Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3129 del 12/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3129 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: DI IASI CAMILLA

SENTENZA

sul ricorso 23791-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
3334

PAPOTTO MARIA ANNINA;
– intimata –

avverso

la

sentenza

n.

107/2008

della

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di MESSINA, depositata il
05/09/2008;

Data pubblicazione: 12/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/11/2013 dal Consigliere Dott. CAMILLA
DI IASI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso

per l’accoglimento del ricorso.

127.G.N. 23791 /09

SENTENZA
Ragioni della decisione

1. L’Agenzia delle Entrate propone, nei confronti di Maria Annina Papotto (che non ha resistito),
ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 107/26/08 con la quale la C.T.R. Sicilia sezione n. 26

dalla Papotto in quanto l’iscrizione a ruolo riguardava il reddito relativo al 1996 percepito dal
coniuge codichiarante della contribuente.
2. Con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 17 u.c. 1. 114/77, 34
d.p.r. 602/731 e 1292 c.c., la ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere i giudici
d’appello considerato che la presentazione congiunta della dichiarazione dei redditi da parte dei
coniugi non ha effetto solo per i redditi dichiarati ma si estende anche a quelli successivamente
accertati a carico del coniuge codichiarante.
La censura è fondata, posto che, a norma dell’art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, ove i
coniugi abbiano presentato dichiarazione congiunta dei redditi, gli accertamenti in rettifica sono
effettuati a nome di entrambi in quanto i coniugi medesimi “sono responsabili in solido per il
pagamento dell’imposta, soprattasse, pene pecuniarie ed interessi iscritti a ruolo a nome del marito”,
e che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità -alla quale il collegio intende dare
continuità in assenza di valide regioni per discostarsene-, la responsabilità solidale dei coniugi che
abbiano presentato dichiarazione congiunta dei redditi “per il pagamento dell’imposta, soprattasse,
pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito”, prevista dall’art. 17, ultimo comma,
della legge 13 aprile 1977, n. 114, vale anche per gli accertamenti dipendenti da comportamenti non
riconducibili alla sfera volitiva e cognitiva di entrambi, in quanto conseguenti ad atti di
accertamento in rettifica condotti esclusivamente nei confronti di uno solo di essi (v. cass. n.9209
del 2011).

ha conferma la decisione dei primi giudici che avevano annullato la cartella di pagamento opposta

l ricorso deve essere pertanto accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la
causa può essere decisa col rigetto del ricorso introduttivo. Le spese del presente giudizio di
legittimità vanno poste a carico della parte soccombente. Si dispone invece la compensazione delle
spese dei giudizi di primo e secondo grado, atteso lo sviluppo della vicenda processuale nel merito
ed il consolidarsi della giurisprudenza di legittimità nei termini soprarichiamati in data successiva
alla proposizione del ricorso introduttivo.

Accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Condanna la soccombente
alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in €1.400,00 oltre eventuali spese prenotate
a debito. Compensa le spese dei giudizi di merito.
Roma 27.11.2013

PQM

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