Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31283 del 04/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2018, (ud. 26/10/2018, dep. 04/12/2018), n.31283

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. BILLI Stefania – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27071-2013 proposto da:

COMUNE ISOLA DELLE FEMMINE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E.

MANFREDI 17, presso lo studio dell’avvocato MAZZA’ SUSANNA,

rappresentato e difeso dall’avvocato PELLEGRINO GIANCARLO;

– ricorrente –

contro

SICILEAS SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 105/2013 della COMM.TRIB.REG. di PALERMO,

depositata il 18/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/10/2018 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

RILEVATO

che

1. La società Sicileas s.p.a. impugnava la cartella di pagamento afferente la Tarsu dovuta al comune di Isola delle Femmine per l’anno 2007. La commissione tributaria provinciale di Palermo accoglieva il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale della Sicilia sul rilievo che era illegittimo, e come tale doveva essere disapplicato, il regolamento comunale che aveva previsto diverse categorie di enti produttivi di rifiuti distinguendo, in particolare, le case di civile abitazione dagli esercizi alberghieri senza tener conto della concreta attitudine a produrre rifiuti su cui incideva la stagionalità dell’attività alberghiera. Inoltre la delibera di aumento tariffario era illegittima in quanto adottata dalla giunta comunale e non dal consiglio comunale. Infine la delibera non era motivata, laddove invece essa avrebbe dovuto dare conto dei rapporti stabiliti tra le tariffe e delle ragioni che avevano determinato l’aumento.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il Comune di Isola delle Femmine affidato a motivi. La contribuente non si è costituita in giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

che

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68. Sostiene che il comune ha la facoltà di stabilire categorie e sottocategorie e le conseguenti tariffe ed il provvedimento non necessita di motivazione trattandosi di atto a formazione generale ed astratta. Da ciò deriverebbe, dunque, che la CTR è incorsa in errore nel ritenere che dovesse essere disapplicato il regolamento comunale in materia di Tarsu che distingueva la categoria delle civili abitazioni da quella alberghiera. Ed ininfluente era la stagionalità dell’attività alberghiera poichè tale circostanza avrebbe potuto determinare solo la riduzione della tariffa a discrezione dell’ente impositore.

2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 142 del 1990, art. 32 e del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 42.

Sostiene che la giunta comunale era legittimata ad adottare la delibera sulla cui base è stato emesso l’atto impositivo in quanto la revisione delle aliquote dei tributi locali è un atto sostanzialmente gestionale-applicativo rientrante in una disciplina di dettaglio e, quindi, non riconducibile tra gli atti di regolamentazione generale del tributo. Ne consegue che ha errato la CTR nel ritenere illegittima la delibera di aumento delle tariffe in quanto non adottata dal consiglio comunale.

3. Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile. Ciò in quanto il ricorrente non ha contestato il capo autonomo della decisione con cui la CTR ha affermato che la pretesa impositiva era infondata anche in considerazione del fatto che l’amministrazione comunale era tenuta a motivare il provvedimento di aumento della tariffa, dando conto delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe nonchè dei dati e delle circostanze che avevano determinato l’aumento per la copertura minima del costo e che ciò non era avvenuto. Ciò tenuto conto del fatto che la contribuente, con il ricorso di primo grado, si era doluta della violazione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 69, che al comma 2 prevede: “Ai fini del controllo di legittimità, la deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonchè i dati e le circostanze che hanno determinato l’aumento per la copertura minima obbligatoria del costo ovvero gli aumenti di cui al comma 3”. Va considerato che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione.

4. Non si provvede sulle spese data la mancata costituzione della contribuente.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2018

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