Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3129 del 08/02/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 3129 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: SCARPA ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 22404-2012 proposto da:
ROCCA

ERMINIO

RCCRMN36B02F839Z,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 36, presso lo studio
dell’avvocato MAURIZIO POLONI, che io rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ALDO RARUFFI;
– ricorrente contro
DURANTE DANILLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
AMMIRAGLIO MARZOLO 21 – OSTIA, presso lo studio
dell’avvocato ROBERTO SESTI, rappresentato e difeso
dall’avvocato PAOLO NIERI;
– controricorrente –

c? (

Data pubblicazione: 08/02/2018

avverso la sentenza n. 1692/2011 della CORTE D’APPELLO di
VENEZIA, depositata il 14/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06/12/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale

dei primi sei motivi del ricorso, con assorbimento dei restanti;
uditi gli Avvocati Baruffi e Nieri.

FATTI DI CAUSA
Erminio Rocca ha proposto ricorso, articolato in otto motivi,
avverso la sentenza n. 1692/2011 della Corte d’Appello di
Venezia, depositata il 14 luglio 2011.
Resiste con controricorso Danillo Durante.
Danillo Durante convenne l’antiquario Erminio Rocca con
citazione del 15 maggio 2003, esponendo come nel 1990 egli
vantasse un credito di Lire 570.000.000 verso il convenuto,
credito che portò nel 1992 all’emissione di un decreto
ingiuntivo ed all’intervento del medesimo Durante in una
procedura esecutiva immobiliare pendente nei confronti del
Rocca. Per indurre Danillo Durante a rinunciare al
procedimento monitorio ed alla procedura esecutiva, Erminio
Rocca convinse il medesimo ad accettare una promessa di
vendita, stipulata in data 10 luglio 1992 ed avente ad oggetto
la metà della proprietà di un dipinto del pittore Pieter Paul
Rubens, denominato il Serpente di bronzo, depositato in una
banca di Zurigo, per un valore di circa Lire 850.000.000. Nel
1994 il Durante versò così al Rocca l’ulteriore somma di Lire
295.000.000, quale differenza tra l’importo originario del suo
credito ed il valore del quadro dato in cambio, nonché la
Ric. 2012 n. 22404 sez. 52 – ud. 06-12-2017
-2-

Dott. LUIGI SALVATO, il quale ha concluso per l’accoglimento

somma di Lire 10.000.000 per il compenso dovuto ad un
esperto delle opere di Rubens incaricato di esporre il quadro in
una mostra. Ancora, Danillo Durante versò le spese di deposito
dovute alla banca svizzera che custodiva il dipinto, i premi
assicurativi e i costi di una expertise e di un intervento di

davanti alle autorità giudiziarie svizzere nei confronti della
compagnia assicuratrice che aveva assicurato il quadro, al fine
di essere indennizzato dei danni che l’opera aveva subito
durante il restauro, sia il Tribunale di Zurigo, sia il Tribunale
Federale di Losanna sia la Corte di cassazione di Zurigo
avevano, però rigettato la domanda, affermando che il quadro
non fosse autentico, ma opera di mano ignota, forse di un
allievo del Rubens, come accertato da una perizia
sull’autenticità e sul valore dell’opera svolta nel 1996
dall’Istituto Svizzero di Studi d’Arte di Zurigo. Ad identica
conclusione circa la non attribuibilità del quadro a Rubens,
secondo quanto dedusse l’attore, era pervenuto il critico d’arte
tedesco Justus Muller Hofstede, investito di un parere dal
Durante. Danillo Durante dovette così sostenere anche le spese
giudiziarie per il procedimento giudiziario svolto in Svizzera
(pari a Lire 185.187.130, più Lire 50.998.874 e Lire
17.175.257).
Danillo Durante domandò perciò la risoluzione del contratto
intercorso con Erminio Rocca e la condanna del convenuto alle
restituzioni ed ai danni.
L’adito Tribunale di Treviso, ravvisato Valiud pro alio, dichiarò
la risoluzione contrattuale e condannò Erminio Rocca, rimasto
contumace, al pagamento della somma di C 450.000,00, per
restituzioni e danni.

Ric. 2012 n. 22404 sez. 52 – ud. 06-12-2017
-3-

restauro. Poiché Danillo Durante aveva iniziato una causa

L’appello di Erminio Rocca venne poi rigettato con la sentenza
qui impugnata. La Corte d’Appello osservò che la scrittura
privata del 1° luglio 1992 intercorsa tra le parti, che indicava il
quadro promesso in vendita proprio come

“Le Serpent

d’Airain”, doveva aversi per riconosciuta dal Rocca, rimasto

contratto come preliminare improprio, in quanto
immediatamente traslativo della proprietà del quadro, previa
rinuncia del Durante al suo credito pregresso. La Corte di
Venezia aggiunse che, a fronte delle contestazioni
sull’autenticità del dipinto, sollevate dal compratore Durante,
spettava al venditore Rocca dar prova della sua sicura
attribuibilità al pittore Pieter Paul Rubens. Viceversa, solo in
appello, ed in violazione dell’art. 345 c.p.c., l’appellante
Erminio Rocca aveva prodotto alcune expertise che attestavano
l’autenticità del dipinto, documenti peraltro formati prima
dell’inizio del giudizio di primo grado e che potevano perciò
essere allegati in quella sede. Tali perizie non rivestivano, per
la Corte d’Appello, carattere di indispensabilità, ai sensi
dell’art. 345 c.p.c., in quanto da sole non in grado di sovvertire
la decisione impugnata, richiedendo comunque un
approfondimento semmai a mezzo di una C.T.U. Anche le
eccezioni di decadenza e prescrizione dell’appellante vennero
dichiarate inammissibili ex art. 345 c.p.c. dalla Corte d’Appello.
All’esito dell’udienza di discussione del 25 gennaio 2017, venne
disposto un rinvio a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle
Sezioni Unite di questa Corte sulla questione posta
dall’ordinanza interlocutoria n. 22602 del 7 novembre 2016.
Le parti hanno presentato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Ric. 2012 n. 22404 sez. 52 – ud. 06-12-2017
-4-

contumace in primo grado. La Corte d’Appello qualificò poi il

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1.11 primo motivo del ricorso di Erminio Rocca denuncia il
vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione per
la mancata o erronea valutazione delle prove documentali
prodotte in primo grado dal Durante, imputabile alla sentenza

particolare, alla relazione redatta dall’Istituto Svizzero di Studi
d’Arte su richiesta dell’assicuratrice Alpina Versicherungs AG,
che aveva, in realtà, concluso per l’impossibilità di convalidare
un’attribuzione univoca del quadro per cui è causa al Rubens,
ovvero comunque una collaborazione dello stesso alla
realizzazione del quadro, in considerazione della complessità
dell’opera del pittore fiammingo e della sua bottega,
suggerendo l’opportunità di sottoporre il quadro ad un critico
maggiormente esperto, quale Michael Jaffe.
I.2.Anche il secondo motivo del ricorso di Erminio Rocca allega
l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa la
valutazione delle prove documentali prodotte in primo grado
dall’attore, quanto, in particolare, alla relazione redatta
dall’Istituto Svizzero di Studi d’Arte ed alla ripartizione
dell’onere probatorio compiuta dalla Corte d’Appello, attesa la
contumacia del convenuto nel giudizio svoltosi davanti al
Tribunale di Treviso.
1.3.11 terzo motivo di ricorso censura la violazione e falsa
applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., avendo la Corte
d’Appello dato rilievo alla contumacia del Rocca in primo grado
per stabilire la sussistenza della prova della non attribuibilità
del quadro al Rubens.
1.4.11 quarto motivo di ricorso deduce la violazione e falsa
applicazione dell’art. 345 c.p.c. Spiega il ricorrente che lo
stesso attore Durante avesse riferito di essersi rivolto al
Ric. 2012 n. 22404 sez. 52 – ud. 06-12-2017
-5-

della Corte d’Appello di Venezia del 14 luglio 2011 quanto, in

professor Didier Bodart, ovvero ad uno dei massimi esperti di
Rubens, ricevendone conferma dell’autenticità del quadro di cui
alla promessa di vendita del 10 luglio 1992. Inoltre, in tale
scrittura si specificava che il quadro fosse accompagnato da
certificazioni di autenticità, non prodotte però in giudizio
L’expertise

redatto dal professor Didier Bodart

venne perciò prodotto dall’appellante con l’atto di gravame.
Neppure erano state prodotte dall’attore Durante le
menzionate sentenze dei giudici svizzeri e al riguardo il
ricorrente espone che il rigetto della domanda statuito dal
Tribunale Commerciale di Zurigo era stato motivato soltanto
per la mancata quantificazione della domanda risarcitoria.
Anche tali provvedimenti delle autorità giudiziarie svizzere
vennero prodotti dal Rocca in allegato agli atti d’appello.
Egualmente in appello il Rocca produsse la perizia dell’esperto
d’arte Justus Muller Hofstede ottenuta dal Durante e da questo
menzionata in citazione, senza comunque produrla. In
sostanza, evidenzia il ricorrente, i documenti prodotti con l’atto
di appello erano stati richiamati dallo stesso attore Durante in
primo grado, ma da lui non esibiti. Essi erano perciò
indispensabili ai fini della decisione dei giudici di appello ai
sensi dell’art. 345 c.p.c.
1.5.11 quinto motivo di ricorso di Erminio Rocca denuncia
l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione quanto
alla decisione di inammissibilità dei documenti prodotti insieme
all’atto d’appello, indicati nei numeri da 4 a 9, per la mancata
valutazione di circostanza provata con la relazione redatta
dall’Istituto Svizzero di Studi d’Arte.
1.6.11 sesto motivo del ricorso denuncia il vizio di omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione, ovvero la violazione
e falsa applicazione degli artt. 61 e 191 c.p.c., quanto alla
Ric. 2012 n. 22404 sez. 52 – ud. 06-12-2017
-6-

dall’attore.

decisione della Corte d’Appello di Venezia di non compiere
ulteriori accertamenti istruttori e di non disporre una
consulenza tecnica d’ufficio.
1.7.11

settimo motivo censura l’omessa, insufficiente o

contraddittoria motivazione quanto alla declaratoria di

570.000.000) formulata dal Durante nella scrittura del 1° luglio
1992, declaratoria contenuta nella sentenza della Corte
d’Appello di Venezia in difetto di apposita domanda di Danillo
Durante, il quale aveva, anzi, reiterato la diversa domanda di
restituzione della somma indicata e di risoluzione del contratto.
I.8.L’ottavo motivo di ricorso, numerato come “7.2.”, allega la
violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., sempre circa
la declaratoria di inefficacia della dichiarazione di rinuncia al
credito di C 294.380,43 (Lire 570.000.000), avendo il Durante
proposto soltanto una domanda di “restituzione del prezzo
pagato” e di risarcimento dei danni conseguenti alla non
autenticità del quadro.
II. Assume rilievo pregiudiziale il quarto motivo di ricorso, che
risulta fondato.
Deve condividersi la premessa secondo cui l’appartenenza di
un quadro all’autore indicato dai contraenti di una
compravendita di opera d’arte assume, nell’intendimento delle
parti e secondo il comune apprezzamento di tali rapporti nel
campo socio-economico, valore di mezzo specifico di
identificazione della cosa venduta con carattere sostanziale,
per cui, ove la garantita autenticità del dipinto risulti
successivamente insussistente, va ritenuto che la cosa
trasferita è diversa da quella oggetto del contratto, e non già la
stessa cosa affetta da vizi redibitori o da mancanza di qualità
promesse, con la conseguenza che compete all’acquirente
Ric. 2012 n. 22404 sez. 52 – ud. 06-12-2017
-7-

inefficacia della rinuncia al credito di C 294.380,43 (Lire

l’azione di inadempimento per consegna di aliud pro alio (arg.
da Cass. Sez. 2, 23/03/2017, n. 7557; Cass. Sez. 2,
01/07/2008, n. 17995; Cass. Sez. 2, 26/01/1977, n. 392;
Cass. Sez. 2, 11/03/1974, n. 639; anche Cass.

Sez.

2,

08/06/2011, n. 12527).

valutato l’importanza dell’inadempimento, ritenuto rilevante ex
art. 1455 c.c. ai fini della risoluzione del contratto, consistente
nel mancato rilascio all’acquirente da parte del venditore di una
copia fotografica dell’opera con retrostante dichiarazione
firmata di autenticità e di provenienza della stessa, rilascio
previsto come obbligatorio dal vigente, all’epoca, art. 2 della
legge n. 1062 del 1971 (Cass. Sez. 3, 15/02/1985, n. 1300).
Trovano allora applicazione, come affermato dalla stessa Corte
d’Appello di Venezia nella sentenza impugnata, i principi dettati
da Cass. Sez. U, 30/10/2001, n. 13533, secondo cui, ai fini
della prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore
che agisca per la risoluzione contrattuale (come per il
risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento) deve
soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed
il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera
allegazione della circostanza dell’inadempimento della
controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere
della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito
dall’avvenuto adempimento. Eguale criterio di riparto dell’onere
della prova, per esigenze di omogeneità del regime istruttorio,
opera anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento
dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, nel senso
che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione
dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri
accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata
Ric. 2012 n. 22404 sez. 52 – ud. 06-12-2017
-8-

Questa Corte, in ipotesi di vendita di opere d’arte, ha anche già

osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità
quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta
sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto
adempimento. Così infatti, anche il compratore che invochi la
risoluzione contrattuale, deducendo che il bene venduto sia

precisa doglianza, incentrata sulla non conformità del
comportamento del venditore al programma negoziale, ed in
ragione di questa richiede tutela. Sicché spetta al venditore
contrapporre la prova del fatto estintivo costituito dall’esatto
adempimento, consistente, nella specie, nell’idoneità del bene
alienato ad assolvere la propria destinazione economico-sociale
ed a fornire l’utilità richiesta. Essendo, quindi, nel caso per cui
è lite, l’oggetto della prestazione del venditore connotato da
peculiari qualità individuanti (quadro attribuito al pittore Pieter
Paul Rubens), a fronte della contestazione dell’acquirente circa
la difformità fra quanto pattuito e quanto consegnatogli (“aliud
pro allo”),

non può esimersi il medesimo venditore dallo

specificare e provare il detto oggetto in relazione alla
particolare “species” pattuita, diversamente risultando sfornito
l’adempimento di prova idonea (Cass. Sez. 2, 16/11/2000, n.
14865). Nel distribuire, pertanto, tra le parti il rischio della
prova mancata dell’autenticità del quadro venduto alla stregua
dell’insegnamento espresso da Cass. Sez. U, 30/10/2001, n.
13533, le conseguenze dell’incerta dimostrazione dell’esattezza
qualitativa dell’oggetto della prestazione del venditore vanno
accollate a quest’ultimo (cfr. anche Cass. Sez. 2, 22/11/2016,
n. 23578).
La Corte d’Appello di Bologna ha negato l’ammissibilità dei
nuovi documenti prodotti dall’appellante Erminio Rocca, ovvero
le perizie, o expertise (riconoscimento e autenticazione di
Ric. 2012 n. 22404 sez. 52 – ud. 06-12-2017
-9-

completamente diverso da quello pattuito, esprime una ben

un’opera d’arte da parte di un esperto), di Didier Bodart e di
Justus Muller Hofstede, documenti peraltro menzionati
nell’esposizione dei fatti di causa dallo stesso attore Danillo
Durante a sostegno delle sue domande, ma non offerti in
produzione in primo grado. Ancora, l’appellante allegò insieme

Tribunale Commerciale e della Corte di Cassazione del Cantone
di Zurigo e la perizia dell’esperto d’arte Justus Muller Hofstede,
tutte pure menzionate dal Durante nella citazione introduttiva
del giudizio di primo grado, ma non esibite davanti al
Tribunale.
La Corte d’Appello ha osservato che il Rocca avrebbe potuto
produrre tutta questa documentazione nel giudizio di primo
grado, nel quale, invece, era rimasto contumace, senza
contestare perciò i fatti dedotti dal Durante a fondamento della
sua domanda. Perciò i documenti allegati in appello, secondo la
Corte di Venezia, non erano indispensabili, agli effetti dell’art.
345 c.p.c., in quanto non sufficienti a determinare un
sovvertimento della decisione impugnata, e piuttosto implicanti
un approfondimento istruttorio, eventualmente a mezzo di
CTU.
La Corte d’Appello ha così deciso la questione di diritto
dell’ammissibilità della produzione dei nuovi documenti in
appello in modo non conforme all’orientamento
giurisprudenziale di recente prescelto da Cass., Sez. U,
04/05/2017, n. 10790, nel senso, cioè, che, nel giudizio di
appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi
dell’art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla
novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I.
n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis), non soltanto
quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza
Ric. 2012 n. 22404 sez. 52 – ud. 06-12-2017
-10-

al suo atto di impugnazione del 7 giugno 2006 le sentenze del

circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata,
smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio,
ma altresì quella in grado di provare quel che era rimasto
indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal
rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria

primo grado.
Quando viene dedotta, in sede di legittimità, come nel caso in
esame, l’erroneità della dichiarazione di inammissibilità di una
prova documentale in appello, la Cassazione, essendo
chiamata ad accertare un error in procedendo, è giudice anche
del fatto, ed è, quindi, tenuta essa stessa a stabilire se si
trattasse di prova indispensabile, in quanto tale giudizio attiene
non al merito della decisione, ma al rito (cfr. Cass. Sez. 1,
08/02/2017, n. 3309; Cass. Sez. 1, 25/01/2016, n. 1277;
Cass. Sez. 1, 17/06/2009, n. 14098).
Deve chiarirsi come anche il convenuto rimasto contumace in
primo grado ha il diritto di svolgere, in fase di appello, tutte le
difese consentite alle parti dall’art. 345 c.p.c. Ciò premesso, i
documenti prodotti in appello da Erminio Rocca rivelavano la
loro indispensabilità proprio nel quadro delle risultanze
istruttorie acquisite in primo grado, di fatto limitate alla
relazione dell’istituto Svizzero di Studi d’arte, la quale, come
riconosce la stessa sentenza della Corte di Venezia, non aveva
affatto dissipato lo stato di incertezza sui fatti controversi
(idest, sull’autenticità, o meno, del quadro). I documenti
allegati da 4 a 9 dell’indice in calce all’atto d’appello risultano,
così, dotati di immediata influenza causale sulla decisione
finale della lite, tanto più ove si tenga conto che gli stessi
documenti erano stati richiamati (ma non esibiti) in primo
grado dallo stesso attore Danillo Durante a sostegno delle
Ric. 2012 n. 22404 sez. 52 – ud. 06-12-2017
-11-

negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del

proprie deduzioni difensive ed a dimostrazione della sua
pretesa, in relazione a contenuti che assumeva a lui favorevoli.
Che poi l’attitudine positiva di tale nuova produzione
documentale a dissipare lo stato di incertezza sull’attribuzione
del quadro al Rubens imponga ai giudici di appello una

ovvero una indagine unitaria ed organica, non limitata, cioè,
all’esame isolato di quei singoli elementi, o, ancora, l’eventuale
ricorso ad una integrazione peritale, tutto ciò costituisce
conferma, piuttosto che confutazione, dell’indispensabilità dei
nuovi documenti.
Con l’accoglimento del quarto motivo di ricorso, rimangono
assorbiti il primo, il secondo ed il terzo motivo, tutti comunque
inerenti la valutazione probatoria, il quinto motivo, sulla
motivazione della mancata ammissione dei nuovi documenti, il
sesto motivo, sui necessari approfondimenti istruttori, ed
ancora il settimo e l’ottavo motivo, quanto alla domanda di
“restituzione del prezzo pagato” avanzata dal Durante ed alla
declaratoria di inefficacia della dichiarazione di rinuncia resa
dalla Corte d’Appello, avendo tali censure tutte perso rilevanza
decisoria in conseguenza della pronuncia resa sul quarto
motivo.
VII. In definitiva, va accolto il quarto motivo del ricorso di
Erminio Rocca, vanno dichiarati assorbiti il primo, il secondo, il
terzo, il quinto, il sesto, il settimo e l’ottavo motivo; la
sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione
della Corte d’Appello di Venezia, che deciderà la causa
uniformandosi agli enunciati principi e tenendo conto dei rilievi
svolti, provvedendo anche in ordine alla spese del giudizio di
legittimità.

Ric. 2012 n. 22404 sez. 52 – ud. 06-12-2017
-12-

rivalutazione complessiva e globale del materiale probatorio,

P. Q. M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, dichiara assorbiti il
primo, il secondo, il terzo, il quinto, il sesto, il settimo e
l’ottavo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra
sezione della Corte d’Appello di Venezia, anche per la

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 dicembre
2017.
Il Consigliere estensore
Do
.i

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