Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31280 del 29/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 29/11/2019, (ud. 08/10/2019, dep. 29/11/2019), n.31280

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23334-2018 proposto da:

PHILIP MORRIS ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA, 70,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LOTTI, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati FABRIZIO DAVERIO, SALVATORE FLORIO;

– ricorrente –

contro

V.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI N.

77, presso lo studio dell’avvocato MARIA GIULIA CANNATA,

rappresentata e difesa dall’avvocato LUCIA CAMPOREALE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2821/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/06/2018 R.G.N. 1710/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/10/2019 dal Consigliere Dott. GUIDO RAIMONDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MASSIMO LOTTI;

udito l’Avvocato LUCIA CAMPOREALE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 3793 del 2017 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva l’opposizione nel quadro del rito speciale di cui alla L. n. 92 del 2012 proposta da V.B. avverso l’ordinanza emessa dal giudice della prima fase e dichiarava illegittimo il licenziamento disciplinare intimato alla V. dalla società Philip Morris Italia s.r.l., ordinava alla società datrice di lavoro la reintegrazione della lavoratrice nel suo posto di lavoro e condannava la stessa società al pagamento in favore della lavoratrice di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale.

2. Contro la predetta sentenza la società datrice di lavoro proponeva reclamo dinanzi alla Corte di appello di Roma, che lo rigettava con sentenza pubblicata il 27.6.2018, con condanna della reclamante alle spese del grado.

3. La Corte d’appello riteneva l’insussistenza degli addebiti disciplinari contestati alla V., cioè essenzialmente da una parte la ripetuta violazione di Linee Guida aziendali relative all’acquisto dei tabacchi e, d’altra parte, un comportamento improprio tenuto dalla V. in un contatto con una dipendente di un fornitore della società reclamante, contatto nel corso del quale, con “tono scomposto” essa si sarebbe espressa in modo tale da insinuare dubbi sulla professionalità dell’Azienda e, in particolare, di una dipendente di quest’ultima.

4. Avverso quest’ultima sentenza la Philip Morris Italia s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. V.B. resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 2119,2104,2105 e dell’art. 1350 c.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rimproverando alla sentenza impugnata di non aver neppure proceduto all’esame della sussistenza e della gravità degli addebiti, a fronte di un caso di sistematica e reiterata inadempienza, con “pesante recidiva”, adducendo che le istruzioni datoriali, cioè le Linee Guida, non sarebbero state formalmente approvate, per cui si era in regime di mera prassi.

3. La doglianza è inammissibile. Come condivisibilmente osserva la resistente, il ragionamento della sentenza impugnata in base al quale essa giunge alla conclusione dell’insussistenza dell’illecito disciplinare contestato in relazione alla violazione delle linee guida sugli acquisti di tabacchi non si basa sulla prevalenza della prassi, accertata in base all’istruttoria espletata, in mancanza di linee guida formalmente approvate, ma piuttosto sulla dimostrazione – raggiunta – della mancanza di una condotta univoca, all’interno dell’azienda, in merito alle modalità di gestione degli acquisti e sul contenuto dei due documenti utilizzati in questo quadro, cioè la “shopping cart” e il “purchase order”, situazione che impediva di considerare il comportamento rimproverato alla lavoratrice come contrario alle regole aziendali.

4. La doglianza quindi non coglie nel segno, nel senso che essa non critica la ragione del decidere che ha condotto la Corte territoriale a adottare la statuizione censurata. Essa è pertanto inammissibile.

5. Con il secondo motivo la Philip Morris Italia s.r.l. lamenta la violazione degli art. 112 e 113 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per omessa pronuncia sul motivo di reclamo relativo all’inesistenza della necessità di qualunque requisito di forma per l’approvazione delle citate Linee Guida, motivo di gravame sul quale la sentenza impugnata avrebbe indebitamente taciuto.

6. Questa doglianza è infondata perchè non è ravvisabile alcuna omessa pronuncia da parte della sentenza impugnata.

7. Con il motivo di reclamo che qui viene in rilievo la società datrice di lavoro aveva censurato la sentenza di prime cure in quanto essa aveva ritenuto non vincolanti le linee guida perchè non formalmente approvate. Giungendo alla conclusione che non erano rinvenibili linee guida aziendali efficaci, la corte di appello ha evidentemente, anche se implicitamente, rigettato il motivo di reclamo di cui oggi si lamenta il mancato esame.

8. Con il terzo motivo la datrice di lavoro si duole della violazione e falsa applicazione degli art. 1350,2104 e 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la sentenza impugnata erroneamente trascurato le dichiarazioni ritenute confessorie della V. che dimostravano in tesi la conoscenza da parte sua delle Linee Guida.

9. Questa doglianza è inammissibile perchè vengono sollevate questioni di puro fatto, mentre non sono nemmeno esplicitate le ragioni per le quali le norme di legge invocate sarebbero state violate.

10. Il motivo contiene promiscuamente la contemporanea deduzione di violazione di plurime disposizioni di legge, sostanziale e processuale, senza alcuna specifica indicazione di quale errore, tra quelli dedotti, sia riferibile ai singoli vizi che devono essere riconducibili ad uno di quelli tipicamente indicati dall’art. 360 c.p.c., comma 1 così non consentendo una adeguata identificazione del devolutum e dando luogo all’impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, “di censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità” (Cass. SS.UU. n. 26242 del 2014; cfr anche Cass. SS.UU. n. 17931 del 2013; conf, da ultimo, Cass. n. 14317 del 2016).

11. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è quindi complessivamente da rigettare.

12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

13. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2019

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