Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31290 del 29/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 29/11/2019, (ud. 10/10/2019, dep. 29/11/2019), n.31290

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16223/2014 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PASTEUR

56, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO PANUNZI, rappresentato e

difeso dall’avvocato BRUNO PETTINARI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso dagli

avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, LIDIA

CARCAVALLO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 232/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 12/03/2014 R.G.N. 334/2013.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 12 marzo 2014, la Corte d’Appello di Ancona, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Camerino, rigettava la domanda proposta da T.M. nei confronti dell’INPS, avente ad oggetto il ricalcolo della pensione in considerazione della maggiore contribuzione figurativa da accreditarsi con riguardo ai periodi di fruizione del trattamento di mobilità per non essere state incluse nella retribuzione assunta a base di computo alcune voci viceversa computabili;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto insussistente il diritto al richiesto ricalcolo per essere l’ammontare della contribuzione conseguente e corrispondente all’importo dell’indennità di mobilità;

che per la cassazione di tale decisione ricorre il T., affidando l’impugnazione a tre motivi, in relazione alla quale l’INPS si è limitata al deposito di delega per la difesa nel corso dell’udienza di discussione;

che il ricorrente ha poi presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 155 del 1981, art. 8,L. n. 153 del 1969, art. 12,D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 3, comma 6, nonchè del D.Lgs. n. 314 del 1997, imputa alla Corte territoriale il mancato riferimento alla nozione di retribuzione prevista, quale base di computo per la contribuzione relativa ai periodi riconosciuti figurativamente, dalla L. n. 155 del 1981, che impone il riferimento alla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell’anno solare in cui si collocano quei periodi, sancendo così l’irrilevanza, ai fini della determinazione della contribuzione figurativa da accreditare per i periodi medesimi, del riferimento a quanto percepito dal lavoratore nel periodo di mobilità;

che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., il ricorrente lamenta l’incongruità logica e giuridica dell’argomento centrale su cui la Corte territoriale basa il proprio pronunciamento, dato dalla mancata contestazione dell’importo dell’indennità di mobilità percepita in relazione al quale la contribuzione figurativa accreditata risulta puntualmente commisurata, evidenziando come, a motivo della pretesa irrilevanza ai fini della determinazione della contribuzione figurativa dovuta per il periodo di mobilità di quanto percepito a titolo di indennità di mobilità, il difetto di interesse ad agire per la contestazione dell’importo dell’indennità medesima;

che nel terzo motivo la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, è prospettata in relazione alla ritenuta contraddittorietà della pronunzia resa dalla Corte territoriale la quale, a detta del ricorrente, mentre chiaramente afferma non essere maturata in relazione alla pretesa alcuna decadenza o prescrizione, finisce per riconoscere di fatto l’effetto preclusivo dell’azione connesso alla decadenza laddove afferma che, a motivo della mancata contestazione dell’importo dell’indennità di mobilità, ricorre “l’impossibilità di imporre ed effettuare un ricalcolo su dati e conseguenti diritti oramai definitivamente consolidati”;

che tutti i suesposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. 14 marzo 2018, n. 6161) secondo cui, ai fini della determinazione della contribuzione figurativa da accreditare per il periodo di mobilità, non trova applicazione la L. n. 155 del 1981, art. 8, che, nell’individuazione della retribuzione da assumere a base di computo di tale contribuzione assume a fondamento un principio di equivalenza fra retribuzione imponibile e retribuzione pensionabile, bensì alla disposizione dettata ad hoc dalla L. n. 223 del 1991, art. 7, commi 1 e 9, che, discostandosi da quel principio, fa riferimento ai fini della determinazione della contribuzione figurativa per mobilità alla nozione di retribuzione valevole per il calcolo del trattamento straordinario di integrazione salariale, corrispondente alla retribuzione comprensiva di tutti gli emolumenti di carattere continuativo che devono essere considerati come componenti della normale retribuzione oraria spettante per il periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro (cfr. Cass. n. 1578/2007);

che, pertanto, il ricorso va rigettato, senza attribuzione delle spese per essersi l’Istituto intimato limitato al deposito di delega per la difesa nel corso dell’udienza di discussione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2019

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