Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31294 del 04/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2018, (ud. 07/11/2018, dep. 04/12/2018), n.31294

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15387-2012 proposto da:

S.T., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SISTINA 121,

presso lo studio dell’avvocato MARCELLO BONOTTO, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 56/2011 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 29 aprile 2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07 novembre 2018 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. S.T. impugnava l’avviso di accertamento con il quale era stata accertata la plusvalenza tassabile ai fini Irpef derivante dalla cessione a titolo oneroso, con atto del 28 febbraio 2000, di un terreno edificabile di cui era proprietario. La commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva il ricorso. Proposto appello da parte dell’agenzia delle entrate, la commissione tributaria regionale della Lombardia lo accoglieva sul rilievo che il terreno era da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione da parte della regione e dall’adozione di strumenti attuativi. Quanto all’appello incidentale del contribuente incentrato sulla tardività della notifica dell’avviso di accertamento per avere il contribuente aderito al condono ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, esso era inammissibile per carenza di interesse e in ogni caso, l’eccezione era infondata.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a quattro motivi illustrati con memoria. L’agenzia delle entrate si è costituita in giudizio con controricorso. Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte a norma dell’art. 380 bis. 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione di norme processuali. Sostiene che nel ricorso introduttivo egli aveva sostenuto la nullità dell’atto per intempestività della notifica e violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, per essere stato notificato l’avviso oltre il termine di decadenza del 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione. Inoltre per il periodo di imposta 2000 egli si era avvalso della definizione degli anni pregressi di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9,(condono tombale) che precludeva all’amministrazione finanziaria l’accertamento per l’annualità che occupa ed impediva che i termini di prescrizione dell’accertamento fossero prolungati di due anni. In grado di appello il contribuente aveva formulato appello incidentale e la CTR, errando, lo ha dichiarato inammissibile benchè il S., pur essendo totalmente vittorioso in primo grado, si fosse visto respingere espressamente il motivo di ricorso che era idoneo da solo a definire integralmente in senso favorevole il giudizio. Ne deriva che è incorsa in errore la CTR nel ritenere che l’appellante incidentale fosse privo di interesse ad impugnare.

2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43. Sostiene che ha errato la CTR nell’affermare che in ogni caso la notifica dell’avviso di accertamento non era avvenuta tardivamente; ciò in quanto la L. n. 289 del 2002, art. 10, aveva previsto una proroga di due anni dei termini di accertamento per i soli contribuenti che non si fossero avvalsi delle procedure di definizione indicate nella stessa legge, artt. 7, 8 e 9, mentre il contribuente aveva pacificamente inviato l’istanza di che trattasi.

3. Con il terzo motivo deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Ciò in quanto il contribuente aveva chiesto in via subordinata l’applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3, assumendo che le sanzioni non erano applicabili per le obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria, tenuto conto che al momento della stipula dell’atto sussisteva incertezza in ordine alla qualificazione di un’area come fabbricabile laddove tale qualità fosse stata prevista nel piano regolatore adottato ma non ancora approvato.

4. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la CTR omesso di esaminare la domanda volta ad ottenere l’annullamento delle sanzioni e dell’applicazione retroattiva degli interessi moratori.

5. Osserva la Corte che va esaminato con priorità il secondo motivo di ricorso in quanto avente natura assorbente del primo. Esso è infondato. Questa Corte, invero, ha già affermato il principio secondo cui, ai sensi del chiaro disposto della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 1, “non possono essere oggetto di definizione automatica i redditi soggetti a tassazione separata…, ferma restando, per i predetti redditi, la possibilità di avvalersi della dichiarazione integrativa di cui al medesimo art. 8, secondo le modalità ivi indicate”.

Siffatta espressa preclusione, prevista senza alcuna distinzione, comporta inequivocabilmente l’esclusione della definizione automatica L. n. 289 del 2002, ex art. 9, per i redditi soggetti a tassazione separata, quali certamente sono da ritenersi quelli in questione giusta il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, lett. b. Di conseguenza, non essendo stati definiti in via automatica ex art. 9 cit., i redditi di cui sopra: 1) non può ritenersi operante per l’Amministrazione la preclusione all’accertamento dei redditi medesimi, preclusione prevista infatti dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 10, solo in caso di perfezionamento della procedura di cui al predetto art.; 2) è applicabile per detto accertamento la proroga dei termini prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 10 (Cass. n. 21190 del 08/10/2014).

6. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso vanno esaminati congiuntamente in quanto involgono la medesima questione giuridica.

La L. n. 212 del 2000, art. 10, prevede che ” non sono irrogate sanzioni nè richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorchè successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.”

La Corte di legittimità (cfr. Cass. n. 13076 del 24/06/2015; Cass. n. 4394 del 24/2/2014; Cass. n. 3113 del 12/2/2014; Cass. n. 24670 del 28/11/2007) è ripetutamente intervenuta a definire l’ambito di non debenza delle sanzioni enunciando i seguenti principi di diritto: per “incertezza normativa oggettiva tributaria” deve intendersi la situazione giuridica oggettiva, che si crea nella normazione per effetto dell’azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall’impossibilità, esistente in sè ed accertata dal giudice, d’individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie; l’incertezza normativa oggettiva costituisce una situazione diversa rispetto alla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto come emerge dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, che distingue in modo netto le due figure dell’incertezza normativa oggettiva e dell’ignoranza (pur ricollegandovi i medesimi effetti) e perciò l’accertamento di essa è esclusivamente demandata al giudice e non può essere operato dalla amministrazione; l’incertezza normativa oggettiva non ha il suo fondamento nell’ignoranza giustificata, ma nell’impossibilità, abbandonato lo stato d’ignoranza, di pervenire comunque allo stato di conoscenza sicura della norma giuridica tributaria. L’essenza del fenomeno dell’incertezza normativa oggettiva si può rilevare attraverso una serie di fatti indice, che spetta al giudice accertare e valutare nel loro valore indicativo, e che sono stati individuati a titolo di esempio e, quindi, non esaustivamente: 1) nella difficoltà d’individuazione delle disposizioni normative, dovuta magari al difetto di esplicite previsioni di legge; 2) nella difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) nella difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; 4) nella mancanza di informazioni amministrative o nella loro contraddittorietà; 5) nella mancanza di una prassi amministrativa o nell’adozione di prassi amministrative contrastanti; 6) nella mancanza di precedenti giurisprudenziali; 7) nella formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, magari accompagnati dalla sollecitazione, da parte dei Giudici comuni, di un intervento chiarificatore della Corte costituzionale; 8) nel contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; 9) nel contrasto tra opinioni dottrinali; 10) nell’adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente. Tali fatti indice devono essere accertati, esaminati ed inseriti in procedimenti interpretativi della formazione che siano metodicamente corretti e che portino inevitabilmente a risultati tra loro contrastanti ed incompatibili. Costituisce, quindi, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ossia l’insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso la sua interpretazione”.

Ora, nel caso di specie appaiono dovuti gli interessi moratori in quanto il contribuente, nell’omettere di versare l’imposta sulla plusvalenza, non risulta essersi conformato a specifiche indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria. Non sono dovute, invece, le sanzioni, tenuto conto che, all’epoca della stipula dell’atto di che trattasi, sussisteva obiettiva incertezza circa la natura edificabile, ai fini fiscali, di un terreno la cui edificabilità fosse prevista da uno strumento urbanistico adottato ma non ancora approvato. Solo in seguito sul punto è intervenuta la norma di cui al D.L. n. 223 del 2006, art. 36, convertito con modificazioni dalla L. n. 248 del 2006, stabilendo che “ai fini dell’applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.” E successivamente la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza 30 novembre 2006, n. 25506, ha stabilito la valenza di interpretazione autentica della norma ed il principio che l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev’essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi.

7. Vanno dunque accolti il terzo ed il quarto motivo di ricorso, va rigettato il secondo e dichiarato assorbito il primo. L’impugnata sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ed il ricorso originario del contribuente va parzialmente accolto dichiarandosi non dovute le sanzioni. Le spese processuali dell’intero giudizio si compensano in considerazione della parziale reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso, rigetta il secondo e dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie parzialmente il ricorso originario del contribuente dichiarando non dovute le sanzioni. Compensa le spese processuali dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 7 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2018

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