Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31279 del 29/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 29/11/2019, (ud. 08/10/2019, dep. 29/11/2019), n.31279

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19576-2018 proposto da:

DATA MANAGEMENT – HUMAN RESOURCE MANAGEMENT S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA ADRIANA 8, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

FRANCESCO BIASIOTTI MOGLIAZZA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DANIELA GAMBARDELLA;

– ricorrente –

contro

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA P.S.

MANCINI, 2, presso lo studio dell’avvocato MICHELANGELO CAPUA,

rappresentato e difeso dall’avvocato RICCARDO SPAGLIARDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 74/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 13/04/2018 r.g.n. 161/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/10/2019 dal Consigliere Dott. GUIDO RAIMONDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato DANIELA GAMBARDELLA;

udito l’Avvocato RICCARDO SPAGLIARDI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso depositato il 13.3.2013 P.A., dirigente della società Data management – Human Resource Management s.p.a., adiva il Tribunale di Genova, in funzione di giudice del lavoro, per sentir dichiarare l’illegittimità del licenziamento intimatogli con lettera del 14.9.2012 e condannare la società datrice di lavoro al pagamento dell’indennità di ingiustificato licenziamento oltre all’indennità di mancato preavviso. Con successivo ricorso il P. lamentava, nei confronti della medesima società datrice di lavoro, il mancato riconoscimento della qualifica di dirigente a far data dal 1.1.2000, chiedendo la condanna della datrice al pagamento delle differenze retributive, nonchè l’accertamento di un subito demansionamento e di mobbing, e la condanna della società al risarcimento del danno biologico, oltre a quello alla professionalità e/o danno da perdita di chances. Riunite le due cause, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica,, con sentenza non definitiva n. 911/2014 dichiarava ingiustificato il licenziamento intimato al P. per violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 e, riconosciuta una provvisionale a titolo di indennità di mancato preavviso, rimetteva la causa in istruttoria. Con sentenza definitiva depositata il 20.2.2017, il Tribunale di Genova dichiarava l’illegittimità del licenziamento, condannando la società datrice a corrispondere al ricorrente un’indennità per ingiustificato licenziamento e un’indennità per mancato preavviso, e l’importo illegittimamente trattenuto dalla resistente nella busta paga di settembre 2014, con gli accessori di legge; inoltre, il Tribunale riconosceva il diritto del ricorrente ad essere inquadrato come dirigente a far data dal 1.1.2000, condannando la società datrice al pagamento delle differenze retributive e relative al TFR maturato, oltre accessori; infine, dichiarava che il ricorrente aveva subito un demansionamento a far data dal 24.6.2011, e gli riconosceva un risarcimento di danno non patrimoniale, in parte quale danno non patrimoniale da demansionamento e in parte quale danno biologico, oltre accessori di legge; il primo giudice compensava per un terzo le spese di lite e condannava la società datrice di lavoro al pagamento in favore del ricorrente dei residui due terzi.

2. Avverso le dette sentenze del Tribunale di Genova la Data management – human Resource Management s.p.a. proponeva appello dinanzi alla Corte di appello di Genova. P.A. proponeva appello incidentale relativamente alla sentenza definitiva di prime cure.

3. Con sentenza pubblicata il 13.4.2018 la Corte di appello di Genova modificava le somme riconosciute dal primo giudice a titolo di indennità per ingiustificato licenziamento e di indennità per mancato preavviso, confermando tutte le altre statuizioni del primo giudice, compensava per un quinto le spese di entrambi i gradi del giudizio e poneva i restanti quattro quinti, con le spese di C’TU, a carico della società appellante principale.

4. Per quanto interessa in questa sede, la Corte di appello di Genova accertava in primo luogo, nel riconoscere all’odierno resistente la qualifica dirigenziale a far data dal 1.1.2000, che le mansioni affidate al P. rivelavano un livello di autonomia e di potere decisionale di grado elevato e che a lui fosse stato affidato il compito non solo di attuare, ma anche di promuovere gli obiettivi dell’impresa, per cui tali mansioni corrispondevano alle previsioni della contrattazione collettiva riguardanti i dirigenti e dovevano considerarsi superiori a quelle dei c.d. “quadri”, le cui mansioni, pur di alto livello, non assurgono a quello stesso grado di autonomia e di potere decisionale.

5. Avverso la sentenza della Corte genovese la società Data management – Human Resource Management s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. P.A. resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. Con il primo motivo la società ricorrente si duole della violazione degli art. 2095 e 2103 c.c., della L. 13 maggio 1985, n. 190, art. 2 dell’art. 4, sez. III, del CCNI, del 5.7.1994 e del 7.5.2003 per i dipendenti delle industrie metalmeccaniche e sulla conseguente falsa applicazione dell’art. 1 CCNL Dirigenti industria del 23.5.2000 per errore di diritto sui requisiti essenziali delle mansioni del dirigente di azienda industriale in rapporto a quelle dell’impiegato di concetto con incarichi dirigenziali riconducibile alla categoria dei quadri, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

3. La doglianza è infondata.

4. Come si accennava, la Corte di appello di Genova accertava in primo luogo, nel riconoscere all’odierno resistente la qualifica dirigenziale, che le mansioni affidate al P. rivelavano un livello di autonomia e di potere decisionale di grado elevato e che a lui fosse affidato il compito non solo di attuare, ma anche di promuovere gli obiettivi dell’impresa, per cui tali mansioni corrispondevano alle previsioni della contrattazione collettiva riguardanti i dirigenti e dovevano considerarsi superiori a quelle dei c.d. “quadri”, le cui mansioni, pur di alto livello, non assurgono allo stesso grado di autonomia e di potere decisionale.

5. La ricorrente riconosce (pag. 13 ricorso) che la sentenza impugnata enuncia correttamente i principi sulla individuazione della figura del dirigente alla stregua della legge e della contrattazione collettiva, ma rivolge alla stessa sentenza la critica di aver proceduto ad un’approssimativa interpretazione delle norme sull’inquadramento delle mansioni svolte dal P. nella categoria delle mansioni proprie del dirigente.

6. Sarebbe quindi mancato l’accertamento dei tratti caratteristici dei dirigenti di aziende industriali e distintivi degli stessi rispetto a figure simili, come quella dell’impiegato con funzioni direttive, cioè: a) l’autonomia e la discrezionalità delle decisioni nonchè la mancanza di una vera e propria dipendenza gerarchica e b) l’ampiezza delle funzioni, che sono tali da influire sulla conduzione dell’intera azienda (o di un suo ramo autonomo) e non restano, quindi, circoscritte, come nel caso dell’impiegato con funzioni direttive, a un settore o ramo o servizio o ufficio della stessa.

7. Secondo la ricorrente la sentenza impugnata valorizza esclusivamente l’ampiezza dei poteri affidati al P. senza adeguatamente verificarne l’autonomia sulla base della consistenza del vincolo di subordinazione gerarchica che ne condizionava, di fatto, le possibilità (ed i poteri) di iniziativa autonoma e la struttura dei rapporti, paritari o meno, con dirigenti dell’impresa, o, in altri casi, traendo dalle specifiche mansioni la presunzione di un’autonomia e di una facoltà d’iniziativa autonoma che esse non hanno necessariamente. Si sottolinea in particolare dalla ricorrente che per quanto spettasse al P. la definizione del piano pluriennale e del bilancio (“budget”) annuale, tali attività erano sottoposte all’approvazione dell’Amministratore Unico, per cui mancava in realtà un vero potere decisionale in capo al resistente. Inoltre diverse altre circostanze valorizzate dalla Corte di merito nel raggiungimento del suo convincimento, come la gestione del personale, la possibilità di intervenire con azioni correttive e pianificazioni, la procura speciale per la delicata negoziazione relativa all’acquisto di un ramo di azienda della società terza Nuovo Pignone s.p.a., il potere di dare disposizioni bancarie per l’accredito delle retribuzioni mensili del personale di una delle società delle quali la gestione era in cura, per importi di rilevante entità, non potevano considerarsi conferenti nel riconoscere l’autonomia e l’ampiezza di poteri necessaria per la configurazione della qualifica dirigenziale.

8. Il giudice di appello, che non ha omesso di valutare il tratto caratteristico della figura del dirigente d’azienda, consistente nella autonomia e discrezionalità delle scelte decisionali in grado di incidere sugli obiettivi aziendali, ne ha desunto la sussistenza dalle caratteristiche della struttura organizzativa aziendale e dell’unità diretta dall’attuale resistente, cioè il (OMISSIS), con sede centrale ubicata a Genova e presidi permanenti e/o sportelli itineranti dislocati sul territorio di competenza costituito dalle regioni Liguria, Emilia Romagna e Toscana, quindi atta ad integrare un’area.

9. La qualificazione giuridica del rapporto controverso, operata dal giudice di merito, è censurabile in sede di legittimità soltanto in ordine ai criteri generali ed astratti applicati, mentre costituisce apprezzamento di fatto, insindacabile in detta sede se sorretto da motivazione adeguata ed esente da vizi logici e giuridici, la valutazione delle circostanze ritenute in concreto idonee a far rientrare il rapporto nell’uno o nell’altro schema (quadro super o dirigente).

10. La soluzione della sentenza impugnata è conforme a diritto, atteso che negli assetti organizzativi delle imprese, se di rilevanti dimensioni, ben possono coesistere dirigenti di diverso livello (cfr. Cass. n. 12860 del 1988, conf. n. 14885 del 2000, v. pure Cass. n. 6393 del 1998 e n. 3981 del 2016). La previsione di una pluralità di dirigenti (a diversi livelli, con graduazione di compiti), tra loro coordinati, è ammissibile in organizzazioni aziendali complesse, in riferimento a prassi aziendali ed alla concreta organizzazione degli uffici, purchè sia fatta salva anche nel dirigente di grado inferiore un’ampia autonomia decisionale circoscritta dal potere direttivo generale di massima del dirigente di livello superiore (cfr. Cass. n. 8650 del 2005).

11. Come affermato da Cass. n. 8842 del 1987, con soluzione qui condivisa e ribadita, con riguardo alla qualifica di dirigente, pur essendo possibile, nell’ambito della stessa azienda, una pluralità di dirigenti, di diverso livello, tra loro legati da vincolo di gerarchia, deve però trattarsi di una dipendenza molto attenuata, in quanto caratterizzata da ampia autonomia nelle scelte decisionali del dirigente subordinato per la realizzazione degli obiettivi della impresa, sicchè il vincolo gerarchico si traduce in un’attività di controllo o di coordinamento di direttive relative ad una sfera generalmente più limitata, facente capo al dirigente sovraordinato quale costituente tramite diretto della volontà dell’imprenditore (v. pure Cass. n. 1151 del 1998, n. 10285 del 1998).

12. I tratti caratteristici sopra descritti ricorrono alla stregua della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito, per cui deve concludersi che l’operazione di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta è stata correttamente condotta dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata.

13. Con il secondo motivo la Data management Human Resource Management s.p.a. lamenta la violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cit. codice per avere la Corte di appello affermato ripetutamente, ma senza motivazione o con motivazione apparente, il livello quantitativo delle mansioni esercitate dal P. senza alcuna giustificazione di questo giudizio e senza alcuna specificazione delle ragioni che avrebbero giustificato l’assegnazione di queste mansioni alla qualifica dirigenziale piuttosto che alla qualifica del quadro apicale che pure si caratterizza per mansioni del tutto analoghe e si differenzia solo per il diverso livello della importanza di queste mansioni; inoltre, la società datrice di lavoro denuncia il ricorso, da parte della sentenza impugnata, a una motivazione apparente sui livelli di autonomia e del potere di iniziativa di cui il P. avrebbe goduto nell’esercizio delle funzioni allo stesso assegnate di responsabile del Centro servizi di Genova e Firenze (denominata Area del Centro Nord).

14. Questa doglianza è inammissibile.

15. Con essa la ricorrente affronta la stessa questione sollevata con il primo motivo, cioè il riconoscimento della qualifica dirigenziale al P., sotto un diverso angolo visuale, quello cioè della motivazione, che sarebbe apparente, quindi inferiore al “minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost..

16. Alla luce del testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione novellata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile nella specie ratione temporis, non è più configurabile il vizio di insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 c.p.c. (Cass., ord., 6/07/2015, n. 13928; v. pure Cass., ord., 16/07/2014, n. 16300) e va, inoltre, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., ord., 8/10/2014, n. 21257). E ciò in conformità al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053 del 7/04/2014, secondo cui la già richiamata riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.

17. Pertanto, è denunciabile in cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

18. La sentenza impugnata sfugge a questa critica, perchè essa fornisce le ragioni della decisione senza incorrere in quei gravi vizi che la giurisprudenza di questa Corte ha considerato integrare la mancanza di motivazione di una sentenza, sotto il duplice aspetto del difetto assoluto di motivazione o di motivazione apparente. Questa Corte ha in particolare precisato che il vizio di mancanza di motivazione è integrato qualora la decisione sia priva di qualsivoglia argomentazione oppure quest’ultima sia così contraddittoria da non poter essere considerata come fondamento della decisione del giudice (Cass. SU 8053/2014, cit., 25433/15 Ford.), 24096/15 (ord)). La critica svolta nel motivo in esame, lungi dall’individuare gli elementi di cui sopra, si limita a proporre una ricostruzione fattuale diversa da quella operata dalla Corte A genovese. Di qui, l’inammissibilità del motivo.

19. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è quindi complessivamente da rigettare.

20. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

21. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2019

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