Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31285 del 29/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 29/11/2019, (ud. 08/10/2019, dep. 29/11/2019), n.31285

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14056/2016 proposto da:

I.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTEBELLO

109, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE SERAFINO, rappresentato

e difeso dall’avvocato NORMA MARRANZINI;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati FRANCESCA

SALVATORI, LORELLA FRASCONA’, che lo rappresentano e difendono;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD S.P.A.;

– intimata –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA

SCIPLINO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE;

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 1566/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 15/12/2015 r.g.n. 811/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/10/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

udito l’Avvocato ANNARITA OLIVIERO per delega verbale Avvocato NORMA

MARRANZINI;

udito l’Avvocato ANTONINO SGROI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Salerno, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto il gravame svolto da I.E. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede – resa nei confronti dell’INAIL, dell’INPS e di Equitalia Sud s.p.a. – con la quale era stata dichiarata inammissibile l’opposizione ad estratto di ruolo proposta dallo stesso I. e basata sulla totale estinzione, per intervenuta prescrizione, dei crediti vantati dagli Istituti per premi e contributi omessi, contenuti in 34 cartelle esattoriali, ad avviso dell’opponente mai notificate e, quindi, non opposte.

2. La Corte territoriale, premesse l’ammissibilità dell’opposizione avverso l’estratto di ruolo, in mancanza della notificazione del ruolo, e l’incontestata circostanza della mancata tempestiva impugnazione nei termini di quaranta giorni dalla notifica delle cartelle esattoriali, indicate nell’estratto, concernenti crediti degli istituti previdenziali per un arco temporale compreso tra il 2000 e il 2011, ha ritenuto: non decorso, in riferimento ai crediti portati dalle cartelle notificate, il termine decennale di prescrizione dei contributi e premi inerenti il periodo compreso tra il 2000 e il 2006, e definitivo, al pari della sentenza passata in giudicato, l’accertamento, soggetto pertanto al termine decennale di prescrizione (art. 2953 c.c.) per far valere la prescrizione maturata dopo la formazione del titolo, nella specie non decorsa; non decorso, alla data di deposito del ricorso, il termine quinquennale di prescrizione per i crediti relativi al periodo 2007-2011, a prescindere dalla prova dell’avvenuta notifica o meno delle cartelle; prescritti, infine, i crediti, per il periodo 2000 – 2006, relativi al quinquennio antecedente la data di deposito del ricorso, per i quali non era stata offerta la prova della notificazione delle cartelle nè erano stati allegati atti interruttivi da parte degli enti previdenziali.

3. La Corte di merito, qualificato l’oggetto dell’opposizione come inerente all’accertamento dell’avvenuta estinzione dei crediti per decorso del termine di prescrizione, riteneva inconferente la richiesta di annullamento del ruolo in considerazione, come premesso, della declaratoria di prescrizione per alcuni crediti e per altri del non ancora compiuto decorso del termine; argomentava, infine, sull’infondatezza dell’eccezione inerente alla mancata esibizione in giudizio delle cartelle di pagamento nel loro contenuto integrale, valorizzando il motivo di opposizione incentrato esclusivamente sulla dedotta omessa notifica delle cartelle e rimarcava che solo con la tempestiva impugnazione delle cartelle la parte avrebbe potuto far valere i vizi propri delle cartelle sicchè, nel giudizio all’esame, non poteva farsi luogo al richiesto annullamento delle cartelle.

4. Avverso tale sentenza I.E. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi; l’INPS ha conferito delega in calce alla copia notificata del ricorso; Equitalia Sud s.p.a. non ha resistito; l’INAIL ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo, deducendo omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, la parte ricorrente si duole che la Corte di merito non abbia considerato che l’oggetto del ricorso, nei gradi di merito, fosse l’accertamento negativo della pretesa creditoria, contenuta nelle cartelle di cui all’estratto di ruolo impugnato, fondato sull’eccezione di omessa notifica.

6. Con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione di norme legge (così la rubrica del motivo), il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere i giudici del gravame, nel dichiarare non prescritti i crediti portati nelle cartelle la cui notificazione non era stata provata, erroneamente applicato le norme vigenti in materia di formazione del titolo esecutivo.

7. Il ricorso è inammissibile.

8. L’inammissibilità del primo mezzo d’impugnazione deriva dalla devoluzione a questa Corte di censure non collocabili nel paradigma del novellato vizio di motivazione perchè prive dell’enunciazione di un fatto storico decisivo.

9. L’art. 360 c.p.c., novellato n. 5, rende censurabile per cassazione il solo omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia: cfr. Cass., Sez. U. n. 8053 del 2014).

10. Il fatto storico, essendo allegato e dunque tematizzato (vale a dire, incluso nel thema decidendum o nel thema probandum), non va confuso con i singoli aspetti della complessiva ricostruzione fattuale, idonei a inclinare in un senso piuttosto che in un altro la valutazione del medesimo fatto controverso, ma ritenuti dal giudice recessivi rispetto ad altre emergenze.

11. In tal caso non si configura un omesso esame del tema storico, ma solo un apprezzamento di merito non conforme alle aspettative della parte ricorrente, apprezzamento che, del resto, era insindacabile anche a tenore del vecchio testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

12. Tanto premesso, nella specie rimane fermo e non scalfito l’accertamento sulla scorta del quale i giudici del gravame hanno qualificato l’azione proposta come preordinata all’accertamento dei crediti portati dalle cartelle esattoriali e all’eventuale estinzione per prescrizione, in coerenza con le domande prospettate e nell’esercizio del potere di qualificazione della domanda insindacabile in questa sede di legittimità.

13. Del pari inammissibile è il secondo motivo di ricorso non incentrato sulla ratio decidendi della sentenza impugnata.

14. Invero la Corte territoriale, svolta la premessa argomentativa sull’azionabilità del termine di prescrizione dei crediti previdenziali a seconda che la cartella esattoriale notificata al debitore sia o meno opposta nel termine perentorio di quaranta giorni (D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24), ha ritenuto circostanza pacifica in giudizio la mancata tempestiva impugnazione (recte: opposizione) delle 34 cartelle esattoriali comprendenti contributi previdenziali per il periodo 20002011, indicate nel ruolo oggetto di causa, con statuizione divenuta irretrattabile perchè non fatta segno di censura, a confutazione della ratio decidendi, con allegazione e dimostrazione, in questa sede di legittimità, di aver offerto tempestivamente, e adeguatamente, al vaglio del giudice di primo grado e, quindi, ai giudici del gravame, la controversa questione relativa all’impugnazione, nei termini, delle cartelle esattoriali.

15. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la declaratoria di inammissibilità; non si provvede alla regolazione delle spese per la parte rimasta intimata.

16. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate, in favore dell’INAIL, in Euro 200,00 per esborsi, Euro 7.000,00 per compensi professionali e, in favore dell’INPS, in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2019

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