Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31278 del 04/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2018, (ud. 10/10/2018, dep. 04/12/2018), n.31278

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. ZOSO Maria Teresa Liana – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20428-2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te

domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

Enel Distribuzione s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t.,

elett.te domiciliata in Roma, al v.le G. Mazzini n. 11, presso lo

studio dell’avv. Salvini Livia, che la rapp.ta e difende come da

procura speciale in calce al ricorso

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 183/28/13 della Commissione Tributaria

Regionale della Campania, depositata il 15/5/2013, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10 ottobre 2018 dalla dr d’Orfano Milena;

Fatto

RITENUTO

che:

1. Con sentenza n. 183/28/13, depositata il 15/5/2013, la Commissione Tributaria Regionale della Campania ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 208/08/12, della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, che aveva annullato l’avviso di liquidazione notificato ad Enel Distribuzione s.p.a. per il pagamento dell’imposta di registro relativa ad una sentenza civile del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, emessa in sede di appello avverso una sentenza del Giudice di pace in controversia di valore inferiore a 1.033,00 Euro.

2. La CTR ha ritenuto che l’esenzione prevista dalla L. n. 374 del 1991, art. 46, istitutiva del “giudice di pace” (a norma del quale “Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di Euro 1.033,00 e gli altri atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato…) doveva intendersi riferita non solo alle controversie di primo grado ma anche agli eventuali successivi gradi di giudizio, sulla base sia di una interpretazione letterale della norma sia della sua ratio.

3. Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; l’Enel Distribuzione s.p.a. ha resistito con controricorso e depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata, denunciando una violazione e falsa applicazione della L. n. 374 del 1991, art. 46, come sostituito dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 308, e degli artt. 12 e 14 preleggi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver ritenuto che tale disposizione agevolativa dovesse trovare applicazione anche ai giudizi di gravame delle cause di competenza del Giudice di pace.

2. Nello specificare il motivo di censura, l’Agenzia mette in evidenza:

a) che l’art. 46, essendo inserito nel corpo normativo recante l’istituzione del giudice di pace, lascerebbe intendere la sua vigenza esclusivamente per gli atti emessi da questo giudice;

b) che il riferimento contenuto nell’art. 46 alle “attività conciliative in sede non contenziosa” non potrebbe che riguardare altro che le attività di quel giudice;

e) che l’art. 46, per la sua natura di disposizione speciale, non è suscettibile di interpretazione nè estensiva, nè analogica.

OSSERVA CHE:

1. Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata nel controricorso, in quanto l’atto di impugnazione indica chiaramente le ragioni per cui è richiesta la cassazione della sentenza di merito. La questione dedotta, peraltro, è di mero diritto e dunque per valutare la fondatezza del ricorso non v’è alcuna necessità di accedere ad elementi o atti del pregresso giudizio di merito.

2. L’unico motivo di ricorso è comunque infondato.

2.1 Questa Corte ha già statuito che ” In tema di imposta di registro, l’esenzione dal pagamento del contributo unificato prevista della L. 21 novembre 1991, n. 374, art. 46, per le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa di valore non superiore ad Euro 1.033,00 e per gli atti e i provvedimenti ad esse relativi si applica a tutte le sentenze adottate in tali procedimenti, indipendentemente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario adito, rispondendo tale soluzione alla lettera nella norma, che non limita la sua portata alle sole sentenze emesse dal giudice di pace, nonchè alla sua “ratio”, intesa a ridurre il costo del servizio di giustizia per le procedure di valore più modesto” (Cass. n. 16978 del 2014).

In continuità con tale decisione, va evidenziato che, se è vero che la L. n. 374 del 1991, istitutiva del Giudice di pace, ne disciplina le funzioni nell’esercizio della giurisdizione in materia civile e penale e della funzione conciliativa in materia civile, tale argomento non può costituire da solo elemento decisivo a favore dell’interpretazione del cit. art. 46 sostenuta dalla ricorrente, sia perchè non trova conferma nel dato letterale, sia perchè risulta in contrasto con altri argomenti di ordine sistematico, senza che vi sia necessità di ricorrere ad applicazione analogica od estensiva della norma.

La sedes materiae non costituisce un dato risolutivo, attesa la lettera omnicomprensiva della previsione normativa che risulta coinvolgere l’intero sviluppo del procedimento che in primo grado è attribuito alla competenza del predetto organo giudiziale, sulla base dell’unica condizione oggettiva che si tratti di “cause….il cui valore non ecceda la somma di € 1.033,00”.

2.2. La ratio della disposizione non è poi di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale avanti al giudice di pace, perchè in tal caso non sarebbe stato previsto un limite di valore e sarebbe stato irragionevole esonerare l’utente da una tassa che si paga a posteriori mantenendo nello stesso tempo l’onere deflattivo del versamento del contributo unificato, che viene assolto al momento dell’iscrizione a ruolo.

La ratio manifesta della disciplina è invece quella di esonerare tali cause dal carico fiscale perchè di minimo valore, ovvero di alleviare l’utente dal costo del servizio di giustizia per le controversie di valore più modesto: l’imposta di registro infatti è proporzionale al valore, mentre ai fini impositivi risulta indifferente l’organo giudiziario che ha emanato il provvedimento.

Rispetto a tale finalità risulta coerente solo la previsione di una esenzione generalizzata, in deroga al disposto del D.P.R. n.131 del 1986, art. 37, che escluda dal pagamento della tassa di registro tutte le sentenze adottate nelle procedure giudiziarie di valore inferiore ad Euro 1.033,00, indipendentemente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario adito.

2.3. L’applicabilità dell’esenzione anche in appello trova del resto riscontro nella tendenza sistematica ad esentare dalla imposta di registro altre tipologie di controversie, quale che sia il Giudice investito e quale che ne sia il valore: nei procedimenti in materia di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatoria, di opposizione alle ordinanze-ingiunzione, di risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio di funzioni giudiziarie, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di trattamento sanitario obbligatorio, di espulsione dello straniero, di recupero dei crediti professionali spettanti ai difensori di ufficio, di sfratto da case popolari, non si è infatti mai dubitato che l’esenzione dall’imposta dì registro valesse anche per i gradi successivi al primo.

2.4 Irrilevante, infine, è il riferimento alle attività conciliative, perchè per esse non si pone un problema di appello.

3. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va rigettato.

4. Segue la condanna dell’Agenzia al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali, che si liquidano nell’importo complessivo di Euro 645,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2018

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