Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31282 del 04/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2018, (ud. 26/10/2018, dep. 04/12/2018), n.31282

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Maria Teresa Liana – rel. Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. BILLI Stefania – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 253-213 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOMENTANA

263, presso lo studio dell’avvocato MATTIA MICHELANGELO,

rappresentato e difeso dall’avvocato TADDEO LUIGI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NAPOLI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO

DENZA 50-A, presso lo studio dell’avvocato LAURENTI NICOLA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERRARI FABIO MARIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 209/2011 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 16/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/10/2018 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA.

Fatto

RILEVATO

che

1. C.F. impugnava l’avviso di accertamento emesso dal comune di Napoli riguardante la Tarsu per gli anni dal 2003 al 2007 dovuta in relazione ad un immobile adibito ad autorimessa. Sosteneva il ricorrente che l’avviso di accertamento era privo di motivazione e che sussisteva duplicazione di imposta poichè per gli stessi anni era già stata iscritta a ruolo a carico della società proprietaria dell’immobile. La commissione tributaria provinciale di Napoli rigettava il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale della Campania sul rilievo che l’appello era inammissibile in quanto non conteneva motivi specifici di doglianza avverso le statuizioni della sentenza di primo grado e riproponeva le medesime questioni svolte con il ricorso originario; inoltre il motivo riguardante la violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, in quanto l’area adibita ad autorimessa non era idonea a produrre rifiuti, era inammissibile poichè proposto per la prima volta nel giudizio di appello.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a tre motivi. Resiste con controricorso il Comune di Napoli.

Diritto

CONSIDERATO

che

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 342 c.p.c.. Sostiene che ha errato la CTR nel dichiarare l’appello inammissibile per difetto di specificità dei motivi in quanto esso conteneva critiche alla sentenza di primo grado.

2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57. Sostiene che la questione dell’assoggettabilità alla Tarsu delle aree adibite ad autorimessa era già stata introdotta nel giudizio di primo grado dal Comune di Napoli il quale aveva fatto riferimento al D.Lgs. n. 507 del 1992, art. 62.

3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 507 del 1992, art. 62. Sostiene che le aree adibite ad autorimessa non sono assoggettabili alla Tarsu in quanto non idonee a produrre rifiuti.

4. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità in quanto il ricorrente ha omesso di trascrivere nel ricorso i passi dell’atto di appello da cui si sarebbe dovuto evincere che esso conteneva specifiche censure alla sentenza di primo grado. Mette conto considerare che la disposizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, “costituente la conseguenza del principio di autosufficienza dell’esposizione del motivo di ricorso per cassazione”, impone di indicare specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, “gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso si fonda mediante riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura, oppure attraverso una riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione” (cfr. Cass. n. 1142 del 2014). Ed è stato più volte ribadito che l’attribuzione al giudice di legittimità del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito non è sufficiente a consentire il vaglio del denunciato vizio essendo, invece, necessario e preliminare a quell’esame, la verifica dell’ammissibilità del motivo di censura sotto il profilo della sua specificità ed autosufficienza, perchè “solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali” (Cass. Sez. 5^, n. 12664 del 2012; Sez. L, n. 896 e n. 8008 del 2014). In buona sostanza, quando viene denunciato un vizio procedurale riguardante atti dei precedenti gradi di giudizio di merito, la Corte, che è anche giudice del fatto, può accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito se in tal senso sollecitato dalla parte, ma non in base a qualsiasi generica deduzione di nullità, formulata in termini meramente assertivi, ma – in conformità al requisito di autosufficienza del ricorso che trova fondamento normativo nell’art. 366 c.p.c.” comma 1, n. 6) – soltanto a seguito di una specifica allegazione dei fatti processuali e dunque di una completa ricostruzione della vicenda processuale attraverso la trascrizione del contenuto di quegli atti che, in relazione alla sequenza processuale, consentono di fornire una chiara rappresentazione del vizio denunciato (Cass. n. 12664 del 2012).

5. Il secondo motivo è infondato in quanto la questione della mancanza del presupposto impositivo costituito dal fatto che, in tesi, le aree adibite ad autorimessa non sono idonee a produrre rifiuti, come correttamente rilevato dalla CTR, è stata introdotta inammissibilmente per la prima volta nel giudizio di appello, a nulla rilevando il fatto che il comune di Napoli, nel costituirsi nel giudizio di primo grado, abbia affermato la legittimità della pretesa sulla base del D.Lgs. n. 507 del 1992, art. 62. Il ricorrente, invero, non ha mai dedotto nei giudizi di merito che l’immobile possedeva le caratteristiche per beneficiare dall’esenzione della tassa a norma a norma del D.Lgs. n. 507 del 1992, art. 62, comma 2, ed il mero riferimento al medesimo art. 62 effettuato dall’ente impositore non poteva valere ad ampliare la materia del contendere anche avuto riguardo all’esenzione, considerato che tale articolo di legge reca in se plurime norme – la prima delle quali in ordine alla debenza della tassa – e non solo quella che prevede l’esenzione invocata dal contribuente.

6. Il terzo motivo rimane assorbito.

7. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al Comune di Napoli le spese processuali che liquida in euro 2.200,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2018

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