Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3128 del 08/02/2018


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 3128 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA
sul ricorso 24864-2012 proposto da:
MONELLI CORRADO, MONELLI MASSIMO, MONELLI MONICA,
MONELLI GUIDO, MONELLI MARIA TERESA, MONELLI MARIA
VITTORIA, MONELLI GIOVANNI, elettivamente domiciliati
In ROMA, VIA LABICANA 45, presso lo studio
dell’avvocato
2017

IGNAZIO

GUERRIERI,

rappresentati

e

difesi dall’avvocato FRANCESCA PALMA;
– ricorrenti –

3166

contro
PERUCCI PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
I. ANDRONICO 24, presso lo studio dell’avvocato ILARIA
ROMAGNOLI, che lo rappresenta e difende unitamente

Data pubblicazione: 08/02/2018

all’avvocato CARLO ZORAT;
– controricorrente nonchè contro

MONELLI FAUSTA, CORNAGGIA MEDICI ANNA MARIA, MONELLI
CHIARA FAUSTA, MONELLI MARGHERITA, MONELLI CECILIA,

– intimati –

avverso la sentenza n. 447/2012 della CORTE D’APPELLO
di ANCONA, depositata il 12/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/12/2017 dal Consigliere LORENZO ORILIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale LUIGI SALVATO che ha concluso per
l’improcedibilità, in subordine per il rigetto del
ricorso;
udito l’Avvocato VALERIA MONTECASSIANO, con delega
dell’Avvocato FRANCESCA PALMA difensore dei
ricorrenti, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato ILARIA ROMAGNOLI, difensore del
controricorrente, che ha chiesto l’accoglimento delle
difese in atti.

MONELLI ALBERTO;

RITENUTO IN FATTO
1 Con sentenza 12.7.2012, la Corte d’Appello di Ancona, in
accoglimento dell’impugnazione proposta da Paolo Perucci, ha accolto
– in riforma della pronuncia di primo grado – la domanda di revindica
proposta nel settembre 2002 davanti al Tribunale di Fermo dal

Perucci contro gli eredi di Margherita Monelli e lo ha dichiarato
proprietario di un locale autorimessa sito nel Comune di Fermo (in
catasto al fol. 62 p.11a 63 sub 2). Ha quindi condannato gli appellati
soccombenti al rilascio del bene e al pagamento di una somma a
titolo di indennità di occupazione.
2 Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso
Corrado, Giovanni, Guido, Massimo, Maria Teresa, Maria Vittoria e
Monica Monelli, sulla base di cinque motivi a cui resiste con
controricorso il Perucci.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi
dell’art. 360 n. 4 cpc, violazione di norme processuali (art. 330 terzo
comma cpc, 327 e 328 cpc)lamentando la notifica dell’atto di appello
presso il difensore e non personalmente alle parti, pur essendo
trascorso oltre un anno dal deposito della sentenza, con conseguente
inesistenza della notifica agli odierni ricorrenti e avvenuto passaggio
in giudicato della sentenza di primo grado per intervenuta decadenza
dall’impugnazione, essendo trascorsi i termini previsti dagli artt. 327
e 328 cpc.
Inesistenza e/o nullità della notifica dell’atto di impugnazione
3

agli odierni ricorrenti personalmente quali eredi di Monelli Adriana,
parte contumace in primo grado e deceduta nelle more del giudizio di
prime cure, non essendo stato rispettato il dettato dell’art. 330
comma 3 cpc, con conseguente inesistenza della notifica agli odierni
ricorrenti ed avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo

grado per decorrenza dei termini previsti dagli artt. 327 e 328 cpc o
comunque in ogni caso nullità del giudizio di appello nei confronti
degli odierni ricorrenti quali eredi di Monelli Adriana per irrituale
costituzione del contraddittorio nei loro confronti. Precisano che il
Perucci, stante il decesso del convenuto contumace Silvano Morelli
nel dicembre 2006, quindi dopo sei mesi dalla pubblicazione della
sentenza del Tribunale (16.3.2006), si era avvalso, ai sensi dell’art.
328 comma 3 cpc, della proroga di sei mesi del termine per proporre
impugnazione richiedendo la notifica dell’appello 1’11.5.2007 e
notificando l’atto agli odierni ricorrenti presso il difensore avv.
Francesca Palma nel domicilio eletto nel giudizio di primo grado

,

piuttosto che alle parti personalmente. Procedono poi ad illustrare la
censura.
1.2 Con il secondo motivo i ricorrenti deducono, ai sensi
dell’art. 360 n. 3 cpc, la erronea applicazione delle norme
sull’interpretazione del contratto (artt. 1362 e ss cc), degli artt.
1346, 1538, nonché degli artt. 840 e 934 cc e ancora dell’art. 116
cpc per erronea valutazione delle prove in atti; denunziano ancora, ai
sensi dell’art. 360 n. 5 cpc, il vizio di omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo da
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cui emerge che mai l’autorimessa garage per cui è causa è uscita dal
patrimonio.
1.3 Con il terzo motivo i ricorrenti deducono ai sensi dell’art.

360 n. 3 e 5 cpc la carente, illogica e contraddittoria motivazione in
violazione dei criteri di interpretazione dei contratti, ed in violazione

dell’art. 840 cc: si rimprovera alla Corte d’Appello l’erronea
individuazione della titolarità del diritto di proprietà in capo al
Perucci; mancato riscontro della carenza di legittimazione di questi;
omessa o errata valutazione dell’atto di transazione del 30.7.1999 tra
il Perucci e i Monelli e omessa o, comunque, errata valutazione
dell’atto notar Danielli del 31.7.1999 dal quale emerge la carenza di
legittimazione attiva del Perucci; errata applicazione dell’art. 116 cpc,
non avendo la Corte correttamente valutato le prove in atti..
1.4 Con il quarto motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art.

360 n. 3 e 5 cpc, l’erronea applicazione dell’art. 345 cpc, per avere la
Corte d’Appello considerato nuova e, quindi, inammissibile in appello,
la domanda di accertamento dell’esistenza di un vincolo pertinenziale
tra l’autorimessa e l’appartamento ceduto dal Perucci agli odierni
ricorrenti; lamentano altresì il vizio di motivazione contraddittoria,
illogica e insufficiente. Ritengono i ricorrenti che non si trattava di
ampliamento del petitum ma di semplice esplicazione della causa
petendi.
1.5 Con il quinto ed ultimo motivo i Monelli, ai sensi dell’art.

360 n. 3 cpc, rimproverano alla Corte d’Appello di non aver fatto
buon governo delle risultanze processuali né dell’art. 2043 cc, né
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degli effetti della confessione giudiziale ex artt. 2730 e 2733 cc, né
dell’art. 116 cpc, non avendo correttamente valutato le prove in atti;
denunziano inoltre l’omessa motivazione e l’omesso esame circa la
domanda di danni per possesso illegittimo dell’autorimessa dal 1997
ad oggi, non avendo considerato le dichiarazioni confessorie rese dal

Perucci in sede di interrogatorio formale (riconoscimento di un
possesso legittimo da parte degli odierni ricorrenti quantomeno sino
al 30.7.1999 e quindi liceità dello stesso con conseguente
impossibilità di porlo a base di una pronuncia risarcitor4
2 In via preliminare ed assorbente rispetto ad ogni altra

questione, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art.
369 comma 2 n. 2 cpc (omesso deposito, unitamente al ricorso, nel
termine di venti giorni dall’ultima notificazione, della copia autentica
della sentenza impugnata “con la relazione di notificazione”).
Già alla pubblica udienza del 24.11.2016 il relatore aveva
segnalato tale omissione e il difensore dei ricorrenti, preso atto,
aveva proceduto in quella sede al deposito, mentre il Procuratore
Generale aveva concluso preliminarmente per l’improcedibilità e, in
subordine, per il rigetto.
Il Collegio, con ordinanza interlocutoria depositata il 14.2.2017,
aveva rinviato il procedimento a nuovo ruolo in attesa della decisione
delle sezioni unite sulla questione rimessa dalla prima sezione civile
con ordinanza n. 1081/2016 riguardante proprio la procedibilità del
ricorso per cassazione in caso di mancata allegazione della relazione
di notificazione della sentenza impugnata.
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Le sezioni unite hanno affermato che deve escludersi la
possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art.
369, comma 2, n. 2, c.p.c., al ricorso contro una sentenza notificata
di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la
relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità

del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero
acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (v.
S.U. Sentenza n. 10648 del 02/05/2017 Rv. 643945).
In tal caso – si è precisato – le ragioni della tempestiva
conoscenza, che avevano sorretto la lettura rigorista, cedono alla
verifica di ragionevolezza delle regole del procedimento e di
proporzionalità della sanzione, che è costituita dal divieto di accesso
al giudice.
Sempre secondo le sezioni unite la mancata produzione, nei
termini, della sentenza impugnata o la mancata prova (mediante la
relata di notifica) della tempestività del ricorso per cassazione
costituiscono negligenze difensive che, per quanto frequenti, in linea
di principio non sono giustificabili: si tratta di adempimenti agevoli,
normativamente prescritti da sempre, di intuitiva utilità per attivare il
compito del giudice in modo non “trasandato” e conseguente con il
fine di pervenire sollecitamente alla formazione del giudicato.
Consentire il recupero della omissione mediante la produzione a
tempo indeterminato con lo strumento di cui all’art. 372 c.p.c.
vanificherebbe il senso del duplice adempimento nel meccanismo
processuale e un’interpretazione sostanzialmente abrogante sarebbe
7

possibile dunque solo con un intervento normativo, sin qui
omesso nonostante la frequenza dei provvedimenti legislativi in tema
di giudizio di cassazione (v. S.U. n. 10648 del 02/05/2017 cit.).
Ebbene, nel caso di specie gli stessi ricorrenti hanno dato atto

pag. 1 ricorso) ma, al momento del deposito del ricorso nella
cancelleria della Corte di Cassazione, nel loro fascicolo la copia
autentica della stessa non risultava corredata della relazione di
notificazione e a tale mancanza non ha sopperito né il contenuto del
fascicolo acquisito mediante l’istanza ex art. 369 ultimo comma cpc,
né la produzione avversaria (il controricorso infatti nell’ultima pagina
menziona solo il deposito dei “fascicoli dei due gradi di merito”,
mentre la nota di deposito vistata dal cancelliere attesta il mancato
deposito del “provvedimento impugnato” risultando cancellata la
relativa voce e il riscontro materiale nel fascicolo di parte conferma
tali circostanze).
Come affermato dalle sezioni unite, un’interpretazione
sostanzialmente abrogante della norma in esame è possibile dunque
solo con un intervento normativo, sin qui omesso nonostante la
frequenza dei provvedimenti legislativi in tema di giudizio di
cassazione e pertanto nessun effetto sanate produce la esibizione in
udienza o in prossimità della stessa della documentazione il cui
tempestivo deposito è prescritto a pena di improcedibilità.
Le spese vanno poste a carico della parte soccombente.

della avvenuta notifica della sentenza di appello in data 8.8.2012 (v.

P.Q.M.
la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna in solido i
ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che
liquida in C. 2.700,00 di cui C. 200,00 per esborsi oltre spese generali

Roma, 6.12.2017.

nella misura del 15%.

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