Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31289 del 29/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 29/11/2019, (ud. 10/10/2019, dep. 29/11/2019), n.31289

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15367/2014 proposto da:

Z.A., domiciliata ope legis presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati ANNA

AMANTEA, DANTE STABILE;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso dagli

avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, LIDIA

CARCAVALLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1508/2013 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 02/12/2013 R.G.N. 15/2012.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 2 dicembre 2013, la Corte d’Appello di Salerno confermava la decisione resa dal Tribunale di Nocera Inferiore e rigettava la domanda proposta da Z.A. nei confronti dell’INPS, avente ad oggetto il riconoscimento dei periodi di godimento del sussidio di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 7, ai fini non solo del diritto a pensione ma anche della misura della stessa con conseguente condanna dell’Istituto all’erogazione delle prestazioni economiche conseguenti;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto insussistente il diritto atteso che a decorrere dall’1.8.1995 la contribuzione figurativa accreditata per i periodi di fruizione dei sussidi di disoccupazione a favore dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili possono essere computati solo ai fini del perfezionamento del requisito assicurativo per la maturazione del diritto a pensione ma non anche per il calcolo della relativa misura;

che per la cassazione di tale decisione ricorre la Z., affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, l’INPS.

Diritto

CONSIDERATO

che, con l’unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 9, D.L. n. 510 del 1996, art. 1, comma 9, conv. con modif. nella L. n. 608 del 1996, D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, comma 19, lamenta a carico della Corte territoriale l’erroneità dell’interpretazione dell’art. 1, comma 9 del D.L. citato, il cui ambito di efficacia assume limitato ai lavoratori del settore edile indicati ai commi 5, 6, 7 e 8 della stessa disposizione, per i quali soli varrebbe il riconoscimento dei periodi di fruizione del sussidio ai soli fini del diritto a pensione e non della misura della stessa, continuando gli altri soggetti a fruire del riconoscimento integrale ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 9, nonchè dell’interpretazione del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, comma 19, assumendo che la stessa indicherebbe nel 31 luglio 1995 il termine ultimo del riconoscimento integrale dei periodi di fruizione del sussidio, sicchè la possibilità di riscatto dei periodi medesimi, ulteriormente prevista dalla citata norma, varrebbe per i periodi successivi a quella data, per i quali più non opererebbe il riconoscimento integrale e non, come sostenuto dalla Corte territoriale, per i periodi precedenti la data medesima, a compensazione del riconoscimento non più integrale degli stessi, già sancito in via generale dal D.L. n. 510 del 1996, art. 1, comma 9;

che il motivo deve ritenersi infondato alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. 4 dicembre 2018, n. 31319 e Cass. 22 novembre 2018, n. 30268) secondo cui il tenore letterale della norma vale a fondarne una lettura tesa ad individuare nella data del 31.7.1995 il limite generale per il riconoscimento integrale e così, non solo ai fini della maturazione del diritto a pensione, ma anche ai fini della determinazione quantitativa della stessa, dei periodi di fruizione dei sussidi di cui ai commi precedenti, dal quinto all’ottavo, della stessa norma ed a sancire, con riguardo ai periodi di fruizione dei predetti sussidi, nonchè di quelli di cui al comma 3, vale a dire per quelli riferibili al D.L. n. 299 del 1994, art. 14 art. 14, riguardante i lavoratori in cassa integrazione o che avevano fruito dell’indennità di mobilità, la limitazione di quel riconoscimento ai soli fini dell’acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento, a decorrere dalla data successiva dell’1.8.1995;

che, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.800,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA