente il ricorso dichiarando non dovute le sanzioni. Proposto appello da parte del contribuente ed appello incidentale da parte dell’agenzia delle entrate, la commissione tributaria regionale del Veneto, sezione staccata di Verona, lo accoglieva sul rilievo che non si trattava di aree edificabili poichè il mappale (OMISSIS) era un terreno su cui insisteva un vecchio caseificio ed il mappale (OMISSIS) non era autonomamente edificabile. Inoltre il venditore non aveva posto in essere alcuna attività di lottizzazione ed aveva venduto gli immobili nelle medesime condizioni in cui li aveva acquistati.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate affidato a quattro motivi illustrati con memoria. Il contribuente si è costituito in giudizio con controricorso pure illustrato con memoria. Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte a norma dell’art. 380 bis. 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce motivazione insufficiente su un fatto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene che la CTR non ha dato conto delle ragioni per le quali i due lotti non potevano considerarsi edificabili pur essendo essi ricompresi in un piano di recupero approvato il 23.3.2001 con successiva convenzione urbanistica del 23.4.2001 ed autorizzazione alla lottizzazione del 9.5.2001, secondo cui su tali terreni accorpati era prevista la realizzazione di un immobile a destinazione abitativa.

2. Con il secondo motivo deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’articolo 112 c.p.c., per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Sostiene che la CTR ha pronunciato ultra petita laddove ha accertato che il contribuente non aveva posto in essere attività alcuna atta ad agevolare l’edificabilità senza che tale circostanza fosse stata mai affermata dal ricorrente.

2. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81 (ora 67). Sostiene che ha errato la CTR nell’affermare che la plusvalenza non si era realizzata per il fatto che il venditore non aveva posto in essere alcuna attività di lottizzazione. Invero tale presupposto è previsto per il realizzarsi della plusvalenza dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81 (ora 67), lett. a, mentre la lett. b del medesimo articolo prevede unicamente la cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.

4. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la CTR omesso di considerare che prima della cessione il contribuente aveva compiuto atti volti a rendere edificabili i terreni.

5. Rileva la Corte il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto recante la pedissequa riproduzione degli atti processuali. Ora, questa Corte ha già affermato il principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la tecnica di redazione mediante integrale riproduzione di una serie di documenti si traduce in un’esposizione dei fatti non sommaria, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, e comporta un mascheramento dei dati effettivamente rilevanti, tanto da risolversi in un difetto di autosufficienza, sicchè è sanzionabile con l’inammissibilità, a meno che il coacervo dei documenti integralmente riprodotti, essendo facilmente individuabile ed isolabile, possa essere separato ed espunto dall’atto processuale, la cui autosufficienza, una volta resi conformi al principio di sinteticità il contenuto e le dimensioni globali, dovrà essere valutata in base agli ordinari criteri ed in relazione ai singoli motivi (Cass. n. 18363 del 18/09/2015). Nel caso che occupa il ricorso contiene non solo la riproduzione degli atti processuali ma anche argomentazioni critiche agevolmente isolabuili avverso la sentenza impugnata a sostegno dei motivi proposti, per il che non può esserne affermata l’inammissibilità.

6. Il primo ed il terzo motivo di ricorso debbono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi. Questa Corte ha già affermato il principio secondo cui la cessione di un’area con fabbricato demolito che è edificabile in base allo strumento urbanistico comunale (piano di recupero del centro storico) genera plusvalenza tassabile ai sensi del TUIR, art. 67, comma 1, lett. b), laddove in particolare qualifica come reddito “diverso” – tassato secondo i criteri di cui allo stesso TUIR, art. 68, – la plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso di un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria secondo lo strumento urbanistico vigente al momento della cessione stessa (Cass. n. 13240 del 20/04/2017). Nel caso di specie, incontroverso il fatto che sul mappale (OMISSIS) esisteva originariamente un fabbricato che è stato demolito, la CTR non ha dato conto delle ragioni addotte dall’agenzia delle entrate secondo cui sia il mappale (OMISSIS) che il mappale (OMISSIS) erano ricompresi in un piano di recupero approvato il 23.3.2001 con successiva convenzione urbanistica del 23.4.2001 ed autorizzazione alla lottizzazione del 9.5.2001, circostanze che, qualora accertate, avrebbe consentito di ritenere i terreni edificabili e la loro cessione suscettibile di generare plusvalenza tassabile.

7. Il secondo ed il quarto motivo rimangono assorbiti.

8. In relazione ai motivi accolti l’impugnata decisione va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto che, adeguandosi ai principi esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il terzo ed il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla commissione tributaria regionale del Veneto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2018

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