Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31281 del 04/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2018, (ud. 26/10/2018, dep. 04/12/2018), n.31281

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Maria Teresa Liana – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. BILLI Stefania – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28354-2012 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSTANTINO

MORIN 1, presso lo studio dell’avvocato NAPOLI SALVATORE ANTONIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato D’ANIELLO LUIGI;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 109,

presso lo studio dell’avvocato VOLPETTI ENRICO, rappresentato e

difeso dall’avvocato IBELLO GIUSEPPE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 181/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

LATINA, depositata il 15/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/10/2018 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA.

Fatto

RILEVATO

che

1. S.A. impugnava l’avviso dì accertamento emesso da (OMISSIS) S.p.A. riguardante la tariffa di igiene ambientale (saldo 2006 ed acconto 2007). Sosteneva il ricorrente che il consiglio comunale di Latina aveva adottato la Delib. n. 44 del 2006 in data 30 maggio 2006 con cui aveva introdotto la tariffa di igiene ambientale prevista dal D.Lgs. n. 22 del 1997 e, in applicazione di tale Delib., aveva emanato l’avviso di accertamento impugnato. Secondo il ricorrente la Delib. era illegittima e, come tale, doveva essere disapplicata sicchè, per il periodo in questione, era dovuta la Tarsu con le misure tariffarie individuate dalla Delib. di giunta municipale del Comune di Latina 19 maggio 2005, n. 311. Ciò in quanto dal 29 aprile 2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, comma 1, la tariffa di igiene ambientale istituita con il D.Lgs. n. 22 del 1997 era stata soppressa. In attesa dell’applicazione della nuova tariffa integrata ambientale prevista dal D.Lgs. n. 152 del 2006 venivano fatti salvi in via transitoria solo i regolamenti istitutivi della tariffa di igiene ambientale che erano già stati adottati alla data del 29 aprile 2006. Dunque era illegittima l’adozione della Delib. di cui si tratta con cui era stata istituita la tariffa di igiene ambientale prevista dal D.Lgs. n. 22 del 1997 dopo la data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006. La commissione tributaria provinciale di Latina rigettava il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, con sentenza n. 181/40/12 sul rilievo che il termine del 31 marzo 2006 prevista dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 155 (finanziaria 2006), era stato prorogato al 31 maggio 2006 con D.M. Interno del 27 marzo 2006 sicchè l’amministrazione comunale legittimamente aveva adottato in data 30 maggio 2006 la Delib. con cui aveva stabilito le tariffe di igiene ambientale previste dal D.Lgs. n. 22 del 1997.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a due motivi illustrati con memoria. Ha resistito con controricorso Società (OMISSIS) S.p.A. In corso di causa detta società è stata dichiarata fallita con sentenza numero 105 del 7 dicembre 2016 pronunciata dal tribunale di Latina ed il contribuente ha riassunto il processo nei confronti del fallimento.

Diritto

CONSIDERATO

che

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238 e art. 264, comma 1, lett. d, e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 155. Sostiene che il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, ha soppresso la tariffa di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49 (tariffa di igiene ambientale), ed al comma 11 ha previsto che, sino all’emanazione del regolamento e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della tariffa integrata ambientale, continuavano ad applicarsi le disposizioni regolamentari vigenti. Ne consegue che il Comune illegittimamente ha adottato la Delib. 30 maggio 2006, n. 44 con cui ha istituito la tariffa di igiene ambientale prevista dal D.Lgs. n. 22 del 1997 che già era stata soppressa. Ed ha errato la CTR nel fare riferimento alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 155, che prevedeva il termine del 31 marzo 2006 per l’approvazione del bilancio di previsione 2006, ed al decreto del ministero dell’interno che aveva prorogato al 31 maggio 2006 suddetto termine in quanto tali norme disciplinavano i termini per la Delib. del bilancio di previsione di talchè non era possibile fare discendere da esse la legittimità della Delib. del consiglio comunale n. 44 del 2006 adottato al 30 maggio 2006.

2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 264, comma 1 lett. d. Sostiene che a partire dal 29 aprile 2006 il tributo provinciale è stato soppresso dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 264, comma 1, lett. n; a partire dal 29 gennaio 2008 è rivissuto tale tributo provinciale attraverso l’abrogazione della norma che lo aveva soppresso (D.Lgs. n. 4 del 2008, art. 2, comma 44). Ne conseguiva che la sentenza impugnata era contraddittoria laddove si affermava che “Da ultimo non può trascurarsi che il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 264, comma 1, lett. n, è stata abrogata dal D.Lgs. n. 4 del 2008, art. 2, comma 44”. Invero non si comprendeva per quale motivo si sarebbe dovuto abrogare una norma se la stessa non fosse stata in vigore.

3. Preliminarmente osserva la Corte che il ricorrente, assumendo che (OMISSIS) s.p.a. è stata dichiarata fallita con sentenza n. 99 pronunciata dal tribunale di Latina il 7 dicembre 2016, ha proposto in data 6 marzo 2017 ricorso per riassunzione della causa a norma dell’art. 303 c.p.c.. In ordine a tale ricorso non vi è luogo a provvedere, considerato che l’intervenuta modifica dell’art. 43 L.fall. per effetto del D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 41, nella parte in cui stabilisce che “l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo”, non comporta l’interruzione del giudizio di legittimità, posto che in quest’ultimo, in quanto dominato dall’impulso d’ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge (Cass. n. 27143 del 15/11/2017).

4. In ordine ai motivi di ricorso, essi debbono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi. Essi sono fondati. Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, istitutivo della tariffa integrata ambientale (c.d. Tia 2), al comma 1 prevede: “1. La tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, è abrogata a decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11”. Al comma 6 prevede: “6. Il Ministro dell’ambiente… disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto… i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa….”. Al comma 11 prevede: “11. Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.”

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 264, prevede: “1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto restano o sono abrogati, escluse le disposizioni di cui il presente decreto prevede l’ulteriore vigenza:

i) il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del cit. D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto;…

n) il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 19 (lettera abrogata dal D.Lgs. n. 4 del 2008, art. 2, comma 44);

Il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (istitutivo della tariffa di igiene ambientale, c.d. Tia 1), all’art. 49 prevede: “La tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione 2 del Capo 18 del Titolo 3 del Testo unico della finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 come sostituito dal D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, art. 21 ed al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, Capo 3, è soppressa a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2”.

La L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 33, prevede: “2. Al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Resta, comunque, ferma la possibilità, in via sperimentale, per i comuni di deliberare l’applicazione della tariffa ai sensi del comma 16”

Dalle norme riportate si evince che:

a) la Tarsu è stata soppressa dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, istitutivo della tariffa di igiene ambientale, c.d. Tia 1;

b) i comuni erano facoltizzati a deliberare in via sperimentale l’applicazione della tariffa di igiene ambientale;

c) il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, art. 238 (istitutivo della Tia 2) ha abrogato la tariffa prevista dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 a far data dal 29 aprile 2006, data di entrata in vigore del provvedimento;

d) sino alla emanazione delle norme attuative del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, istitutivo della Tia 2 continuavano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti (D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, comma 11).

Ne consegue che la Delib. consiglio comunale del Comune di Latina n. 44 del 2006 adottata in data 30 maggio 2006, con cui è stata istituita la tariffa di igiene ambientale prevista dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, così determinandosi il passaggio dalla Tarsu alla Tia, è illegittima in quanto sin dal 29 aprile 2006 non era più in vigore la tariffa ambientale e sino alla emanazione delle norme attuative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, istitutivo della Tia 2, era consentito ai Comuni di continuare ad applicare le discipline regolamentari vigenti, da intendersi quali fonti secondarie di determinazione della tariffa stessa, tra le quali le Delib. che gli enti locali avessero già adottato ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, comma 6. Si deve escludere, pertanto, che il riferimento alle discipline regolamentari vigenti riguardasse anche il D.P.R. aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani), trattandosi di fonte normativa primaria volta a disciplinare l’attività normativa degli enti locali nella determinazione della tariffa prevista dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, non più in vigore. Il Comune di Latina, dunque, fino alla adozione della Tia 2, avrebbe potuto solamente continuare ad applicare la vigente Delib. adottata in applicazione della Tarsu. Il riferimento, da parte della CTR, alla norma di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 155, è inconferente, posto che essa riguarda il termine per la Delib. del bilancio di previsione per l’anno 2006 da parte degli enti locali e non conferisce agli stessi il potere di Delib. il passaggio dalla Tarsu alla Tia entro tale termine (in senso conforme Cass. N. 17271 del 26/05/2017).

5. Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ed il ricorso originario del contribuente va accolto. Le spese dell’intero giudizio si compensano in considerazione degli scarsi precedenti giurisprudenziali in ordine alla questione trattata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza d’appello e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2018

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