Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3128 del 08/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 08/02/2011, (ud. 21/12/2010, dep. 08/02/2011), n.3128

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.S.A. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati STARA FRANCESCO e MOCCI ANGELO giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA – (OMISSIS) in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante pro-tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo

studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 530/2009 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI –

SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI del 14/10/09, depositata il 28/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO STILE;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. UMBERTO

APICE.

Ricorrente: P.S.A.;

intimato: POSTE ITALIANE SPA;

La Corte, letta la relazione del Cons. Paolo Stile;

udite le richieste del P.M., Dott. Apice Umberto;

esaminati gli atti.

Fatto

OSSERVA

Con sentenza del 14-28 ottobre 2009, la Corte di Appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari, rigettava il gravame proposto da P.S.A. nei confronti di Poste Italiane spa avverso la pronuncia del Tribunale di Nuoro, che aveva respinto la domanda del lavoratore volta ad ottenere l’inquadramento nella categoria superiore alla D, di cui al c.c.n.l. 11.7.2003, riconosciuta dal datore di lavoro, con tutte le conseguenze. Tale decisione è stata impugnata per cassazione dal P. con un unico, articolato motivo, cui resiste Poste Italiane S.p.A..

Diritto

Deve osservarsi in via preliminare che il ricorso, così come proposto è improcedibile ai sensi degli art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 in quanto fondato, con il suo articolato motivo, sulla denunciata violazione di norme di diritto e su vizio di motivazione, censure entrambe implicanti interpretazione della disciplina contrattuale collettiva concernente la descrizione delle qualifiche e la motivazione che ha sostenuto il contestato procedimento ermeneutico.

In proposito, questa Corte ha chiarito che in tema di ricorso per cassazione, l’art. 366 cod. proc. civ.,, comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso (art. 372 c.p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso (Cass. S.U., n. 7161/2010).

E’stato, ulteriormente puntualizzato che ove, con ricorso ordinario, si denunci la violazione o falsa applicazione di norme dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, (nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2, cit.), il deposito dei suddetti contratti ed accordi deve avere ad oggetto, a pena di improcedibilità, non già solo l’estratto recante le singole disposizioni collettive su cui il ricorso si l’onda, ma anche il testo integrale del contratto o accordo collettivo di livello nazionale contenente tali disposizioni.

Non risultando assolto tale onere, il ricorso va dichiarato improcedibile.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00, oltre Euro 2.000,00 per onorari ed oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011

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