Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3129 del 10/02/2020

Cassazione civile sez. III, 10/02/2020, (ud. 23/10/2019, dep. 10/02/2020), n.3129

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20699-2018 proposto da:

P.G., P.R., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA BIAGIO PETROCELLI, 224, presso lo studio dell’avvocato

DAYSA GIACANI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 32/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/10/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. G. e P.R. ricorrono, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 32/18, del 3 gennaio 2018, della Corte di Appello di Roma, che – accogliendo il gravame esperito dal Ministero della Salute contro la sentenza n. 20740/12 del Tribunale di Roma – ha dichiarato prescritto il diritto al risarcimento dei danni, azionato dagli odierni ricorrenti, in proprio e quali eredi di Pe.Gi., nei confronti del Ministero della Salute, in relazione all’infezione da HCV contratta dalla Pe. a seguito di una trasfusione di sangue avvenuta nel (OMISSIS).

2. Riferiscono, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti di aver adito il Tribunale capitolino per ottenere il ristoro dei danni, “iure proprio” e “iure hereditatis”, conseguenti all’infezione contratta dalla loro congiunta, sul presupposto che fosse ipotizzabile una responsabilità ex art. 2043 c.c. del Ministero della Salute per omesso controllo, da parte degli organi sanitari, del sangue utilizzato per le trasfusioni.

Accolta la domanda risarcitoria dal primo giudice, la Corte di Appello di Roma, su gravame del Ministero della Salute, dichiarava l’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni.

3. Avverso la sentenza della Corte capitolina ricorrono per cassazione i P., sulla base – come detto – di un unico motivo.

3.1. Il motivo deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione degli artt. 2947 e 2935 c.c.

Si censura la sentenza della Corte di Appello di Roma per aver ritenuto fondata, erroneamente, l’eccezione di prescrizione, proponendo i ricorrenti un motivo di impugnazione che si precisa essere prospettato sia in relazione al “dies a quo” della prescrizione, che al termine applicabile alla presente fattispecie.

I ricorrenti sottolineano come, in relazione a domande risarcitorie del tipo di quella da essi proposta, il termine di prescrizione decorra dal giorno in cui la malattia, insorta a seguito della trasfusione, venga percepita (o possa esserlo) come danno ingiusto, giorno da identificarsi – in base a giurisprudenza costante – con quello della proposizione della domanda volta al riconoscimento dell’indennizzo di cui alla L. 25 febbraio 1992, n. 210.

Orbene, poichè nel caso di specie la domanda “de qua” risulta essere stata presentata, come riconosce anche la sentenza impugnata, nell’anno 2001, erronea sarebbe l’affermazione della Corte territoriale secondo cui, con riferimento ai danni “iure hereditatis”, risultava già decorsa, al momento della proposizione del giudizio risarcitorio, la prescrizione quinquennale. Affermazione basata sul rilievo – in contrasto con l’indirizzo giurisprudenziale suddetto – che la prescrizione non decorre necessariamente dalla presentazione della domanda di indennizzo, ma può decorrere anche da epoca anteriore, vale a dire dal momento in cui la patologia risulti diagnosticata e che risulti riconoscibile la rapportabilità causale della stessa all’emotrasfusione, momento che la sentenza identifica, nel caso di specie, nel (OMISSIS), in corrispondenza della diagnosi di “cirrosi attiva HCV+”.

I ricorrenti assumono, inoltre, che la sentenza debba essere cassata anche in relazione al termine di prescrizione applicabile, da individuarsi in quello decennale, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di Appello, che avrebbe erroneamente applicato a tutti i danni, “iure proprio” e “iure hereditatis”, la prescrizione quinquennale.

4. Ha proposto controricorso il Ministero della Salute, per resistere all’avversaria impugnazione, della quale assume la non fondatezza.

Il controricorrente deduce come la sentenza impugnata abbia fatto corretta applicazione del principio secondo cui la prescrizione, per fattispecie simili a quelle per cui è causa, decorre dal giorno in cui il soggetto ha acquisito, o avrebbe potuto acquisire secondo la normale diligenza e le cognizioni scientifiche del momento, la consapevolezza di aver subito un danno ingiusto, momento identificato nel (OMISSIS), epoca in cui fu diagnosticata alla Pe. l’epatite “C”.

Orbene, non essendosi l’interessata attivata nè per chiedere l’indennizzo di legge, nè l’eventuale risarcimento del danno subito, giunto il decesso della donna nel (OMISSIS) si determinò, in questo modo, l’estinzione per prescrizione del suo diritto, non più trasmissibile, per tale ragione, “iure hereditatis” agli odierni ricorrenti. Quanto, invece, al danno “iure proprio”, anche a ritenere applicabile il termine decennale di prescrizione, l’azione risarcitoria risulta proposta ben tredici dopo il decesso della Pe., donde l’intervenuta prescrizione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Il ricorso va accolto, per quanto di ragione.

5.1. La sentenza impugnata – per vero non lineare nel suo sviluppo e, soprattutto, nelle conclusioni raggiunte – muove, tuttavia, da un corretto presupposto, ovvero che il termine di prescrizione sia diverso, a seconda che gli eredi dell’emotrasfuso deceduto agiscano per far valere il danno “iure proprio” o “iure heriditatis”.

La Corte capitolina, difatti, richiama nelle premesse del proprio ragionamento il principio – conforme anche alla più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 3, ord. 22 agosto 2018, n. 20882, Rv. 650431-01) – secondo cui la responsabilità del Ministero della Salute per i danni da trasfusione di sangue infetto “ha natura extracontrattuale, sicchè il diritto al risarcimento è soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c., comma 1, non essendo ipotizzabili figure di reato (epidemia colposa o lesioni colpose plurime) tali da innalzare il termine ai sensi dell’art. 2947 c.c., comma 3”, con l’avvertenza, però che “in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, la prescrizione rimane quinquennale per il danno subito da quel soggetto in vita, del quale il congiunto chieda il risarcimento “iure hereditatis”, trattandosi pur sempre di un danno da lesione colposa, reato a prescrizione quinquennale (alla data del fatto), mentre la prescrizione è decennale per il danno subito dai congiunti della vittima “iure proprio”, in quanto, per tale aspetto, il decesso del congiunto emotrasfuso integra omicidio colposo, reato a prescrizione decennale (alla data del fatto)” (Cass. Sez. 3, sent. 15 maggio 2012, n. 7553, Rv. 622363- 01).

Su tali basi, dunque, la Corte territoriale ha ritenuto che il diritto al risarcimento del danno “iure hereditatis”, soggetto come visto a prescrizione quinquennale, si fosse già prescritto “all’epoca di introduzione del giudizio” (ovvero, pacificamente, il 20 gennaio 2010), assumendo come “dies a quo”, la data di proposizione della domanda di indennizzo (luglio 2001), conformandosi al principio, ancora di recente ribadito da questa Corte, secondo cui “la presentazione della domanda di indennizzo, di cui alla L. n. 210 del 1992, attesta l’esistenza, in capo al malato e ai familiari, della consapevolezza che queste siano da collegare causalmente con le trasfusioni e, pertanto, segna il limite ultimo di decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, a norma dell’art. 2935 c.c. e art. 2947 c.c., comma 1”, sebbene ciò non escluda “che il giudice di merito individui in un momento precedente l’avvenuta consapevolezza del suddetto collegamento sulla base di un accertamento in fatto adeguatamente motivato” (Cass. Sez. 6-3, ord. 22 novembre 2017, n. 27757, Rv. 647001-01).

In relazione, dunque, al diritto a conseguire il risarcimento del danno “iure hereditats” la dichiarazione di intervenuta prescrizione deve ritenersi corretta.

5.2. Non altrettanto può dirsi, invece, per l’identica conclusione raggiunta in relazione a quello che – con terminologia, per vero, inusuale – viene, in sentenza, definito come danno “da morte”, ovvero il diritto al risarcimento del danno “iure proprio”.

Di tale diritto la Corte capitolina afferma l’intervenuta prescrizione (decennale) sull’assunto che il giudizio risarcitorio “è stato introdotto con atto di citazione notificato il 20 gennaio 2010”, ovvero, non solo “tredici anni dopo il decesso di Pe.Gi.” (avvenuto nel (OMISSIS)), ma dopo che “già nel 1990 l’infezione HCV si era manifestata” e che “nel (OMISSIS) era stata formulata diagnosi da “Cirrosi attiva HCV+” cui era seguito un epatocarcinoma”.

Così argomentando, tuttavia, la sentenza impugnata si è limitata ad esporre una mera concatenazione di avvenimenti, senza neppure individuare con precisione il “dies a quo” della prescrizione, e soprattutto disattendo il principio secondo cui, in tema di risarcimento del danno causato da emotrasfusione con sangue infetto, “ai fini dell’individuazione dell'”exordium praescriptionis”, una volta dimostrata dalla vittima” (o, per essa, dai suoi eredi, nel caso in cui la pretesa risarcitoria sia, appunto, azionata da costoro) “la data di presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell’indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992, spetta alla controparte dimostrare che già prima di quella data il danneggiato conosceva o poteva conoscere, con l’ordinaria diligenza, l’esistenza della malattia e la sua riconducibilità causale alla trasfusione anche per mezzo di presunzioni semplici, sempre che il fatto noto dal quale risalire a quello ignoto sia circostanza obiettivamente certa e non mera ipotesi o congettura, pena la violazione del divieto del ricorso alle “praesumptiones de praesumpto”” (così Cass. Sez. 3, sent. 28 giugno 2019, n. 17421, Rv. 654353-01).

Infatti, come ribadito dall’arresto di questa Corte da ultimo indicato, se con “la domanda amministrativa di concessione dell’indennizzo previsto dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210”, il soggetto emotrasfuso “dimostra per ciò solo di essere consapevole sia della sua malattia, sia della causa di essa”, essendo, dunque, ragionevole presumere che da tale data incominci a decorrere il termine di prescrizione, resta, a questo punto, “ribaltato sulla parte che si oppone alla domanda di risarcimento l’onere di provare che il danneggiato avesse acquisito la consapevolezza dell’esistenza del contagio, e della sua derivazione causale dalla trasfusione, già prima dell’inoltro della suddetta domanda amministrativa di indennizzo”. Detta prova, come detto, può anche fornirsi in via presuntiva, ma “si deve fondare su fatti certi”, ovvero, “si deve dedurre da questi sulla base di massime d’esperienza o dell'”id quod plerumque accidit””, non potendo consistere in una congettura, ovvero in “una mera supposizione”, ciò che si verifica quando la presunzione “si fonda su fatti incerti” e “viene dedotta da questi in via di semplice ipotesi”; evenienza alla quale è stato ricondotto il caso – identico a quello oggetto del presente ricorso – in cui il giudice “ha ritenuto di poter desumere il fatto ignoto della conoscenza o conoscibilità della causa della malattia”, dalla mera scoperta, da parte della persona emotrasfusa “di essere ammalata di epatite”, e dalla circostanza che essa “aveva sin d’allora iniziato a curarsi” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 17421 del 2019, cit.).

5.3. La sentenza impugnata va, dunque, cassata nella parte in cui ha ritenuto maturata la prescrizione del diritto al risarcimento del danno “iure proprio”, con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, affinchè decida nel merito, nel rispetto dei principi dianzi enunciati in relazione al cd. “exordium praescriptionis”.

6. Le spese del presente giudizio saranno definite all’esito del giudizio di rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, per quanto di ragione, e cassa in relazione la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, perchè decida nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.

Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2020

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