Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31287 del 29/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 29/11/2019, (ud. 08/10/2019, dep. 29/11/2019), n.31287

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10871/2017 proposto da:

B.R., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GABRIELE GIORGI;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., società incorporante la

EQUITALIA CENTRO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA N. 135,

presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI GIAMMARIA, rappresentata e

difesa dagli avvocati MAURIZIO CIMETTI, GIUSEPPE PARENTE;

– controricorrente –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO,

GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 943/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 27/10/2016 R.G.N. 565/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/10/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per il rigetto del primo motivo,

accoglimento del secondo motivo, assorbito il terzo;

udito l’Avvocato ALESSANFRA RIZZO per delega Avvocato GABRIELE

GIORGI;

udito l’Avvocato ANTONINO SGROI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 27.10.2016, la Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato parzialmente prescritto il credito per contributi previdenziali omessi portato da talune cartelle esattoriali notificate a B.R., confermando nel resto la pronuncia appellata, che aveva rigettato le opposizioni da lui proposte nei confronti del pignoramento presso terzi notificatogli con atto del 27.1.2012.

La Corte, per quanto rileva in questa sede, ha anzitutto ritenuto l’inammissibilità della doglianza concernente l’improcedibilità della procedura esecutiva per non avere il concessionario depositato altro che l’estratto di ruolo, siccome concernente una statuizione del giudice di prime cure circa la regolarità degli atti esecutivi, come tale non appellabile; nel merito, ha comunque ritenuto detta doglianza infondata, essendo il contenuto delle cartelle chiaramente individuabile alla stregua degli estratti di ruolo prodotti in atti, e, sul presupposto dell’applicabilità del regime prescrizionale ordinario ai crediti portati da cartelle esattoriali non tempestivamente opposte, ha ritenuto per gran parte infondata l’eccezione di prescrizione dei crediti presupposti al pignoramento, pur correggendo la pronuncia del giudice di prime cure nella parte in cui questi ne aveva ritenuto l’inammissibilità per non essere stata ritualmente formulata nell’opposizione all’esecuzione.

Avverso tale pronuncia ha ricorso per cassazione B.R., deducendo tre motivi di censura. Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., incorporante della concessionaria Equitalia Centro s.p.a., ha resistito con controricorso, l’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12,24,25 e 49, per avere la Corte di merito ritenuto l’inammissibilità della censura concernente l’improcedibilità dell’esecuzione per non avere il concessionario depositato altro che l’estratto di ruolo, in quanto relativa ad una statuizione concernente la regolarità degli atti esecutivi, come tale inappellabile, e fosse comunque infondata, in quanto il contenuto delle cartelle esattoriali era comunque individuabile mediante gli estratti di ruolo.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2953 c.c. e L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. b), per avere la Corte territoriale ritenuto che la prescrizione applicabile ai contributi oggetto di cartella esattoriale non tempestivamente opposta fosse quella ordinaria decennale.

Con il terzo motivo, il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. b), per non avere la Corte di merito ritenuto che l’eccezione di prescrizione dei contributi fosse comunque rilevabile d’ufficio.

Tenuto conto che, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c. (così Cass. S.U. n. 9936 del 2014, cui hanno dato seguito, tra le più recenti, Cass. nn. 11458 del 2018 e 363 del 2019), reputa il Collegio prioritario l’esame del secondo motivo di censura, con il quale si lamenta l’erronea applicazione del termine prescrizionale decennale ai contributi oggetto di cartella esattoriale non tempestivamente opposta: trattasi infatti di questione attinente al merito delle ragioni creditorie fatte valere con la procedura esecutiva intrapresa dalla società concessionaria dei servizi di riscossione, che, incidendo sulla stessa sussistenza dei titoli fatti valere in executivis, appare prima facie idonea ad assorbire sia la questione della regolarità della procedura esecutiva medesima, fatta valere con il primo motivo, che la questione della rilevabilità d’ufficio di un’eccezione comunque esaminata nel merito, posta con il terzo motivo.

Ciò premesso, il secondo motivo è fondato.

Questa Corte ha infatti già chiarito che il principio di diritto secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti, in ogni modo denominati, di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via, di talchè, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria (come prevede la L. n. 335 del 1995, art. 3, per i contributi e i premi dovuti agli istituti di previdenza e assistenza), il relativo termine continua a trovare applicazione anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, salvo che ci si trovi in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass. S.U. n. 23397 del 2016, cui hanno dato seguito, tra le tante, Cass. nn. 11800 e 31352 del 2018).

Pertanto, non essendosi la Corte territoriale attenuta al suesposto principio di diritto, la sentenza impugnata, assorbiti gli ulteriori motivi di censura, va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Firenze, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2019

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