Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31283 del 29/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 29/11/2019, (ud. 08/10/2019, dep. 29/11/2019), n.31283

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14167/2014 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO

197, presso lo studio dell’avvocato MAURO MEZZETTI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati RAFFAELA FABBI e

LORELLA FRASCONA’ che lo rappresentano e defendono;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA GERIT S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1372/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 28/11/2013 r.g.n. 220/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/10/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto;

udito l’Avvocato LORELLA FRASCONA’.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza in data 28 novembre 2013, la Corte di appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato l’opposizione a cartella esattoriale per premi non versati all’INAIL e somme aggiuntive in riferimento a Ch.Si., dipendente di nel periodo 2003-2007, per complessivi Euro 3.358.834.

2. La Corte di merito, confermando la valutazione delle risultanze probatorie già compiuta dal giudice di primo grado, ha ritenuto sussistente il rapporto di lavoro subordinato tra la predetta lavoratrice e C.P..

3. Avverso tale sentenza ricorre C.P., con ricorso affidato a due motivi, cui resiste, con controricorso, l’INAIL.

4. Equitalia Gerit s.p.a., ora Agenzia delle Entrate Riscossione, è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con i motivi di ricorso la parte ricorrente deduce omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, violazione degli artt. 115,116 c.p.c., carenza di motivazione su un punto decisivo, e censura la sentenza impugnata per non avere escluso la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, tenuto conto delle risultanze testimoniali acquisite.

6. Il ricorso è inammissibile.

7. I motivi di ricorso, nel profilo inerente al vizio di motivazione, sono inammissibili per l’assorbente rilievo che, in virtù del combinato disposto del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c. e dell’art. 348-ter c.p.c., commi 4 e 5 (come, rispettivamente, modificato e introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 3 alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, cioè alle sentenze pubblicate dal 12 settembre 2012 e, quindi, anche alla sentenza della cui impugnazione si discute), il motivo previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, non è spendibile – al di fuori dei casi di cui all’art. 348-bis c.p.c., comma 2, lett. a) – in ipotesi di doppia pronuncia conforme di merito, come avvenuto nella presente controversia (cfr., fra le tante, Cass. n. 13580 del 2015 e successive conformi).

8. Del pari inammissibile risulta la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..

9. Invero, un’autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., può porsi, rispettivamente, solo allorchè il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione; 3) abbia invertito gli oneri probatori.

10. Nulla di tutto ciò è rappresentato nei motivi anzidetti e il preteso malgoverno delle acquisizioni istruttorie, pur sotto un’intitolazione evocativa del paradigma della violazione di legge, si risolve nel sollevare mere questioni di merito, il cui esame è per definizione escluso in questa sede di legittimità.

11. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; non si provvede alla regolazione delle spese per la parte rimasta intimata.

12. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate, in favore dell’INAIL, in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2019

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