Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31288 del 04/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2018, (ud. 26/10/2018, dep. 04/12/2018), n.31288

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Rel. Consigliere –

Dott. BILLI Stefania – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14284-2013 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSTANTINO

MORIN 1, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE ANTONIO NAPOLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI D’ANIELLO;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 109,

presso lo studio dell’avvocato ENRICO VOLPETTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE IBELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 696/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata il 06 dicembre 2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26 ottobre 2018 dal Consigliere Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La CTR del Lazio, con la sentenza n. 696/39/12, depositata il 6 dicembre 2012, accoglieva l’appello di (OMISSIS) s.p.a., nei confronti di C.P. avverso la sentenza della CTP di Latina n. 324/1/10, depositata il 27 dicembre 2010, la quale aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di accertamento relativo alla tassa di igiene ambientale (T.I.A.) relativo al conguaglio (OMISSIS) anno 2008.

La CTR rilevava che il Comune di Latina, con la Delib. n. 44 del Consiglio Comunale in data 30 maggio 2006, e con l’approvazione del Reg. di applicazione, aveva legittimamente istituito la Tariffa di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997 (D. Ronchi), in sostituzione della TARSU, in quanto il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, entrato in vigore il 29 aprile 2006, nel prevedere l’introduzione di una nuova tariffa sui rifiuti, disponendo l’abrogazione di quella precedente (c.d. tariffa Ronchi) aveva consentito agli enti interessati di continuare a riscuotere il tributo, sino alla completa attuazione della nuova tariffa, secondo le discipline regolamentari previgenti.

Il contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a un motivo, illustrato con memoria cui l’intimata resiste con controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.Osserva il Collegio in via pregiudiziale che l’intervenuto fallimento della (OMISSIS) s.p.a. dichiarato dal Tribunale di Latina con sentenza n. 105 del 2016, evidenziato dall’odierno ricorrente nel ricorso per riassunzione depositato il 6 marzo 2017 non ha rilevanza alcuna nel presente giudizio di legittimità.

In tema di giudizio di cassazione, invero, l’intervenuta modifica della L.Fall., art. 43, per effetto del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 41, nella parte in cui recita che “l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo”, non comporta una causa di interruzione del giudizio in corso in sede di legittimità posto che in quest’ultimo, che è dominato dall’impulso d’ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge (Cass. 13/10/2010, n. 21153; Cass. 05/07/2011, n. 14786; Cass. 17/07/2013, n. 17450);

2.Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238 e del D.P.R. n. 158 del 1999, art. 11, comma 1.

Evidenzia che il D.P.R. n. 158 del 1999 continuava ad applicarsi solo per i comuni che alla data del 29 aprile 2006 (data di entrata in vigore del D. Ronchi) fossero già passati alla TIA, ma che fosse impossibile dopo tale data passare dalla Tarsu alla Tia; la Delib. C.C. 30 maggio 2006, n. 44 istitutiva della tariffa di igiene ambientale (TIA 1) nel Comune di Latina, in quanto adottata successivamente alla data (30 aprile 2006) di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006, era illegittima e doveva essere disapplicata dal giudice tributario, con ogni consequenziale pronuncia in ordine all’impugnato avviso di accertamento;

La censura è fondata.

Il regime fiscale dei rifiuti a partire dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, ha subito nel tempo numerose modifiche legislative, in quanto la TARSU è stata sostituita dalla TIA 1 (tariffa di igiene ambientale), introdotta dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49 (D. Ronchi); la TIA 1 è stata sostituita dalla TIA 2 (tariffa integrata ambientale), introdotta dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238 (Codice dell’Ambiente); la TIA 2 è stata sostituita dal TARES (tributo comunale sui servizi), introdotto dal D.L. n. 201 del 2011, art. 14, convertito dalla L. n. 214 del 2011; il TARES è stato sostituito dalla TARI (tassa sui rifiuti), istituita dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 639 e ss.), a decorrere dal 1^ gennaio 2014.

Una volta venuta meno, per effetto della L. n. 128 del 1998, art. 17, comma 3, entrata in vigore il 22 maggio 1998, l’assimilazione automatica ai rifiuti urbani di quelli provenienti dalle attività artigianali, commerciali e di servizi, aventi una composizione merceologica analoga a quella urbana, è divenuto pienamente operante il regime previsto dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 2, lett. g), che ha attribuito ai Comuni la facoltà di assimilare o meno ai rifiuti urbani quelli derivanti dalle attività economiche, per cui, a partire dall’annualità d’imposta 1997, hanno assunto decisivo rilievo le indicazioni contenute nei regolamenti comunali circa al predetta assimilazione (Cass. n. 22223/2016).

La questione posta all’attenzione della Corte origina dalla scelta del legislatore che, nel D.Lgs. n. 22 del 1997 (D. Ronchi), ha previsto l’introduzione del nuovo sistema incentrato sulla “tariffa” (TIA 1), sostitutivo di quello incentrato sul “tributo”, e che avrebbe dovuto superare – almeno nelle intenzioni – le inefficienze finanziarie dimostrate dalla soppressa TARSU, con modalità progressive, sostanzialmente demandate agli enti locali (D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49), cosa che ha consentito a numerosi Comuni di continuare ad applicare la TARSU, nonostante la previsione di un termine per passare alla TIA 1, originariamente fissato nel 10 gennaio 1999, ma più volte prorogato, e ad alcuni Comuni di attivare il sistema tariffario “in via sperimentale” anche prima del suddetto termine ultimo (citato art. 49, comma 16), proprio nell’ottica di accelerare il processo di copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti da ripartire tra i contribuenti, intento legislativo insito nel passaggio, ancorchè come già detto graduale, dal regime di “tassa” a quello di “tariffa”.

D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238 (Codice dell’Ambiente), che ha istituito la nuova “tariffa” sui rifiuti TIA 2, destinata a sostituire quella di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, ha previsto, al comma 1, che “La tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, è soppressa a decorrere dall’entrata in vigore del presente art., salvo quanto previsto dal comma 11”, il quale recita che “Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.”.

E’ noto che il regolamento ministeriale previsto dal comma 6 non è stato adottato (entro il prorogato termine del 30 giugno 2010), per cui sono rimaste in vigore, ed applicate dai Comuni nei rispettivi territori, per quanto qui d’interesse, sia la TARSU che la TIA 1, quella appunto prevista dal D.Lgs. n. 22 del 1997, alla quale, per effetto della L. n. 296 del 2006, commi 183 e 184 (Finanziaria 2007), sono stati estesi i criteri di determinazione della TARSU.

Il D.L. n. 208 del 2008, art. 5, comma 2 quater, convertito dalla L. n. 13 del 2009, ha altresì disposto che, “Ove il regolamento di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, comma 6, non sia adottato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (entro il 30 giugno 2010), i comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.”, per cui si è prevista per gli Enti locali, inutilmente decorso il termine più volte richiamato, la facoltà di adottare delibere di passaggio dalla TARSU alla TIA 2, con effetto dal 10 gennaio 2011.

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, osserva il Collegio che il Regolamento adottato con la Delib. C.C. 30 maggio 2006, istitutiva della TIA 1 “in via sperimentale” nel Comune di Latina, si colloca temporalmente in una fase della trasformazione della disciplina fiscale in cui, stante la mancata adozione del regolamento attuativo di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, comma 6, i Comuni che già erano passati dalla TARSU alla TIA 1 potevano continuare ad applicarla, essendo tale sistema tariffario destinato ad operare sino alla adozione della disciplina attuativa prevista dal Codice dell’Ambiente, così come i Comuni che tale opzione non avevano effettuato, potevano continuare ad applicare la TARSU – i cui criteri di determinazione sono stati peraltro estesi alla TIA – ma era loro precluso di passare alla “tariffa” prevista dal D. Ronchi, ormai destinata ad essere sostituita dalla “tariffa” del Codice dell’Ambiente, intesa come “corrispettivo” del servizio prestato e, pertanto, necessitante di un’apposta regolamentazione (mai intervenuta).

Siffatta interpretazione trova conferma nella stessa testuale formulazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, il quale, nel disporre la soppressione della TIA 1, cioè della “tariffa” di cui del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, “a decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo”, ha fatto salve, secondo quanto previsto dal successivo comma 11, “le discipline regolamentari vigenti” e, dunque, quelle già adottate alla data (29 aprile 2006) di entrata in vigore del Codice dell’Ambiente nella parte che qui interessa; che, ad ulteriore conferma di quanto esposto, si può rilevare che il D.L. n. 208 del 2008, art. 5, comma 2 quater, convertito dalla L. n. 13 del 2009, ha consentito ai Comuni che intendessero adottare, “ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti”, la tariffa integrata ambientale (TIA 2), e non già la soppressa tariffa di igiene ambientale (TIA 1), di farlo soltanto dopo la inutile scadenza del termine (30 giugno 2010) per l’adozione del regolamento attuativo e con effetto dal 10 gennaio 2011.

Tale conclusione, infine, è confermata dal D.Lgs. n. 23 del 2001 (Disposizioni in materia di federalismo municipale), art. 14, comma 7, secondo il quale “Sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale (In termini Cass. 17271/17).

Il Comune di Latina, con la Delib. C.C. 30 maggio 2006, n. 44 del non ha, dunque, tempestivamente esercitato, la facoltà di adottare il passaggio da TARSU a TIA 1.

La sentenza impugnata va cassata in quanto la CTR avrebbe dovuto disapplicare la Delib. comunale 30 maggio 2006, perchè adottata oltre la data (29 aprile 2006) di soppressione della TIA 1, poichè ricorrevano le condizioni per l’esercizio del potere del giudice tributario di disapplicare gli atti amministrativi presupposti di carattere generale, secondo il disposto del D.Lgs. n. 54 del 1992, art. 7, u.c., avendo la contribuente posto tra i motivi d’impugnazione dell’atto impositivo l’illegittimità del Regolamento in materia di TIA e domandato, per tale ragione, l’annullamento della cartella di pagamento impugnata (; Cass. n. 12545/2016; Cass. S.U. n. 6265/2006).

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento, nei termini sopra indicati, del ricorso originario del contribuente.

Le spese dell’intero giudizio sono compensate tra le parti attese le obiettive incertezze determinate dal quadro normativo di riferimento e l’assenza di precedenti pronunce giurisprudenziali.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2018

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